In linea generale, in materia di vendita di un immobile, è stato affermato che il difetto assoluto della certificazione di agibilità (comunemente detta anche di “abitabilità”), vale a dire la mancanza del certificato stesso e la contemporanea insussistenza delle condizioni necessarie per ottenerlo, in dipendenza della presenza di insanabili violazioni delle norme urbanistico-edilizie, si traduce nella mancanza di un requisito essenziale che integra l’ipotesi di consegna di aliud pro alio (v. C. Cass. civ. 27/07/2006, n. 17140; C. Cass. civ. 26/01/2006, n. 1514. Vedi anche C. Cass. civ. 21/11/2022, n. 34211; C. Cass. civ. 05/06/2020, n. 10665; C. Cass. civ. 13/08/2020, n. 17123; C. Cass. civ. 18/09/2019, n. 23265).
Il venditore è tenuto a consegnare i documenti che attestano l’agibilità in quanto essi sono tra quei “titoli e documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta” che egli deve, specie se richiesti, consegnare al compratore ai sensi dell’art. 1477, comma 3, Cod. civ. (C. Cass. civ. 08/02/2016, n. 2438). In particolare, il venditore, tenuto conto che l’agibilità si ottiene, dopo l’