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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
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Conseguenze della mancanza dell’agibilità sui contratti di compravendita e locazione
- Redazione Legislazione Tecnica
Conseguenze della mancanza dell’agibilità sui contratti di compravendita e locazione
Conseguenze della mancanza dell’agibilità sui contratti di compravendita e locazione
PremessaLa certificazione di agibilità, sostituita dal 2016 con la Segnalazione certificata di agibilità, attesta che, previo adeguato accertamento, le caratteristiche di un determinato immobile sono tali da renderlo idoneo all’uso che per esso è stato dichiarato. Quest |
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Compravendite e preliminari di compravendita di immobili |
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Compravendita di immobiliIn linea generale, in materia di vendita di un immobile, è stato affermato che il difetto assoluto della certificazione di agibilità (comunemente detta anche di “abitabilità”), vale a dire la mancanza del certificato stesso e la contemporanea insussistenza delle condizioni necessarie per ottenerlo, in dipendenza della presenza di insanabili violazioni delle norme urbanistico-edilizie, si traduce nella mancanza di un requisito essenziale che integra l’ipotesi di consegna di aliud pro alio (v. C. Cass. civ. 27/07/2006, n. 17140; C. Cass. civ. 26/01/2006, n. 1514. Vedi anche C. Cass. civ. 21/11/2022, n. 34211; C. Cass. civ. 05/06/2020, n. 10665; C. Cass. civ. 13/08/2020, n. 17123; C. Cass. civ. 18/09/2019, n. 23265). Pertanto l’agibilità dei locali è requisito essenziale per l’utilizzazione di un edificio (C. Cass. civ. 26/01/2006, n. 1514; C. Stato 19/09/2007, n. 4880): esso ne attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico (C. Stato, 09/02/2012, n. 690). Il venditore è tenuto a consegnare i documenti che attestano l’agibilità in quanto essi sono tra quei “titoli e documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta” che egli deve, specie se richiesti, consegnare al compratore ai sensi dell’art. 1477, comma 3, Cod. civ. (C. Cass. civ. 08/02/2016, n. 2438). In particolare, il venditore, tenuto conto che l’agibilità si ottiene, dopo l’ |
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Contratto preliminare (compromesso)E’ legittimo il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva di immobile privo di agibilità poiché questi ha interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico-sociale nonché a soddisfare i bisogni che inducono all'acquisto, e cioè la fruibilità e la commerciabilità del bene (C. Cass. civ. 14/01/2019, n. 622; C. Cass. civ. 27/11/2009, n. 25040; cfr. anche C. Cass. civ. 08/02/ 2016, n. 2438). Fa eccezione a questo principio il caso in cui dal contratto preliminare o da altre circostanze risulti che l'acquirente conoscesse e accettasse la mancanza dell'agibilità dell'immobile che si era impegnato di acquistare. Tabella sulle possibilità di rifiuto del promittente acquirente in caso di mancato certificato di agibilità al momento del rogito di contratto di trasferimento di diritti reali su immobili (es. compravendita) |
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Agibilità conseguita tramite Segnalazione certificataCome già evidenziato, dopo l’entrata in vigore dell’art. 3, D. Leg.vo 25/11/2016, n. 222 |
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Agibilità come ufficio e compravendita di abitazioneSi ricorda infine come nella vendita di immobili destinati ad abitazione, la licenza di abitabilità è un ele |
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LocazioniIn linea generale nel contratto di locazione, salvo patto contrario, grava sul locatore l’onere di ottenere il certificato di agibilità qualunque sia la destinazione d’uso dell’immobile locato. Sul conduttore grava l’onere di ottenere le certificazioni o autorizzazioni che riguardano l’attività che egli intende svolgere nei locali locati (C. Cass. civ. 11/04/2006, n. 8409; vedi anche C. Stato 28/05/2009, n. 3262; C. Stato 19/09/2007, n. 4880). Tuttav |
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