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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Agibilità e regolarità edilizia e urbanistica dell’immobile
FATTISPECIE - Nel caso di specie il ricorrente contestava l’ordine di demolizione relativamente ad abusi consistenti nel mutamento di destinazione d’uso da fabbricato rurale a locale ad uso commerciale (ristorante) con ampliamento volumetrico in zona vincolata. Il ricorrente eccepiva l’avvenuto rilascio del certificato di agibilità nel 2010 e dell’autorizzazione all’esercizio della ristorazione nel 1999. Inoltre, trattandosi di una pluralità di opere, sosteneva l’erroneità della sentenza del TAR che aveva ritenuto l’intero immobile come abusivo senza tener conto della circostanza che, per alcune parti di esso, erano state concesse autorizzazioni paesaggistiche semplificate.
CERTIFICATO DI AGIBILITÀ E LICENZA COMMERCIALE - In proposito C. Stato 08/03/2023, n. 2461 ha affermato che il certificato di agibilità di un immobile non attesta la regolarità edilizia e urbanistica dello stesso.
Si tratta di provvedimenti che presidiano interessi diversi:
- il primo è diretto ad attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità dell’edificio,
- mentre il titolo edilizio attesta la regolarità edilizia e urbanistica.
La mancanza del titolo edilizio comporta la sanzionabilità dell'attività realizzata. Ne discende che il rilascio del certificato di agibilità non è sintomo di contraddittorietà della sanzione demolitoria irrogata.
Al contrario la mancanza del titolo edilizio depone per l’illegittimità del certificato di agibilità in quanto, attesa la specifica finalità di tale certificazione per come descritta dall’art. 24, comma 1, del D.P.R. 380/2001, non è possibile legittimamente rilasciare un certificato di agibilità se non sussiste la conformità ai parametri normativi di carattere urbanistico e/o edilizio.
Con riferimento alla licenza di esercizio commerciale, il Consiglio ha spiegato che, trattandosi di atto autorizzativo relativo all’esercizio dell’attività di ristorazione, lo stesso non esplica effetti ampliativi o sananti sul piano edilizio e urbanistico.
DATI CATASTALI - I giudici hanno anche ritenuto irrilevante l’attestazione del dirigente comunale effettuata su base catastale, posto che l’accatastamento ha valore a fini fiscali e non va a legittimare, sotto il profilo edilizio, gli interventi eseguiti. In sostanza, alle risultanze catastali non può essere riconosciuto un autonomo valore probatorio anche ai fini dell’individuazione dell’effettiva destinazione d’uso.
VALUTAZIONE UNITARIA DELL’ABUSO - Infine il Consiglio di Stato ha affermato che le singole opere abusive non possono godere di un trattamento differenziato rispetto agli abusi principali per i quali non sia stato richiesto, né rilasciato alcun titolo edilizio.
A tale mancanza non possono sopperire le eventuali autorizzazioni paesaggistiche ottenute per i singoli interventi. Ed infatti le materie dell’urbanistica/edilizia e della tutela del paesaggio presidiano interessi differenti, quantunque complementari, che sono regolati da normative specifiche, su cui sono competenti autorità diverse.