Come ha dedotto ed eccepito la difesa comunale, l’associazione appellante aveva apportato ad un vecchio laboratorio artigianale varie modifiche distributive interne, senza cambio d’uso negli anni 2002-2003.
I primi sopralluoghi si verificavano nell’anno 2003 a seguito di lamentele dei residenti, che denunciavano un alto indice di affollamento di fedeli; l’amministrazione provvedeva a primi sopralluoghi, che evidenziavano la esigenza di adozione di provvedimenti sanzionatori per cambio di uso non autorizzato con aumento di carico urbanistico; sopravveniva la legge sul condono edilizio del 2003 e l’associazione presentava domanda di sanatoria; la pratica restava pendente vari anni e si concludeva positivamente con rilascio di condono del 22 giugno 2009.
A seguito di verifiche effettuate nei mesi di giugno e luglio 2009 da parte degli uffici comunali, si accertava che la proprietà aveva effettuato nuove trasformazioni dell’immobile in assenza di titolo abilitativo.
Tali opere abusive, descritte nel provvedimento sanzionatorio, sono le seguenti: demolizione/ricostruzione delle pareti divisorie dei locali ufficio e disimpegno, con ampliamento della zona destinata a culto; accorpamento all’area culto del vano legittimato come soggiorno, mediante demolizione delle mura interne; demolizione dei due wc sul lato sud, con accorpamento dei locali all’area culto; realizzazione di un soppalco di mq.141,20 mq, collegato al pianterreno da due scale metalliche ed adibito ad area supplementare per il culto.
In tali opere l’amministrazione ravvisava una ristrutturazione senza titolo e avviava nuovo procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 14 l.r. 23 del 2004, accertando nel contempo che l’affollamento del centro islamico era notevolmente aumentato, fino ad oltre 400 persone (da 150-200 dell’anno 2003).
Il procedimento sanzionatorio si concludeva con ingiunzione n. 331 del 24 settembre 2009, con cui l’amministrazione accertava la realizzazione di opere di ristrutturazione edilizia senza titolo ed ingiungeva al proprietario e utilizzatore la rimessione in pristino entro novanta giorni. Inoltre, v