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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
La certificazione di agibilità non esclude l’irregolarità edilizia e urbanistica
Secondo il Consiglio di Stato, sentenza 29/11/2019, n. 8180, il permesso di costruire ed il certificato di agibilità sono collegati a presupposti diversi, non sovrapponibili fra loro, in quanto il certificato di agibilità ha la funzione di accertare che l'immobile sia stato realizzato secondo le norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, mentre il titolo edilizio è finalizzato all'accertamento del rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche.
Il rilascio del certificato di abitabilità (o di agibilità) non preclude quindi agli Uffici comunali la possibilità di contestare successivamente la presenza di difformità rispetto al titolo edilizio, né costituisce rinuncia implicita a esigere il pagamento dell'oblazione per il caso di sanatoria, in quanto il certificato svolge una diversa funzione, ossia garantisce che l'edificio sia idoneo ad essere utilizzato per le destinazioni ammissibili.
Data la diversità dei due titoli (permesso di costruire e certificato di agibilità), a fronte dell’avvenuto rilascio della licenza di abitabilità non può invocarsi una deroga al principio espresso dall’Adunanza plenaria, sentenza 17/10/2017, n. 9, secondo il quale il provvedimento con cui viene ingiunta la demolizione di un immobile abusivo, avente natura di atto vincolato, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse. Tale principio infatti, secondo il Consiglio di Stato, non ammette deroghe né nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, né se il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino e, analogamente, nel caso di ottenimento della licenza di abitabilità.
In conclusione il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso contro la sentenza del TAR il quale aveva ritenuto non adeguatamente motivato, e perciò da annullare, l’ordine di demolizione di alcune opere, stante il lungo tempo trascorso e in considerazione del fatto che la conformità, sempre secondo il TAR, era stata attestata nel procedimento di rilascio della licenza di abitabilità.
Al riguardo si ricorda che a seguito delle modifiche introdotte con D. Leg.vo 25/11/2016, n. 222, il certificato di agibilità è stato sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità che attesta, come stabilito dall’art. 24 del D.P.R. 380/2001, la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati (e quindi l'agibilità), ma anche la conformità dell’opera al progetto presentato.