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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Risultanze catastali, certificato di abitabilità e regolarità edilizia e urbanistica
FATTISPECIE - Nel caso di specie la ricorrente aveva presentato una CILA per i lavori di sistemazione di un appartamento acquistato nel 1999. Il Comune vietava le attività edilizie, riscontrando delle difformità tra il titolo abilitativo originario e l’elaborato grafico allegato alla CILA (nello specifico un vano in più rispetto a quanto autorizzato).
La ricorrente sosteneva l’insussistenza dell’abuso in quanto l’immobile risultava regolarmente accatastato e dotato di licenza di abitabilità rilasciata nel 1963. Inoltre, affermava la sua estraneità all’abuso, essendo lo stesso addebitabile esclusivamente al proprio dante causa.
TAR Lazio-Roma 20/11/2023, n. 17270 ha respinto i motivi di ricorso sulla base delle seguenti motivazioni.
ACCATASTAMENTO E AGIBILITÀ - I giudici hanno ribadito che ai fini della regolarità edilizia e urbanistica, le risultanze catastali ed il certificato di abitabilità sono privi di rilievo dovendosi avere considerazione, al riguardo, esclusivamente la verifica della corrispondenza tra lo stato di fatto ed il progetto presente presso gli archivi comunali.
Ed infatti, da un lato, l’accatastamento rappresenta una classificazione di ordine tributario, che fa stato a quegli specifici fini, senza assurgere a strumento idoneo (al di là di un mero valore indiziario) per evidenziare la reale destinazione d’uso di singole porzioni immobiliari e della relativa regolarità urbanistico edilizia.
D'altro lato, il rilascio del certificato di abitabilità previsto dall'art. 221 del R.D. 27/07/1934, n. 1265, presuppone l'accertamento dell'inesistenza di cause di insalubrità dell'edificio senza alcun collegamento col conseguimento di fini di carattere edilizio-urbanistico. Pertanto, il rilascio di tale certificato non incide sul potere di reprimere gli abusi edilizi eventualmente commessi nella realizzazione del fabbricato dichiarato abitabile.
RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO - Per quanto concerne l’estraneità della ricorrente dall’abuso commesso, il TAR ha spiegato che in materia di abusi edilizi, i provvedimenti sanzionatori a contenuto ripristinatorio/demolitorio riferiti ad opere abusive hanno carattere reale e costituiscono illeciti permanenti, non essendo previsto l'accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la trasgressione, con la conseguenza che la loro adozione prescinde dalla responsabilità del proprietario o dell'occupante l'immobile, applicandosi gli stessi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell'irrogazione in un rapporto con la res, come la sua materiale disponibilità, tale da assicurare la restaurazione dell'ordine giuridico violato.
Pertanto anche tale circostanza non assumeva alcun rilievo in ordine alla legittimità del divieto di eseguire i lavori impartito dal Comune.