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08/04/2019

Mancanza di agibilità e compravendite immobiliari

La mancanza della certificazione di agibilità dell'immobile comporta il legittimo rifiuto del promissario acquirente di stipulare il contratto definitivo di compravendita.

La Corte di cassazione, con l’ordinanza 14/01/2019, n. 622, ha ribadito alcuni principi fondamentali applicabili nel caso di assenza del certificato di agibilità (ora sostituito dalla Segnalazione certificata di agibilità) al momento della stipula del contratto definitivo di compravendita.

Al riguardo la Corte ha ritenuto che:
- il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva di un immobile privo dei certificati di abitabilità o di agibilità e di conformità alla concessione edilizia, è giustificato in quanto l'acquirente ha interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico-sociale e a soddisfare i bisogni che inducono all'acquisto, e cioè la fruibilità e la commerciabilità del bene, per cui i predetti certificati devono ritenersi essenziali;
- nella vendita di immobile destinato ad abitazione, il certificato di abitabilità costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto al punto tale che esso è in grado di incidere sull'attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione economico-sociale, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità;
- l'omessa risposta alle richieste di consegna del certificato di abitabilità da parte del promissario acquirente in epoca prossima alla scadenza del termine previsto per la stipula del contratto definitivo costituisce comportamento contrario ai principi di buona fede, laddove allo stesso abbia fatto poi seguito la dichiarazione di recesso del promittente venditore sul presupposto del mancato rispetto del termine de quo, e giustifica quindi l'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento da parte del promissario acquirente.

Dalla redazione