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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 11/08/1997, n. 13
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- L.P. 14/08/2001, n. 9
- L.P. 29/08/2000, n. 13
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 (Norme generali)1. La presente legge detta le norme del governo del territorio della Provincia autonoma di Bolzano. 2. Il governo del territorio si attua attraverso la pianificazione territoriale e urbanistica nonché attraverso la disciplina e la vigilanza sull’attività edilizia. |
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Art. 2 (Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio)1. La Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio è l’organo tecnico-consultivo della Giunta provinciale, preposto ad esprimere pareri e valutazioni tecniche nell’ambito dei procedimenti di sviluppo del territorio e di tutela del paesaggio di competenza della Provincia. La Commissione è composta da: a) il direttore della Ripartizione provinciale Natur |
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Art. 3 (Nomina e funzionamento della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio)1. La Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio è nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura. La composizione della Commissione deve ad |
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Art. 4 (Sopralluoghi e rilevamenti)1. Il personale incaricato degli studi urbanistici o di qualunque altra incombenza dipendente dall’attuazione della presente legge |
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CAPO II - PIANO PROVINCIALE DI SVILUPPO E COORDINAMENTO TERRITORIALE |
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Art. 5 (Contenuto del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale)1. Il piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale contiene la pianificazione di ordine superiore, sovracomunale e riassuntiva per lo sviluppo del territorio provinciale. |
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Art. 6 (Elementi del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale)1. Sono elementi del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale: |
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Art. 7 (Pubblicazione del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale - osservazioni)1. Il progetto del piano, deliberato dalla Giunta provinciale, è depositato ed esposto al pubblico presso l’amministrazione provinciale e nelle sedi dei comuni della provincia. 2. La data di esposizione è preventivamente resa nota me |
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Art. 8 (Pronuncia sulle osservazioni al piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale)1. La Giunta provinciale, sentita la commissione urbanistica provinciale, delibera sulle osservazioni, sulle proposte e sui pareri d |
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Art. 9 (Pubblicità ed effetti del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale)1. Un esemplare del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale deve essere depositato, a libera visione del pubblico |
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Art. 10 (Revisione periodica del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale)1. Alla scadenza di un decennio dalla data di entrata in vigore del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale, la G |
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Art. 11 (Piani di settore)1. I piani di settore trasformano in concrete pianificazioni gli obiettivi, i principi e le direttive del piano provinciale di svilu |
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Art. 12 (Pubblicazione ed approvazione del piano di settore)1. La proposta del piano di settore, adottata dalla Giunta provinciale previa informazione dei comuni territorialmente interessati, è pubblicata in forma idonea nella rete civica della Provincia e all’albo del comune per un periodo di 30 giorni consecutivi ed esposta al pubblico per lo stesso periodo presso l'amministrazione provinciale e nelle sedi dei comuni della provincia territorialmente interessati.N291 2. Durante il periodo di pubblicazione nella rete c |
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Art. 13 (Pubblicità ed effetti del piano di settore)1. Un esemplare del piano di settore approvato dalla Giunta provinciale deve essere depositato, a libera visione del pubblico, in ogni comune della provincia territorialmente intere |
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CAPO III - PIANO URBANISTICO COMUNALE |
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Art. 14 (Piano urbanistico comunale e collaborazione per la sua formazione)1. Ogni comune della provincia è obbligato a formare il piano urbanistico comunale. |
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Art. 14-bis (Piano strategico di sviluppo comunale o intercomunale)1 |
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Art. 15 (Contenuto del piano urbanistico comunale)1. I piani urbanistici comunali devono riferirsi alla totalità del territorio comunale e considerare essenzialmente: a) le reti delle principali vie di comunicazione con gli spazi destinati a parcheggi ed alle altre attrezzature viarie, comprese le modificazioni delle strade esistenti, in modo da soddisfare le attuali e le future esigenze del traffico, della economia tipica della zona, dell’igiene, del pubblico decoro e della massima valorizzazione delle bellezze naturali, in vista della razionale sistemazione e dell’organico sviluppo dell’abitato; b) la delimitazione e la destinazione funzionale delle sing |
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Art. 16 (Aree per opere ed impianti di interesse collettivo e sociale)1. Nell’ambito delle aree riservate ad opere e impianti di interesse pubblico la Provincia e i comuni possono delimitare parti di esse da destinare ad opere e impianti di interesse collettivo e sociale, la cui realizzazione e gestione nell’interesse collettivo possono essere affidate ai privati proprietari. La specificazione del sing |
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Art. 17 (Allegati al piano)1. Sono elementi del piano: a) la relazione illustrativa contenente anche la illustrazione delle convenzioni in vigore tra privati od enti ed il comune, anche se riguardanti soltanto realizzazioni edilizie; |
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Art. 18 (Efficacia del piano urbanistico comunale)1. Il piano urbanistico comunale ha efficacia a tempo indeterminato. 2. Le indicazioni del piano urbanistico comunale, del piano di attuazione e del piano di recupero nella parte in cui incidono su aree d |
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Art. 19 (Procedimento di approvazione del piano urbanistico comunale)1. Il progetto di piano urbanistico comunale è adottato dalla giunta comunale previa informazione dei rappresentanti locali delle parti sociali più rappresentative a livello provinciale e dei proprietari delle aree interessate. 2. La delibera assieme al progetto di piano urbanistico comunale, al rapporto ambientale e alle eventuali convenzioni di cui agli articoli 17 e 40-bis è pubblicata nella rete civica della Provincia ed all’albo del comune per un periodo di 30 giorni consecutivi. Contestualmente all’atto della pubblicazione il sindaco trasmette tutti i documenti menzionati alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio. Durante la pubblicazione della delibera la stessa ed i relativi atti restano depositati nella segreteria del comune a disposizione del pubblico. Durante il periodo di pubblicazione all’albo del comune chiunque può prendere visione della documentazione e presentare al comune osservazioni e proposte alle varianti previste. 3. Il sindaco deve comunicare la nuova destinazione d’uso ai proprietari di nuove zone per insediamenti edilizi o produttivi o di nuove aree per opere ed impianti di interesse pubblico. Tale obbligo di comunicazione è limitato ai proprietari iscritti in quel momento nel libro fondiario i cui indirizzi risultano dagli atti del comune. In caso di comproprietà la comunicazione può essere indirizzata all'amministratore incaricato. Le comunicazioni ai proprietari devono avvenire tramite notifica o raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata. Dal ricevimento della comunicazione il proprietario può, entro il termine di 15 giorni, presentare al comune osservazioni e proposte alle varianti previste. 4. Il progetto di piano urbanistico comunale per i comuni elencati nell'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. |
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Art. 20 (Approvazione del piano urbanistico comunale da parte della Giunta provinciale) |
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Art. 21 (Varianti al piano urbanistico comunale)1. Per le varianti al piano urbanistico comunale si applica la procedura prevista dall’articolo 19. "Il parere della commissione di cui all'articolo 19, comma 6, viene meno in caso di valutazione positiva della variante al |
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Art. 22 (Piani urbanistici intercomunali)1. La Giunta provinciale, su richiesta di uno o più comuni o di propria iniziativa, può disporre, sentita la commissione urbanistica provinc |
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Art. 22-bis (Piani delle zone di pericolo)1. La Giunta provinciale approva le linee guida per la redazione dei piani delle zone di pericolo. Con regolamento di esecuzione sono determinate le norme relative agli interventi ammissibili e alle misure, differenziati a seconda del grado e del tipo di pericolo rilevato, per la prevenzione di pericoli o danni dovuti a eventi naturali. 2. Entro tre anni dall’approvazione delle linee guida di cui al comma 1, i comuni redigono i piani delle zon |
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Art. 22-ter (Attuazione della direttiva 96/82/CE)1. L’attuazione degli obiettivi e dei principi di cui alla direttiva 96/82/CE del Consiglio 9 dicembre 1996 sul controllo dei pe |
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Art. 23 (Sostituzione della Giunta provinciale)1. Trascorso uno dei termini assegnati al comune dagli articoli precedenti per la formazione ed adozione del piano urbanistico, il Presidente della g |
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Art. 24 (Programmi pluriennali di attuazione)1. L’attuazione del piano urbanistico comunale avviene sulla base di programmi di attuazione che determinano le aree e le zone o parti di esse - comprese le aree di completamento e le zone di risanamento - nelle quali debbano realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni. |
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Art. 25 (Tutela degli insiemi)1. Insiemi di elementi (Ensemble), in particolare vedute di strade, piazze e parti edificate, come pure i parchi e |
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Art. 26 (Concessione di contributi o sussidi)1. L’Amministrazione provinciale promuove iniziative a tutela degli insiemi mediante contributi o sussidi a persone private o a en |
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Art. 27 (Obblighi di convenzionamento)1. Nelle zone con funzione residenziale, escluse le aree preordinate all’espropriazione per l’edilizia abitativa agevolata nei limiti di cui all’articolo 37, la nuova cubatura deve essere destinata nella misura del 60 per cento alla costruzione di alloggi non aventi le caratteristiche di lusso. La metà di tali alloggi deve avere una superficie utile non inferiore a 65 m². 2. Tali alloggi devono essere occupati alle condizioni di cui all’articolo 79. “Per nuova c |
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Art. 28 (Salvaguardia del patrimonio abitativo)1. La cubatura di edifici esisten |
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Art. 28-bis (Deroga all’obbligo del convenzionamento) |
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Art. 29 (Salvaguardia della ricettività turistica)1. Al fine di salvaguardare la ricettività turistica nel territorio provinciale gli edifici sedi di pubblici esercizi, anche in caso di demolizione e successiva ricostruzione, non possono avere destinazione d’uso diversa. 2. Nei seguenti casi è possibile derogare al divieto di modificare la destinazione d’uso: a) edifici o parti di essi esistenti in una zona residenziale e che non sono stati ampliati in applicazione delle relative disposizioni possono essere trasformati interamente o parzialmente, purché almeno il 60 per cento della cubatura trasformata venga utilizzata per abitazioni convenzionate ai sensi dell’articolo 79, salvo le eccezioni di cui all'articolo 27, comma 3; N244 b) edifici che al momento della domanda di modifica della destinazione d’uso si trovano in una zona residenziale e che sono stati ampliati qualita |
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Art. 30 (Prescrizioni di piani di attuazione)1. Il piano urbanistico comunale individua le zone per le quali, oltre ai casi previsti dalla legge, è prescritta la redazione di un piano di attuazione. |
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Art. 31 (Consorzi tra comuni limitrofi)1. Più comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di attuazione di zona di espansione e di are |
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Art. 32 (Approvazione dei piani di attuazione e dei piani di recupero)1. La proposta del piano di attuazione o del piano di recupero, di seguito denominati piano, è approvata dalla giunta comunale sentita la commissione edilizia comunale. Il presidente della commissione edilizia comunale può richiedere un parere della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio. Nel caso di piano di recupero o se il piano di attuazione riguarda immobili soggetti a tutela dei beni culturali deve essere richiesto il parere della Ripartizione provin |
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Art. 33 (Inclusione di edifici da demolire o trasformare)1. Nei piani di attuazione di zone di espansione e nei piani di aree per insediamenti produttivi possono essere comprese anche le ar |
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Art. 34 (Approvazione e modifica dei piani di attuazione per zone di competenza della Provincia)1. La proposta di piano di attuazione adottata dalla Giunta provinciale per le zone di competenza della Provincia, previa informazione del comune territorialm |
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CAPO IV - ZONE RESIDENZIALI |
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Art. 35 (Zone residenziali)1. Nei piani urbanistici le zone destinate all’edilizia resid |
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Art. 36-bis (Zone residenziali di completamento)1. Sono considerate zone residenziali di completamento per le qua |
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Art. 37 (Piani di attuazione per le zone di espansione)1. Per le zone di espansione deve essere predisposto, prima del rilascio di concessioni edilizie, un piano di attuazione. Nell'ambito di tale piano il 60 per cento della volumetria, rispettivamente il 55 per cento, deve essere destinato all'edilizia abitativa agevolata, a seconda che il piano di attuazione venga predisposto dal comune d'ufficio ai sensi dell'articolo 41 o su iniziativa dei proprietari ai sensi del comma 2 dell'articolo 39. 2. Previo accordo con i proprietari dei terren |
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Art. 38 (Contenuto del piano di attuazione)1. Il piano di attuazione comprendente l’intera zona di espansione deve rispettare la destinazione della zona e la densità edilizia stabilita nel piano urbanistico comunale. Esso può derogare, salvo prescrizioni particolari per singole zone, alle altre prescrizioni per la zona contenute nel piano urbanistico comunale. Le distanze degli edifici dai confini della zona e |
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Art. 39 (Predisposizione del piano di attuazione)1. La predisposizione del piano di attuazion |
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Art. 40-bis (Convenzione urbanistica)1. Il comune può stipulare convenzioni urbanistiche con privati o enti pubblici al fine di facilitare, nel pubblico interesse, l'attuazione di interventi previsti nel piano urbanistico comunale oppure in un piano attuativo. Rimangono salvi gli obblighi di legge in capo alle parti contraenti. N252 2. Le convenzioni urbanistiche hanno lo scopo di coprire il fabbisogno abitativo della popolazione residente, di mettere a disposizione aree per insediamenti produttivi o di realizzare e gestire opere ed impianti pubblici. |
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Art. 41 (Procedimento d’ufficio) |
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Art. 41-bis (Aumento della densità edilizia) |
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Art. 42-43 |
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CAPO V - ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI |
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Art. 44 (Zone per insediamenti produttivi)1. Le zone per insediamenti produttivi sono destinate all’insediamento di attività produttive. Sono inoltre ammesse, purché non limitino l’attività produttiva: a) le attività di commercio all’ingrosso; b) le attività di prestazione di servizi nei limiti di cui a |
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Art. 44.1 (Commercio al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi)1. Nelle zone produttive può essere venduta la merce ivi prodotta e gli accessori ad essa strettamente legati. 2. Nelle zone produttive possono inoltre essere vendute merci ingombranti. Sono considerate merci ingombranti quelle che per dimensioni e caratteristiche, per le difficoltà connesse alla loro movimentazione, nonché a causa di eventuali limitazioni al traffico, non possono essere offerte nelle zone residenziali in misura sufficiente a soddisfare la richiesta e il fabbisogno. Tali merci sono: |
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Art. 44-bis (Zone produttive con destinazione particolare)1. Sono considerate zone produttive con destinazione particolare le zone per strutture turistiche, le zone individuate ai sensi dell'articolo 107, commi 3 e 4, la zona per la realizzazione a Bolzano d |
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Art. 44-ter (Commercio al dettaglio nelle zone produttive) |
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Art. 44-quater (Alloggi di servizio)1. In deroga all’articolo 44, comma 2, nella zona produttiva, nei limiti delle previsioni del regolamento d’esecuzione e del piano di attuazione, possono essere realizzati alloggi di servizio riservati esclusivamente ai titolari dell’impresa, ai collaboratori ed ai rispettivi famigliari. La superficie abitabile massima ammessa è di 160 meri quadrati per impresa. Il regolamento d’esecuzione definisce comunque le caratteristiche della sup |
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Art. 45 (Pianificazione delle zone per insediamenti produttivi) |
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Art. 45-bis |
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Art. 46 (Acquisizione di aree)1. I proprietari delle aree produttive possono liberamente disporre delle stesse in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni della presente legge, del piano urbanistico e del regolamento edilizio. Gli enti competenti per le zone produttive possono acquisire immobili allo scopo di insediare imprese. 2. Nei seguenti casi eccezionali gli immobili situati in zona per insediamenti produttivi possono essere espropriati al valore di mercato del bene: a) per conseguire interessi di natura sovraordinata connessi alla gestione del territorio o per impedire la dispersione edilizia o per evitare i conseguenti costi esageratamente alti o per realizzare le necessarie infrastrutture; b) per consentire che le aree siano complessivamente utilizzate in mod |
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Art. 46-bis |
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Art. 47 (Insediamento)1. L’insediamento di imprese su immobili di proprietà degli enti competenti per le zone per insediamenti produttivi avviene medi |
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Art. 47-bis |
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Art. 47-ter |
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Art. 48 (Urbanizzazione)1. La progettazione e l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, ivi compresi tutti i lavori necessari all'apprestamento degli immobili interessati, spetta agli enti competenti per le zone per insediamenti produttivi. La progettazion |
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Art. 48-bis |
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Art. 48-ter |
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Art. 48-quater |
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Art. 48-quinquies |
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Art. 49 (Assegnazione degli immobili) |
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Art. 49-bis (Prezzo d’assegnazione) |
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Art. 49-ter (Obblighi di legge per l’assegnatario) |
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Art. 50 (Sanzioni) |
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Art. 50-bis (Revoca dell’assegnazione) |
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Art. 51 (Procedura contrattuale) |
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Art. 51-bis (Business Location Alto Adige)1. La società Business Location Alto Adige, la cui costituzione è stata autorizzata con legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, ha come scopo la promozio |
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Art. 51-ter (Disposizioni transitorie) |
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CAPO VI - ZONE DI RECUPERO |
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Art. 52 (Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente)1. I comuni individuano, nell’ambito dei piani urbanistici comunali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati e aree, nonché edifici da destinare ad attr |
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Art. 53 (Lavori in attesa del piano di recupero) |
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Art. 54 (Contenuto del piano di recupero)1. Nell’elaborazione del piano di recupero deve aversi riguardo alla conservazione dei complessi che nell’insieme hanno valore s |
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Art. 55 (Piani di recupero) |
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Art. 55-bis (Individuazione delle zone di riqualificazione urbanistica)1. Il comune può individuare nel piano urbanistico comunale aree ove per necessità di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale si renda necessario nell'interesse pubblico un intervento organico ed unitario con il possibile concorso di risorse pubbliche e private. Tali zone di riqualificazione urbanistica possono essere individuate all'interno del centro edificato ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, devono avere un'estensione tale da incidere sulla riorganizzazi |
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Art. 55-ter (Proponenti e contenuto del piano di riqualificazione urbanistica)1. Il piano di riqualificazione urbanistica (PRU) è predisposto dal comune ovvero presentato al comune da soggetti pubblici o privati, singolarmente o associati tra loro, che, nel caso di proposte avanzate solo da soggetti privati, abbiano la disponibilità di almeno due terzi degli immobili di proprietà privata che siano da sottoporre ad interventi o siano oggetto di modifiche della disciplina urbanistica ed edilizia previste dal PRU. 2. Il piano di riqualificazione urbanistica deve contenere: a) gli elaborati previsti dall'articolo 52; b) un eventuale atto unilaterale d'obbligo ovvero uno sc |
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Art. 55-quater (Procedura di formazione e approvazione del Piano di riqualificazione urbanistica d'iniziativa comunale)1. La proposta di Piano di Riqualificazione Urbanistica (PRU), di cui al comma 1 dell’articolo 55-ter è adottata dalla giunta comunale che, nel caso in cui ritenga che per la sua attuazione occorra promuovere un accordo di programma con altri enti pubblici, incarica il sindaco di promuoverlo, fissando i criteri di formazione e scelta del progetto di PRU, e stabilisce eventuali con |
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Art. 55-quinquies (Procedura di formazione e approvazione del Piano di riqualificazione urbanistica d'iniziativa provinciale o privata)1. II presidente della Provincia e/o il privato proponente, anche in assenza della preventiva individuazione delle aree di riqualificazione urbanistica prevista dall’articolo 55-bis, comma 1, promuovono un accordo di programma per la riqualificazione urbana mediante la presentazione di un'ipotesi di proposta depositata presso il comune. 2. A seguito della presentazione dell'ipotesi di proposta la giunta comunale delibera entro 30 giorni dalla data del relativo deposito se la stessa è di interesse pubblico e, in caso affermativo, stabilisce i criteri e gli obiettivi nonché la perimetrazione dell'area per la riqualificazione urbana. |
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Art. 56 (Interventi di recupero e programmi pluriennali)1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, compresi nei piani di recupero, sono inclusi nei programmi pluriennali di attuazione previsti |
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Art. 57 (Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente)1. I piani di recupero sono attuati: 1. dai comuni nei seguenti casi: a) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente per il recupero del proprio patrimonio edilizio, salva la facoltà di affidarli all’istituto ai sensi dell’articolo 1 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13; |
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Art. 58 (Recupero mediante occupazione temporanea)1. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2 del precedente articolo 57, il sindaco chiede all’istituto di intervenire. L’istituto entra nel possesso dell’immobile mediante l’occupazione tempor |
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Art. 59 (Definizione degli interventi)1. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti: a) interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integr |
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Art. 60 (Sistemazione temporanea di famiglie) |
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Art. 61 (Incaricato per il recupero)1. La Giunta provinciale, d’intesa con il comune, nomina un architetto scelto dall’albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio, istituito in base |
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Art. 62-64 |
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Art. 65 (Opere di urbanizzazione)1. Sono considerate opere di urbanizzazione primaria: a) strade residenziali; b) spazi di sosta e di parcheggio; c) fognature; |
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CAPO VII - CONCESSIONE EDILIZIA |
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Art. 66 (Obbligo della concessione)1. Chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificare la struttura o l’aspetto, deve chiedere apposita concessione al Sindaco del comune. 2. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e l’esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del Sindaco ai sensi della presente legge. 2-bis N99 3. Gli interventi edilizi ammissibili su terreni sede di frane o valanghe, sul ciglio o al piede di dirupi, su terreni franosi o comunque soggetti a scoscendimenti sono disciplinati con regolamento di esecuzione d |
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Art. 67 (Impianti di interesse provinciale)1. Gli impianti per |
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Art. 68 - (Reti antigrandine, teli e reti protettive per colture agrarie)1. Reti antigrandine, teli e reti protettive per colture agrarie non sono soggette ad alcun divieto generale ai sensi della legge sulla tutela del paesaggio e possono essere installate senza autorizzazione paesaggistica e senza concessione edilizia previa denuncia d’inizio attività. Tale denuncia è esente da tasse ed imposte. La Giunta provinciale, dopo aver acquisito pareri redatti tenendo conto dell’esigenza dell’agricoltura e dell |
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Art. 69 (Determinazione del Sindaco sulle domande di concessione edilizia)1. Le determinazioni |
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Art. 70 (Rilascio della concessione edilizia)1. La concessione è data dal sindaco a chi abbia il titolo per richiederla, previo parere della commissione edilizia comunale e con le modalità, con la procedura e con gli effetti di cui alla presente legge, in conformità alle previsioni del piano urbanistico comunale e del regolamento edilizio. |
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Art. 71 (Concessione in deroga) |
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Art. 72 (Termini di inizio e di ultimazione del lavoro e certificato di abitabilità)1. Nell’atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione del lavoro. 2. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni; il termine per l’inizio dei lavori e quello per l’ultimazione possono essere prorogati, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del conces |
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Art. 73 (Contributo relativo alla concessione edilizia)1. N312 La Giunta provinciale determina entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno per il semestre successivo, con deliberazione da pubblicare per notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione, in base alle rilevazioni periodiche dell’ufficio provinciale statistica e in relazione alle situazioni locali, il costo di costruzione, per metro quadro e per metro cubo, per l’edilizia residenziale nonché l’incidenza del costo delle aree, agli effetti dell’ordinamento urbanistico e delle agevolazioni in materia di edilizia abitativa. Il costo di costruzione determinato dalla G |
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Art. 74 (Sospensione dei lavori in attesa del piano)1. A decorrere dal giorno di deposito del progetto del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale o di modifiche al medesimo e fino all’entrata in vig |
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Art. 75 (Determinazione del contributo sul costo di costruzione)1. La quota parte del contributo di concessione commisurato al costo di costruzione è variabile fino al tre per cento del costo di costruzione per metro cubo di cui all’articolo 73 ed è determinata dal consiglio comunale con regolamento, tenendo conto in particolar modo della destinazione d’uso e dell’ubicazione delle costruzioni. Per la costruzione di edifici con destinazione "abitazione" la quota |
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Art. 75-bis (Destinazione d’uso di beni immobili trasferiti) |
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Art. 76 (Esonero dal contributo sul costo di costruzione |
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Art. 77 (Adeguamento di edifici esistenti)1. I volumi tecnici e le opere necessarie per adeguare edifici esistenti alle norme di legge in materia di prevenzione degli incendi e di eliminazione d |
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Art. 78 (Concessione relativa ad opere od impianti non destinati alla residenza)1. Nelle zone per insediamenti produttivi per la costruzione di opere o impianti destinati ad attività produttive, al commercio all’ingrosso o alla prestazione di servizi, la concessione comporta esclusivamente la corresponsione degli oneri |
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Art. 79 (Edilizia convenzionata)1. Abitazioni convenzionate devono essere occupate per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario da parte di persone aventi, al momento del rilascio della concessione edilizia, la residenza anagrafica in un comune della provincia e che non siano o i cui componenti il nucleo familiare non siano proprietari di un’abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro o di residenza ovvero non siano titolari del diritto di usufrutto o di abitazione su una tale abitazione. Se l’abitazione viene occupata da due coniugi in regime di comunione legale dei beni, è sufficiente che uno di essi sia in possesso dei requisiti per la residenza anagrafica al momento del rilascio della concessione edilizia. Alle persone indicate nel primo periodo sono equiparate, per quanto riguarda la residenza, le persone residenti o aventi il posto di lavoro in un comune della provincia da almeno cinque anni al momento dell’occupazione dell’abitazione. Il canone di locazione nei primi venti anni non può essere superiore al canone di locazione provinciale, determinato ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, salvo che il proprietario corrisponda, anche dopo il rilascio della licenza d’uso, il contributo di concessione commisurato al costo di costruzione pari al 15 per cento dell’importo vigente al momento della presentazione della relativa domanda. 2. Nei casi di convenzionamento, la concessione edilizia può essere rilasciata soltanto a condizione che il concessionario, con un atto unilaterale d’obbligo o con una convenzione, autorizzi il comune a far annotare il vincolo di cui al presente articolo nel libro fondiario. L’annotazione è richiesta dal comune a spese del concessionario. 3. L’abitazione deve essere oc |
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Art. 79-bis (Cancellazione del vincolo di cui all’articolo 79)1. Il consiglio comunale delibera a maggioranza dei due terzi un regolamento in cui disciplina se ed in |
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Art. 79-ter (Edilizia abitativa per residenti)1. L’edilizia abitativa per residenti assolve alla copertura del fabbisogno abitativo della popolazione residente. Sulla base di un’analisi specifica del fabbisogno abitativo della popolazione residente nel comune e dell’offerta di appartamenti nel territorio comunale, il comune può |
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CAPO VIII - VIGILANZA SULL’ATTIVITÀ URBANISTICO-EDILIZIA
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Art. 80 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia)1. Il sindaco esercita la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione. 2. Il sindaco, quando accerti l’inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, provinciali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia abitativa agevolata di cui alla |
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Art. 81 (Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con varianti essenziali)1. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 90 giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. 2. L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per l’intavolazione nel libro fondiario, che deve esser |
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Art. 82 (Determinazione delle variazioni essenziali)1. Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planivolumetriche o di utilizzazione da quell’oggetto della concessione stessa, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o |
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Art. 83 (Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione)1. Le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione sono demolite a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro il t |
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Art. 84 (Interventi abusivi di ristrutturazione edilizia)1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 98, le opere di ristrutturazione edilizia, come definite dalla lettera d) del primo comma dell’articolo 59, eseguite in assenza di concessione o in totale difformità da essa, sono demolite ovvero rimosse e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il termine stabilito dal sindaco con propria ordinanza, decorso il quale l’ordinanza stessa è eseguita a cura del comune ed a spese dei responsabili |
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Art. 85 (Accertamento di conformità)1. Fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 81, comma 1, per i casi di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali o dei termini stabiliti nell’ordinanza del sindaco di cui all’articolo 84, comma 1, nonché nei casi di parziale difformità nel termine di cui all’articolo 83, comma 1, e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso può ottenere la concessione in sanatoria quando l’opera eseguita in assenza della concessione è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell’opera, sia al momento della presentazione della domanda. 2. Sulla richiesta di conc |
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Art. 86 (Varianti in corso d’opera)1. Non si procede alla demolizione ovvero all’applicazio |
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Art. 87 (Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici)1. Qualora sia accertata l’esecuzione di opere da parte di soggetti diversi dalle amministrazioni statali in assenza di concession |
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Art. 88 (Annullamento della concessione)1. In caso di annullamento della concessione edilizia e qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative, il sindaco applica per le cost |
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Art. 89 (Annullamento di provvedimenti in contrasto con le norme urbanistiche)1. Entro cinque anni dalla loro adozione i provvedimenti comunali che autorizzano opere non rispondenti alle norme od alle prescrizioni di cui all’articolo 90 possono essere annullati dalla Giunta provinciale previo parere della commissione urbanistica provinciale. |
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Art. 90 (Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori nonché del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività)1. Il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano, no |
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Art. 91 (Riscossione) |
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Art. 92 (Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici)1. Ai sensi dell’articolo 17 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto il trasferimento o la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi ad edifici o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l’entrata in vigore della citata legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazion |
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Art. 93 (Lottizzazione)1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o provinciali o senza la prescritta autorizzazione, nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, od atti equivalenti, del terreno in lotti che per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno ed alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o l’eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio. 2. Ai sensi dell’articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gli a |
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Art. 94 (Confisca dei terreni)1. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva dispone la confisca dei terreni abusi |
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Art. 95 (Demolizione di opere)1. In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta dal sindaco su valutazione tecnico-economica approvata dalla Giunta comunale. |
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Art. 96 (Valore venale dell’immobile)1. L’ufficio estimo provinciale è tenuto a determinare, entro 120 giorni dalla richiesta del comune, il valore degli immobili in |
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Art. 97 (Aziende erogatrici di servizi pubblici)1. È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l’esecuzione di opere prive di concessione nonché ad opere prive di concessione ad edificare iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente all’entrata in vigore della presente legge. 2. Il richiedente il servizio di cui al comma 1 è tenuto ad allegare alla do |
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Art. 98 (Opere interne)1. Non sono soggette a concessione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d’uso delle costruzioni e delle |
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Art. 100 (Sanzioni penali) |
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Art. 101 |
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Art. 102 |
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Art. 103 (Mezzi per l’attuazione della legge)1. Tutti gli enti ed uffici pubblici operanti nella provincia sono tenuti a fornire dati statistici ed informazioni e ad eseguire le |
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Art. 105 (Ricorso popolare) |
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Art. 106 (Intervento d’ufficio della Giunta provinciale)1. Quando le opere siano eseguite senza concessione di costruzione o in difformità da questa, l’assessore provinciale all’urban |
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CAPO IX - IL VERDE AGRICOLO, ALPINO E BOSCO |
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Art. 107 (Il verde agricolo, alpino e bosco)1. Verde agricolo: nelle zone con funzione agricola è consentita, nella misura strettamente necessaria per la razionale conduzione dell’azienda agricola, la costruzione di fabbricati rurali. Per fabbricati rurali si intendono le costruzioni ad uso aziendale per il ricovero del bestiame e per il deposito degli attrezzi nonché le costruzioni e gli impianti per la raccolta, la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli del luogo e per la preparazione e vendita diretta dei propri prodotti, se realizzati da coltivatori diretti singoli o da proprietari di aziende agricole. I suddetti fabbricati rurali non possono in nessun caso essere adibiti ad altra destinazione. Nei comuni individuati con delibera della Giunta provinciale, la Giunta provinciale, su richiesta del comune e dopo l’acquisizione dei pareri della commissione urbanistica provinciale e della ripartizione agricoltura, può rilasciare l’autorizzazione a considerare anche superfici situate in comuni fuori dai confini della provincia e confinanti con il territorio provinciale, che dal 1°ottobre 1997 sono di proprietà del titolare dell’azienda agricola e che sono utilizzate dallo stesso ai fini della conduzione della propria azienda agricola. 2. Nelle zone residenziali i fabbricati rurali appartenenti ad un’azienda agricola possono essere adibiti, osservando le prescrizioni del piano urbanistico comunale, ad altra destinazione, qualora siano esuberanti per la conduzione dell’azienda. Nelle zone di verde privato la trasformazione di fabbricati rurali può essere effettuata nei limiti della cubatura esistente. 3. La costruzione di nuovi impianti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la promozione, la protezione e il miglioramento della produzione dei prodotti agricoli locali da parte di cooperative agricole è consentita solo in zone per insediamenti produttivi. Sentiti i comuni interessati la Giunta provinciale su proposta degli assessori all’urbanistica, all’agricoltura ed alla tutela del paesaggio, può individuare anche apposite zone produttive per gli impianti di cui sopra interessanti più comuni più facilmente accessibili da parte dei soci osservando la procedura prevista dall’articolo 21, commi 1, 3 e 4. N146 4. Le “aziende operanti nel settore del commercio di bestiame” N228 possono essere ammesse in zone per insediamenti produttivi appositamente individuate a norma del comma precedente. 5. Gli impianti per la raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti agricoli e le aziende zootecniche industrializzate esistenti nel verde agricolo non possono essere adibiti ad altre destinazioni, salvo che tutta l’area asservita all’impianto venga destinata nel piano urbanistico comunale a zona per insediamenti produttivi o a zona residenziale o ad opere o impianti di interesse pubblico. Finché non è intervenuto il cambiamento della destinazione d’uso nel piano urbanistico comunale, le costruzioni non possono essere utilizzate per altre attività che per quelle per le quali sono state realizzate. 6. Gli impianti per la raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti agricoli locali, esistenti nel verde agricolo e appartenenti a cooperative, possono essere ampliati nella misura strettamente necessaria per le esigenze della produzione locale, a condizione che la maggioranza dei soci operi nel territorio provinciale. Per produzione locale si intendono i prodotti agricoli prodotti in provincia di Bolzano. N232 7. I proprietari di masi chiusi effettivamente coltivati possono realizzare nella sede dell’azienda agricola, come precisato nel regolamento di esecuzione, volume residenziale fino alla misura massima di 1.000 metri cubi. La cubatura complessivamente realizzata forma parte inscindibile del maso chiuso. Qualora per i motivi di cui all’articolo 6 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, venga autorizzato il distacco di volume residenziale dal maso chiuso, a carico del maso chiuso di cui faceva parte l’immobile viene annotato nel libro fondiario, contestualmente al distacco, il divieto di edificazione in misura corrispondente alla cubatura oggetto di distacco. Il distacco può essere autorizzato soltanto se nella sede del maso chiuso permane volume residenziale in misura non inferiore a metri cubi 1.000. Il maso chiuso non può essere svincolato per la durata di 20 anni dall’utilizzo di questa possibilità edificatoria. Il relativo vincolo viene annotato nel libro fondiario. La realizzazione di volume abitativo ai sensi del presente comma vale anche per i casi di cui al comma 1, ultimo periodo. La possibilità di edificare ai sensi del presente comma è esclusa, qualora per la costituzione del maso chiuso al fine di raggiungere l’estensione minima di superficie aziendale ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, vengano considerate aree distaccate da altri masi chiusi che hanno già sfruttato questa possibilità di edificare. N147 8. Nel verde agricolo, nel verde alpino o nel bosco possono essere realizzati apiari ed apiari didattici. La Giunta provinciale approva con deliberazione le relative direttive. N148 9. Il trasferimento della sede dell'azienda agricola oppure di fabbricati rurali aziendali del maso chiuso dalla zona residenziale in una zona residenziale rurale o nel verde agricolo è ammesso soltanto se ciò è necessario per oggettive esigenze aziendali dell'azienda effettivamente coltivata che non possono essere soddisfatte con l'ammodernamento o l’ampliamento in loco, anche prescindendo dalla densità edilizia e dal rapporto di copertura previsti dal piano urbanistico comunale o dal piano attuativo. Aziende effettivamente coltivate, con allevamento di bestiame, che non costituiscono masi chiusi e la cui sede di azienda è sita nella zona residenziale, possono trasferire nel verde agricolo il fabbricato aziendale rurale per oggettive esigenze aziendali sopra specificate. La concessione edilizia è rilasciata dopo aver acquisito il parere vincolante della commissione di cui al comma 29. Tale commissione valuta la sussistenza delle oggettive esigenze aziendali per il trasferimento complessivo o parziale e la nuova ubicazione della sede aziendale o dei fabbricati rurali. La commissione può anche approvare il trasferimento di sedi di masi chiusi nel territorio di un altro comune, purché la maggior parte dei terreni agricoli del maso chius |
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Art. 107-bis (Interpretazione autentica)1. L’articolo 76, comma 1, lettera a) viene interpretato nel senso che nel concetto di fabbricati rurali sono compresi anche le cantine e i magazzini di frutta realizzati da cooperative agricole in qualsiasi zona. 2. La disposizione di cui al comma 25 dell’articolo 107 sia nel testo previgente alla modifica apportata con l’articolo 26, comma 10, della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, sia ne |
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Art. 108 (Disposizioni urbanistiche riguardanti l’esercizio di attività economiche secondarie nella sede dell’azienda agricola)1. Il coltivatore diretto, proprietario di un maso chiuso, può realizzare nella sede della propria azienda agricola - oltre al volume residenziale massimo attualmente ammesso - una cubatura massima di 250 metri cubi, da destinarsi esclusivamente all’attività di |
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Art. 109 (Densità fondiaria nel verde agricolo)1. Alla domanda di costruzione il richiedente deve allegare gli estratti tavolari ed i fogli di possesso |
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Art. 110 (L’urbanizzazione primaria nel verde rurale)1. Nel verde agricolo le opere di urbanizzazione primaria, in particolare la viabilità e i servizi di smaltimento dei liquami e di approvvigionamento idrico, sono a totale carico del richiedente la concessione. Lo smaltimento di liquami e l’ap |
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Art. 111 (Il paesaggio agrario-tradizionale)1. Qualora nelle zone di utilizzazione agricola gli strumenti urbanistici o l’autorità per la tutela del paesaggio caso per caso non consentano per ragioni di conservazione del paesaggio agrario-tradizionale lo sfruttamento della densità fondiaria di cui all’articolo 107 ed |
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Art. 112 (Distanze dalle strade pubbliche e dalle ferrovie)1. Nell’edificazione fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani urbanistici comunali devono osservarsi dalla proprietà stradale distanze minime che vengono stabilite con regolamento di attuazione. 2. Quando la particolare conformazione del terreno non consente altra soluzione, il sindaco, previo nulla osta dell’autorità preposta alla tutela della strada, può autorizzare l’ampliamento e la ricostruzione di edifici esistenti e, per motivi di tutela del paesaggio, nuove costruzioni lungo le strade comunali, provinciali e statali con distanze minori da quelle previste dal comma 1, a condizione che non venga pregiudicato un eventuale allargamento o rettifica della strada e non vengano ostacolate la visibilità e la viabilità in generale. |
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Art. 113 (Albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio)1. Presso l’Amministrazione provinciale è istituito l’albo di esperti in urbanistica e tutela del paesaggio. |
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Art. 114 (Previsione di spesa)1. L’Amministrazione provinciale promuove iniziative per la conoscenza dei problemi sulla pianificazione territoriale e urbanistic |
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CAPO X - DISPOSIZIONI VARIE |
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Art. 115 (Commissione edilizia comunale)1. Ogni consiglio comunale deve costituire una commissione edilizia comunale composta di almeno sette componenti e in ognuna devono essere rappresentati entrambi i generi. Se la commissione edilizia non è stata nominata in osservanza delle succitate disposizioni, sono nulli gli atti da essa emanati. La commissione edilizia comunale è composta dalle seguenti persone:N222 a) il Sindaco o un assessore da lui delegato, che la presiede; b) un rappresentante dell’unità sanitaria locale appartenente al servizio per l’igiene e la sanità pubblica competente per territorio; c) un esperto designato dall’Assessore provinciale all’urbanistica, scelto dall’albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio istituito presso l’amministrazione provinciale; |
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Art. 116 (Regolamenti edilizi comunali)1. I Consigli comunali devono deliberare il regolamento edilizio in armonia con le norme del Codice Civile, della presente legge e del testo unico delle leggi sanitarie. Il regolamento edilizio deve contenere norme sulle seguenti materie: a) i punti fissi di linea e di livello per determinare la profondità massima e minima per la posa in opera dei servizi; b) l’altezza massima e minima ed il volume massimo delle opere edilizie; c) i distacchi delle opere edilizie |
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Art. 117 |
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Art. 118 (Oneri e vincoli non indennizzabili)1. Nessuna indennità è dovuta per vincoli di zona, per limitazioni ed oneri relativi all’allineamento edilizio delle nuove costr |
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Art. 119 (Indennità agli immobili soggetti a vincolo)1. Quando l’imposizione di vincoli prescritti dal piano di attuazione, ad esclusione di quelli prescritti dall’articolo preceden |
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Art. 120 (Sistemazione edilizia a carico dei privati - procedura coattiva)1. Indipendentemente dalla facoltà prevista dall’articolo 121, il Comune può procedere in sede di approvazione del piano di attuazione o successivamente, nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di attuazione, ma sempre entro il limite di durata del piano stesso, alla formazione di comparti costituenti unità fabbricabili, comprendenti aree inedificate e costruzioni da trasformare secondo le prescrizioni del piano di attuazione. 2. Formato il comparto, |
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Art. 121 (Rettifica dei confini)1. Il Sindaco ha facoltà di notificare ai proprietari delle aree fabbricabili esistenti in un determinato comprensorio l’invito a |
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Art. 122 (Limiti di progettazione per professionisti)1. I professionisti incaricati della redazione di un piano urbanistico comunale possono, fino alla approvazione del piano urbanistic |
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Art. 123 (Spazi per parcheggio)1. Nelle nuove costruzioni o nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un posto macchina per ogni 200 m³ di costruzione. In ogni caso deve essere riservato un parcheggio per ciascun alloggio. Per alloggio con superficie utile abitabile non superiore a 110 m² sono suffici |
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Art. 124 (Spazi per parcheggi per edifici esistenti)1. “Per adeguare gli edifici esistenti il giorno 22 luglio 1992, anche in caso di demolizione e ricostruzione degli stessi, alle disposizioni di cui all’articolo 123, possono essere realizzati nel sottosuolo delle aree di pertinenza ovvero nei locali siti al piano terreno degli edifici stessi, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari. La concessione edilizia è rilasciata previo un atto unilaterale d'obbligo con il quale il sindaco viene autorizzato a far annotare nel libro fondiario, a spese del concessionario, il vincolo di pertinenza all’unità immobiliare.” N245 Ai fini della presente legge sono considerati sotterrane |
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Art. 125 (Prescrizioni in Comuni sprovvisti di strumento urbanistico)1. Nei Comuni sprovvisti di piano urbanistico comunale l’edificazione a scopo residenziale è soggetta alle seguenti limitazioni: a) il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato non può superare la misura di 1,5 m³ per ogni m² di area edificabile, se trattasi di edifici ricadenti in centri abitati, i cui perimetri, qualora non siano g |
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Art. 126 (Gli standards urbanistici)1. In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e s |
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Art. 126-bis (Interpretazione autentica dell’articolo 126) |
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Art. 127 - (Attuazione delle direttive 2010/31/UE e 2009/28/CE e interventi sugli edifici)1. In attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia e della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, gli edifici devono essere progettati e realizzati in tutte le loro parti in modo tale da garantire, allo stato tecnologico attuale, le prestazioni energetiche determinate dalla Giunta provinciale, da emanarsi anche nel rispetto dei principi minimi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici. I requisiti di prestazione energetica sono da garantire per gli edifici di nuova costruzione, compresa la demolizione e ricostruzione, e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti. Non sono invece richiesti per gli edifici sotto tutela storico-artistica o tutela degli insiemi, se i requisiti di prestazione energetica sono in contrasto con le esigenze di tutela della particolarità e dell’aspetto di questi edifici. |
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Art. 127/bis (Interpretazione autentica dell’articolo 127) |
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Art. 128 (Ampliamento degli esercizi alberghieri esistenti)1. Allo scopo di recuperare i posti letto degli esercizi ricettivi disattivati è ammesso l´ampliamento quantitativo degli esercizi ricettivi classificati in data 1° gennaio 1988 ai sensi della legge provinciale 18 giugno 1981, n. 15. Egualmente è ammesso l´ampliamento quantitativo degli edifici che il giorno 1° gennaio 1988 avevano la licenza per l’affitto di camere o appartamenti ammobiliati per ferie o esercitavano un´attività ricettiva con i presupposti per la classificazione nella regolamentazione di esercizi pubblici e che al più tardi entro il 1° gennaio 2000 sono classificati quale esercizio ricettivo ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58. L’ampliamento è consentito entro il numero complessivo di letti esistenti alla data del 1 gennaio 1985. Tale ampliamento non è consentito nelle zone sottoposte a divieto assoluto di costruzione per motivi paesaggistici. 2. Le zone vengono |
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Art. 128-bis (Zona per impianti pubblici sovracomunali) |
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Art. 128-ter (Affitto di camere e appartamenti per ferie)1. Possono essere ampliati gli edifici che dal 1° ottobre 1997 sono stati utilizzati ininterrottamente per l’attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie; l’utilizzo deve essere comprovato dalla relativa denuncia. Tenuto conto del numero dei letti risult |
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Art. 128-quater - (Misure per il superamento della crisi finanziaria ed economica)1. Nello spirito della comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010 sulla proroga del quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno |
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Art. 128-quinquies - (Centro sportivo Laives) |
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Art. 129 (Conservazione di esercizi alberghieri storici)1. Il vincolo della destinazione d’uso di esercizi alberghieri storici può essere disposto nel piano urbanistico comunale. |
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Art. 130 - (Coordinamento della disciplina delle cave e torbiere con l’urbanistica) |
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Art. 131 (Rilascio del certificato di abitabilità)1. Gli edifici di nuova costruzione o trasformati non possono essere utilizzati prima che il sindaco abbia rilasciato la licenza d’uso. Alla domanda per il rilascio della licenza d’uso devono essere allegati il c |
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Art. 132 (Denuncia di inizio di attività edilizia e autorizzazione) |
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Art. 133 (Norma transitoria)1. La Giunta provinciale adotta definizioni uniforme per i parametri urbanistici e un regolamento unificato della simbologia. La ripartizione provinciale urban |
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Art. 134 (Abrogazione di norme)1. Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme: - il testo unico sulle leggi provinciali in materia urbanistica, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20; - il testo unico sulle leggi provinciali in materia urbanistica, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 26 ottobre 1993, n. 38; - la legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8; - la legge provinciale 10 novembre 1960, n. 11; - la legge provinciale 10 luglio 1961, n. 5; - la legge provi |
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