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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 22/01/2010, n. 2
L. P. Bolzano 22/01/2010, n. 2
L. P. Bolzano 22/01/2010, n. 2
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Capo I - Omissis
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Capo II - Usi civici |
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Art. 9 - Modifiche della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, recante “Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie, comunità agrarie ecc.) per l’esercizio dei diritti sulle terre comuni”1. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma: “2. Lo statuto deve essere trasmesso ai fini del controllo sia della sua legittimità che nel merito all’ufficio competente della Ripartizione |
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Capo III - Utilizzazione delle acque pubbliche, energia e urbanistica |
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Art. 10 - Modifiche della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, recante “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici”1. Al comma 5 dell’articolo 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “; dichiara altresì inammissibili le domande di derivazione a scopo idroelettrico con una potenza nominale media fino a 3 MW, non corredate del titolo comprovante la disponibilità delle aree interessate dagli eventuali impianti e infrastrutture da realizzare.” 2. Il comma 6 dell’articolo 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito: “6. L’Ufficio competente della Ripartizione Acque pubbliche ed energia, al fine della valutazione delle domande, trasmette gli atti alla conferenza di servizi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, integrata da un rappresentante della Ripartizione Opere idrauliche nei casi in cui sia previsto un parere o un’autor |
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Art. 11 - Disponibilità degli impianti1. Per le domande di derivazione a scopo idroelettrico con una potenza nominale media fino |
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Art. 12 - Omissis
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Art. 13 - Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante “Legge urbanistica provinciale”1. Nel comma 4 dell’articolo 44-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è abrogato il seguente periodo: “Se l’impianto idroelettrico interessa il territorio di una pluralità di comuni e se entro sei mesi dalla richiesta del concessionario della derivazione d’acqua non è stata adottata la delibera di cui all’articolo 19, comma 4, oppure la richiesta viene respinta, la Giunta provinciale può provvedere ai sensi dell’articolo 21, comma 2.” |
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Capo IV - Tutela dell’ambiente |
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Art. 15 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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