N287 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.P. 23/10/2014, n. 10, così recitava:

"Art. 44-ter (Commercio al dettaglio nelle zone produttive) — 1. Stante la scarsità di aree idonee all’esercizio di attività produttive e di commercio all’ingrosso e in considerazione del prevalente interesse generale di salvaguardia delle esigenze dell’ambiente urbano, della pianificazione ambientale e del traffico, e di quelle culturali e sociali, finalizzato all’integrazione del commercio al dettaglio nelle zone residenziali, il commercio al dettaglio nelle zone produttive è ammesso solo quale eccezione nei casi di seguito elencati.

2. Le merci che per il loro volume ed ingombro e per la difficoltà connessa alla loro movimentazione, nonché a causa di eventuali limitazioni al traffico, non possono essere offerte in misura sufficiente a soddisfare la richiesta ed il fabbisogno nelle zone residenziali, possono essere vendute al dettaglio nelle zone produttive senza limitazioni di superficie.

Queste sono:

a) autoveicoli a due o più ruote, incluse macchine edili;

b) macchinari e prodotti per l’agricoltura;

c) materiali edili, macchine utensili e combustibili;

d) mobili;

e) bevande in confezioni formato all’ingrosso.

3. Possono altresì essere venduti gli accessori alle merci di cui al comma 2. La Giunta provinciale determina gli accessori ammessi. La Giunta provinciale, fermo restando quanto già previsto dalle norme urbanistiche, determina inoltre, di concerto con i comuni, il numero dei posti macchina necessari in relazione alla superficie di vendita.

4. Sono fatte salve le strutture di vendita al dettaglio che all’entrata in vigore della presente legge sono già state autorizzate o hanno già iniziato la loro attività nelle aree produttive nelle quali vengono vendute merci diverse da quelle elencate al comma 2. Tali strutture possono continuare la loro attività, ma non possono essere ampliate, trasferite o concentrate.

5. Le imprese artigiane ed industriali possono vendere, presso le loro sedi nelle aree produttive, i propri prodotti nonché gli articoli strettamente legati all’esercizio della propria attività. Tali prodotti saranno determinati dalla Giunta provinciale.

6. Il commercio al dettaglio nelle zone produttive è altresì ammesso:

a) nei cinema per articoli determinati dalla Giunta provinciale;

b) nelle cooperative di produzione agricola, rispettivamente nei locali di società controllate dalle stesse, per i prodotti determinati dalla Giunta provinciale;

c) senza limitazioni nella zona produttiva con destinazione particolare, per la realizzazione a Bolzano del centro commerciale con rilevanza provinciale.

7. La possibilità di esercitare l’attività di commercio al dettaglio di cui al comma 4 decade, se cessa l’attività di commercio al dettaglio.”

Dalla redazione