N268 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.P. del 19/07/2013 n. 10. La modifica entra in vigore dal 6/10/2013. L’articolo 49-ter così recitava: “Art. 49-ter (Obblighi di legge per l’assegnatario) - 1. Gli immobili assegnati e gli edifici ivi realizzati devono essere adibiti all’esercizio di attività ammesse in zone produttive. Per venti anni dalla loro assegnazione non possono essere alienati, affittati o locati e sugli stessi non possono essere costituiti diritti reali o altri diritti di godimento. La cessione da parte di società di persone o di società di capitali assegnatarie di quote, partecipazioni o azioni è consentita nella misura massima del 49 per cento.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le imprese assegnatarie, previa comunicazione, possono:

a) affittare, locare o concedere diritti di godimento ad imprese che svolgono attività ammessa nella zona produttiva, nella misura massima del 15 per cento dell’immobile assegnato o del volume edilizio ivi realizzato;

b) costituire ipoteche a garanzia dei finanziamenti relativi all’attività aziendale e servitù di pubblico interesse;

c) cedere o affittare l’immobile assegnato insieme all’impresa a consoci al momento dell’assegnazione, a parenti fino al terzo grado, ad affini fino al terzo grado in linea retta o al coniuge di uno dei titolari dell’impresa;

d) cedere l’immobile assegnato per l’esercizio di un’attività ammessa in zona produttiva a società che partecipano all’impresa assegnataria per almeno il 51 per cento, a società che sono partecipate dall’impresa assegnataria per almeno il 51 per cento o a società che sono collegate con l’assegnataria in modo che vi sia una coincidenza dell’assetto societario di almeno il 51 per cento.

3. Le imprese assegnatarie, previa richiesta, possono derogare alle disposizioni di cui al comma 1:

a) quando la realizzazione del complesso aziendale viene affidata ad un’impresa di locazione finanziaria tramite costituzione del diritto di superficie;

b) quando la proprietà dell’area assegnata e/o dell’edificio ivi realizzato viene ceduta a un’impresa di locazione finanziaria al fine di ottenere un finanziamento tramite leasing;

c) quando il proseguimento dell’attività aziendale da parte dell’impresa assegnataria diventa impossibile o sia seriamente compromesso a causa di un incidente, di pensionamento, di malattia o di morte;

d) in casi motivati cui si riconduce un’importanza straordinaria e strategica sotto il profilo dei posti di lavoro e del tessuto economico.”

Dalla redazione