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L.P. Bolzano 31/03/2003, n. 5

Urbanistica.
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[Premessa]


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Art. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante "Legge urbanistica provinciale", e successive modifiche, è c

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Art. 2

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 29 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: "Al fine di salvaguardare la ricettività turistica nel territorio provinc

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Art. 3

1. Il comma 3 dell'articolo 30 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche,

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Art. 4

1. L'articolo 32 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è cos&

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Art. 5

1. L'articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

"Art. 44 (Zone per insediamenti produttivi) 1. Le zone per insediamenti produttivi sono dimensionate nei piani urbanistici comunali in conformità alle prescrizioni del piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale, nonché alle prescrizioni per

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Art. 6

1. Dopo l'articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

"Art. 44-bis (Zone produttive con destinazione particolare) - 1. Sono considerate zone produttive con destinazione particolare le zone per strutture turistiche ricettive e per la ristorazione, nonché le zone individuate ai sensi dei commi

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Art. 7

1. L'articolo 45 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

"Art. 45 (Piani di attuazione delle zone produttive) - 1. Per le zone produttive utilizzate in data 1° ottobre 1997 per meno del 75 per cento da aziende, si devono predisporre dei piani di attuazione. I piani di attuazione sono predisposti dal comune o dai comuni consorziati ai sensi dell'ordinamento dei comuni o dalla Provincia per le zone definite di interesse provinciale.

2. La predisposizione del piano di attuazione spetta ai proprietari se rappresentano almeno il 75 per cento della superficie della zona; l'ente competente può affidare la predisposizione del piano di attuazione anche alle imprese provvisoriamente assegnatarie, se queste rappresentano almeno il 75 per cento della superficie della zona. In tutti questi casi dovrà essere stipulata una convenzione tra l'ente competente

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Art. 8

1. Dopo l'articolo 45 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

"Art. 45-bis (Costituzione della comunione e esecuzione della divisione materiale delle aree) - 1. In base

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Art. 9

1. L'articolo 46 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

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Art. 10

1. Dopo l'articolo 46 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

"Art. 46-bis (Acquisto

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Art. 11

1. L'articolo 47 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

"Art. 47 (Esproprio, permuta e libera alienazione di aree nelle zone produttive) - 1. I comuni, i loro consorzi o la Provincia espropriano non meno del 75 per cento delle aree destinate a insediamenti produttivi e le utilizzano per la r

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Art. 12

1. Dopo l'articolo 47 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

"Art. 47-bis (Assegnazione di aree nelle zone produttive) - 1. Le domande per l'assegnazione delle aree ai sensi dell'articolo 47, comma 1, devono indicare l'attività economica, il livello occupazionale, il fabbisogno di superficie, la superficie aziendale lorda dell'edificio prevista sulla base di una bozza di progetto, i tempi per la realizzazione delle strutture aziendali e l'investimento globale previsto.

2. Nelle zone produttive già prima dell'elaborazione del piano di attuazione possono essere determinate con delibera di assegnazione provvisoria le aziende singole, nonché i consorzi tra aziende da insediare, fatte salve le disposizioni della successiva delibera formale dell'amministrazione competente, concernente l'assegnazione definitiva. Nelle zone produttive di interesse provinciale l'assegnazione provvisoria avviene su proposta del competente comitato degli assessori. Per quanto riguarda l'assegnazione occorre favorire la realizzazione di sinergie ecotecnologiche tra i futuri assegnatari, da definirsi nei criteri di applicazione della presente legge.

3. L'impresa che ha ottenuto un'assegnazione provvisoria deve presentare nel termine perentorio di 60 giorni a decorrere dalla relativa comunicazione da parte dell'ente assegnante fideiussione banc

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Art. 13

1. Dopo l'articolo 47-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

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Art. 14

1. L'articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

"Art. 48 (Divieti ed eccezioni) - 1. L'alienazione, con o senza concessione edilizia, del terreno assegnato o di una parte di esso prima dell'avvio dell'attività aziendale in conformità alla delibera di assegnazione è nulla e l'ente assegnante dispone la revoca dell'assegnazione. È vietata anche l'alienazione della superficie coperta o di parte di essa per un periodo di 20 anni dalla data della delibera di assegnazione. Se l'alienazione avviene lo stesso e nel corso dei primi dieci anni successivi all'avvio dell'attività aziendale sul terreno assegnato, l'assegnatario deve versare all'ente assegnante un importo a titolo di sanzione, che nei comuni con più di 10.000 abitanti è pari a cinque volte e nei comuni con meno di 10.000 abitanti è pari al triplo del valore della differenza tra il giusto prezzo che, a giudizio dell'Ufficio estimo provinciale, avrebbe avuto il terreno o la parte di esso in una libera contrattazione di compravendita al momento dell'alienazione e il prezzo corrisposto in sede di assegnazione, rivalutato in base agli indici sul costo della vita accertati dall'Istituto provinciale di statistica nel territorio della provincia di Bolzano. Se l'alienazione avviene dopo dieci anni dall'avvio dell'attività aziendale sull'area assegnata ed entro 20 anni dalla data della delibera di assegnazione, l'importo dovuto dall'assegnatario all'ente assegnante a titolo di sanzione si riduce annualmente in proporzione al tempo residuo ed ammonta nel ventesimo anno dalla data della delibera di assegnazione al valore semplice della differenza di cui sopra. Nel caso di alienazione di edifici e altri manufatti costruiti sull'area assegnata o di parti di essi nonostante il divieto, la determinazione del prezzo del terreno avviene in rapporto alla quota percentuale del volume edilizio alienato. In tutti i casi di alienazione l'assegnatario deve inoltre produrre all'ente assegnante copia autenticata del relativo contratto.

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Art. 15

1. Dopo l'articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

"Art. 48-bis (Revoca dell'assegnazione) - 1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 48, di inosservanza di condizioni previste dalla convenzione, di cessazione di attività o di interruzione dell'attiv

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Art. 16

1. Dopo l'articolo 48-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

"Art. 48-ter (Procedura) - 1. I fatti che danno luogo alla revoca dall'assegnazione sono contestati all'assegnatario e agli altri soggetti interessati

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Art. 17

1. Dopo l'articolo 48-ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, &egr

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Art. 18

1. Dopo l'articolo 48-quater della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

"Art. 48-quinquies (Attività commerciale nelle zone per insediamenti produttivi) - 1. Nelle zone per insediamenti produttivi non è ammesso il rilascio di autorizzazioni amministrative, né l'invio di comunicazioni per il commercio al dettaglio, salvo le deroghe di cui al presente articolo. È ammesso il rilascio di autorizzazioni amministrative e l'invio di comunicazioni per il commercio al dettaglio, se l'attività commerciale viene svolta in funzione di prevalente attività artigianale o industriale o in funzione di attività di commercio all'ingr

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Art. 19

1. Il comma 1 dell'articolo 49 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

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Art. 20

1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 50 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente pe

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Art. 21

1. L'articolo 51 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

"Art. 51 (Disposizioni transitorie) - 1. Qualora aziende produttive esistenti in aree destinate dai piani urbanistici comunali a zone di espansione per insediamenti produttivi o di completamento per insediamenti produttivi e realizzate prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, interrompano l'attività produttiva per oltre due anni, il comune o i comuni consorziati o, per le zone definite di interesse provinciale, la Provincia possono stabilire un termine entro il quale deve essere ripresa l'attività produttiva. Decorso inutil

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Art. 22

1. Il comma 2 dell'articolo 35-quinquies della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, recante "Legge di riforma dell'edilizia abitativa", e successive modifiche, è così sostituito:

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Art. 23

1. Il comma 1 dell'articolo 31 della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2 (legge finanziaria 1996), e successive modifiche, è così sostituito:

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Art. 24

1. Nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 53 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e su

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30023 492857
Art. 25

1. Il comma 3 dell'articolo 59 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è cos&igr

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Art. 26

1. L'articolo 69 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è cos&

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Art. 27

1. Il comma 2 dell'articolo 70 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche,

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Art. 28

1. Al comma 3 dell'articolo 75 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche,

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Art. 29

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 76 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:

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Art. 30

1. L'articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

"Art. 79 (Edilizia convenzionata) - 1. Per gli interventi di edilizia abitativa fuori dalle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata, il contributo di concessione è ridotto alla quota per gli oneri di urbanizzazione, qualora il concessionario si impegni, con una convenzione o con un atto unilaterale d'obbligo, a costruire abitazioni non aventi le caratteristiche di abitazioni di lusso e ad alienarle o locarle a persone di cui al comma 3.

2. Il canone di locazione non può essere superiore al canone provinciale determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.

3. L'impegno di cui al comma 1 deve garantire l'occupazione effettiva dell'abitazione a scopo abitativo primario per la durata di 20 anni da parte di persone aventi al momento del rilascio della concessione edilizia la residenza anagrafica in un comune della provincia e che non siano o i cui componenti il nucleo familiare non siano proprietari di un'abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro o di residenza. Se l'abitazione viene acquistata o presa in affitto da due coniugi viventi in regime di comunione legale, è sufficiente che uno di essi sia in possesso dei requisiti. L'abitazione deve essere occupata entro un anno dal rilascio del certificato di abitabilità, ed entro lo stesso termine rispettivamente l'acquirente e il conduttore e i loro familiari devono trasferire la loro residenza anagrafica nell'abitazione. Qualora per il recupero del patrimonio edilizio esistente a scopo abitativo vengano richieste le agevolazioni di cui alla lettera G) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, la durata del vincolo è di 20 anni. Qualora il rilascio della concessione edilizia sia legata all'assunzione di particolari vincoli, questi devono essere inseriti nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo. Alle persone indicate nel 1° periodo sono equip

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Art. 31

1. Dopo l'articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è inserito il seguente articolo:

"Art. 79-bis (Cancellazione anticipata del vincolo di cui all'articolo 79) - 1. Qualora un'abitazione convenzionat

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Art. 32

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 80 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modif

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Art. 33

1. Il comma 1 dell'articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 e successive modifiche, è così sostituito:

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Art. 34

1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e su

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Art. 35

1. Il comma 7 dell'articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

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Art. 36

1. Il comma 9 dell'articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

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Art. 37

1. Il comma 10 dell'articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifich

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Art. 38

1. Il comma 11 dell'articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

"11. Edifici che il giorno 1° gennaio 1988 avevano la licenza per l'affitto di camere o appartamenti ammobiliati per ferie o esercitavano un'attività ricettiva con i presuppo

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30023 492871
Art. 39

1. Il secondo periodo del comma 12 dell'articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: "Gli edifici espropriati per mo

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30023 492872
Art. 40

1. Il comma 13 dell'articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

"13. Costruzioni situate nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edific

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30023 492873
Art. 41

1. Il comma 16 dell'articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

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30023 492874
Art. 42

1. Il comma 17 dell'articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifich

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30023 492875
Art. 43

1. Il comma 18 dell'articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

"18. Nella sede di impianti per la raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti agricoli locali di cui al comma 6, nonché di aziende zootecniche industrializzate e di aziende ortofloricole è consentita la costruzione di una abitazione nella

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30023 492876
Art. 44

1. Il comma 25 dell'articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

"25. In zone di verde agricolo, alpino e bosco non è consentito il rilascio di autorizzazioni di cui a

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30023 492877
Art. 45

1. Il primo periodo del comma 27 dell'articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e s

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30023 492878
Art. 46

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 107-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive

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30023 492879
Art. 47

1. Il comma 1 dell'articolo 110 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche

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30023 492880
Art. 48

1. Il comma 2 dell'articolo 112 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, &egrav

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30023 492881
Art. 49

1. Dopo la lettera k) del comma 1 dell'articolo 116 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e

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30023 492882
Art. 50

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi:

"4. In caso di coibentazione di e

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30023 492883
Art. 51

1. Il comma 1 dell'articolo 128 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

"1. Allo scopo di recuperare i posti letto degli esercizi ricettivi disattivati è ammesso l'ampliamento quantitativo degli edifici che il 1° gennaio 1988 avevano la licenza per l'affitto di camere o appartamenti ammobiliati per ferie o eserc

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Art. 52

1. Il comma 1 dell'articolo 131 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

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30023 492885
Art. 53

1. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

"7. Alle riunioni della prima e seconda commissione per la tutela del paesaggio sono invitati ad intervenire i sindaci dei comuni territorialmente interessati, alle riunio

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