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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 05/04/2007, n. 2
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[Premessa] |
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE |
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Art. 1 - Finalità1. Sono sottoposti a valutazione ambientale tutti i programmi, piani e progetti che possono avere rilevanti ripercussioni ambientali. |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini della presente legge si intende per: a) “procedura di VAS” (procedura di valutazione ambientale strategica): l’insieme delle fasi e delle attività attraverso le quali si perviene alla valutazione ambientale strategica (VAS) di un programma o piano, all’individuazione delle possibili alternative e all’indicazione delle misure volte a evitare o ridurre gli effetti negativi; b) “piani e programmi”: i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità Europea, previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; c) “rapporto ambientale”: la parte della documentazione del piano o del programma contenente le informazioni prescritte nell’allegato A della presente legge; |
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Art. 3 - Comitato ambientale1. Il Comitato ambientale è un organo tecnico consultivo composto da: a) una persona rappresentante il dipartimento competente per l’ambiente, designata dall’assessore o assessora provinciale; b) una persona rappresentante la Ripartizione Sanità, esperta nel settore dell’igiene e della sanità pubblica, designata dal direttore o dalla direttrice di ripartizione; |
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Art. 4 - Gruppo di lavoro in materia ambientale1. Il gruppo di lavoro in materia ambientale, di seguito denominato gruppo di lavoro, è un organo consultivo compo |
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Art. 5 - Conferenza di servizi in materia ambientale1. La Conferenza di servizi in materia ambientale, di seguito denominata Conferenza, esprime pareri e rilascia autorizzazioni ambientali nelle seguenti materie: a) acque; |
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Art. 6 - Commissione di collaudo1. Il o la presidente del Comitato ambientale nomina una commissione di collaudo per ogni singolo pro |
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TITOLO II - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA |
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Art. 7 - Ambito di applicazione1. Sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) tutti i piani e programmi: a) nel settore agricolo, fo |
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Art. 8 - Rapporto ambientale1. L’autorità competente per l’adozione di piani e programmi da sottoporre a VAS, in seguito denominata autorità competente, redige un rapporto ambientale in cui sono individuati, descritti e valutati gli effetti signif |
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Art. 9 - Consultazioni transfrontaliere per piani e programmi1. Prima dell’adozione del piano o programma deve essere trasmessa una copia dello stesso e del rapporto ambientale allo stato membro dell’Uni |
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Art. 10 - Procedura VAS1. Per l’approvazione dei piani urbanistici comunali e del relativo rapporto ambientale si applica la procedura prevista dalla normativa urbanistica provinciale. In tal caso la Co |
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Art. 11 - Informazioni circa la decisione1. La Giunta provinciale pubblica la decisione nel sito internet della Provincia autonoma di Bolzano, informa gli stati membri consultati e mette a disposizione le seguent |
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TITOLO III - VALUTAZIONE AMBIENTALE PER PROGETTI |
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Art. 12 - Ambito di applicazione per progetti1. I progetti di opere che per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione esercitano un notevole impatto ambientale e, in quanto tali, sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), sono elencati negli allegati C e D. |
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Art. 13 - Studio di impatto ambientale1. Lo studio di impatto ambientale, di seguito chiamato SIA, va allegato al progetto e deve contenere le informazioni di cui all’allegato E. In ogni caso il committente deve fornire: a) una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, alla sua concezione e alle sue dimensioni; |
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Art. 14 - Consultazioni transfrontaliere per progetti |
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Art. 15 - Procedura VIA1. Il committente presenta all’Agenzia il progetto ed il relativo SIA, che devono essere qualitativamente adeguati e completi delle informazioni necessarie a consentire la valutazione dei possibili effetti sull’ambiente. 2. Il gruppo di lavoro verifica la completezza della documentazione ed esprime un parere tecnico-scientifico di qualità entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione. 3. Se il progetto o il relativo SIA sono incompleti o insufficienti, l’Agenzia richiede le integrazioni necessarie, concedendo al committente un termine ragionevole. Se il committente non fornisce le informazioni mancanti entro il termine stabilito, si procede all’archiviazione del procedimento. 4. Il progetto e il relativo SIA sono depositati, per tutta la durata del procedimento, presso l’Agenzia e nel comune o nei comuni in cui viene realizzata l’opera o l’intervento. |
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Art. 16 - Pubblicità della pronuncia sulla compatibilità ambientale1. La Giunta provinciale pubblica la decisione nel sito internet della Provincia autonoma di Bolzano, informa gli stati |
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Art. 17 - Progetti di competenza statale1. Per i progetti ricadenti negli allegati C e D, per la cui esecuzione sia richiesta la previa intes |
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Art. 18 - Collaudo per progetti VIA1. Una volta terminata l’opera ed almeno 15 giorni prima della messa in esercizio, il committente presenta all’Agenzia una richiesta di collaudo. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione che attesta la conformità dell’opera alle caratteristiche indicate nel progetto. La dichiarazio |
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TITOLO IV - VALUTAZIONE AMBIENTALE INTEGRATAPER PROGETTI IPPC |
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Art. 19 - Ambito di applicazione1. Sono sottoposti a procedura ambientale integrata gli impianti indicati nell’allegato F, ad e |
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Art. 20 - Rapporto ambientale integrato1. Al progetto per impianti IPPC deve essere allegato un rapporto ambientale integrato, il cui contenuto è disciplinato dall’allegato G. In ogni caso il committente deve fornire tutte le informazioni idonee a verificare che: |
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Art. 21 - Consultazioni transfrontaliere per progetti IPPC1. Prima della pronuncia sul progetto deve essere trasmessa una copia dello stesso e del rapporto ambientale integrato allo stato membro dell&rsqu |
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Art. 22 - Procedura di valutazione ambientale integrata1. Il committente presenta all’Agenzia il progetto e il relativo rapporto ambientale integrato, nel quale sono inserite tutte le informazioni necessarie per la valutazione di eventuali effetti sull’ambiente. 2. Il progetto e il relativo rapporto ambientale integrato sono depositati, per la durata del procedimento, presso l’Agenzia e nel comune o nei comuni in cui viene realizzato l’impianto. 3. Per |
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Art. 23 - Autorizzazione integrata ambientale1. Per gli impianti industriali per i quali si applica la procedura di autorizzazione ambientale integrata il gestore, una volta realizzato il progetto, presenta all’Agenzia domanda per il collaudo almeno 15 giorni prima della messa in esercizio dell’impianto. Nella domanda deve essere indicata la data di messa in esercizio e deve essere allegata una dichiarazione che attesta la conformità alle caratteristiche indicate nel progetto. La dichiarazione è sottoscritta da un tecnico qualificato, iscritto ad un albo professionale attinente alle materie concretamente interessate. 2. La messa in esercizio dell’impianto è provvisoriamente autorizzata a partire dalla data indicata nella domanda |
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Art. 24 - Modifica degli impianti o variazione del gestore1. Il gestore comunica all’Agenzia e al comune competente le modifiche progettate per l’impianto e le variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto. Nel caso di modifiche all’impianto devono essere allegati il p |
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Art. 25 - Rinnovo dell’autorizzazione1. Al rinnovo dell’autorizzazione provvede la Conferenza su domanda del gestore, corredata di u |
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Art. 26 - Riesame dell’autorizzazione1. Il riesame è effettuato dalla Conferenza, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando: |
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Art. 27 - Comunicazione annuale1. I gestori degli impianti IPPC sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all’articolo |
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TITOLO V - PROCEDURA CUMULATIVA |
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Art. 28 - Ambito di applicazione1. Per le attività nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, esentate dalle procedur |
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Art. 29 - Procedura di approvazione cumulativa1. Il comune trasmette all’Agenzia i progetti di cui all’articolo 28, corredati degli allegati previsti dalla normativa vigente. Ove il progetto sia soggetto a concessione edilizia, la documentazione deve essere integrata dal parere della co |
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Art. 30 - Lavori pubblici1. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 1 della legge provinciale 21 ottobre 1992, n |
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TITOLO VI - VIGILANZA E DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 31 - Ricorsi1. Contro le decisioni adottate dal Comitato ambientale ai sensi dell’articolo 18, comma 4, &eg |
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Art. 32 - Vigilanza1. La vigilanza sulla corretta esecuzione e sulla gestione di tutte le opere approvate o autorizzate ai sensi della presente normativa spetta ai funzionari delle ripartizioni provinciali competenti per le materie di cui all’articolo 5, comma 1. 2. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 33, per il caso di inosservanza delle disposizioni e delle prescrizioni imposte per opere soggette alla VIA, l’assessore o assessora competente per l’ambiente, |
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Art. 33 - Sanzioni1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono previste le seguenti sanzioni amministrative: a) chiunque realizza un progetto per il quale sia prevista la VIA senza aver ottenuto l’appro |
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Art. 34 - Abrogazione e adeguamento di norme1. La legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche, è abrogata. |
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Art. 35 - Disposizioni transitorie1. Non sono sottoposti a VAS i piani urbanistici comunali che alla data di entrata in vigore della pr |
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Allegato A |
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CONTENUTO DEL RAPPORTO AMBIENTALE (articolo 2, comma 1, lettera c)a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri piani o programmi pertinenti; b) aspetti rilevanti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma; c) caratteristiche ambientali delle a |
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Allegato B |
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CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI (articolo 7, comma 2)1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: a) in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso a ripartizione delle risorse; b) in quale misura il piano o il programma influenza |
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Allegato C |
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PROGETTI DA SOTTOPORRE A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (Allegato I alla direttiva 85/337/CEE) (articolo 12, comma 1)1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 t al giorno di carbone o di scisti bituminosi. 2. Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica pari o maggiore a 300 MW; centrali nucleari ed altri reattori nucleari, compresi lo smantellamento e lo smontaggio di tali centrali e reattori N2. 3. a) Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati; b) impianti destinati: - impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione. - alla produzione o all’arricchimento di combustibile nucleare, - impianti destinati al trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui altamente radioattivi, - impianti destinati allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati, - impianti destinati esclusivamente allo smaltimento definitivo dei residui radioattivi, 4. Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e de |
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Allegato D |
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PROGETTI DA SOTTOPORRE A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (articolo 12, comma 1)
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Allegato E |
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CONTENUTO DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (articolo 2, comma 1, lettera j)1. Descrizione del progetto, comprese in particolare: - una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento; - una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali impiegati; |
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Allegato F |
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CATEGORIE DI ATTIVITÀ SOGGETTE A AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (articolo 2, comma 1, lettera k)1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non sono disciplinati nel presente allegato. 2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività. 1. Attività energetiche 1.1. impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 50 MW 1.2. raffinerie di petrolio e di gas 1.3. cokerie 1.4. impianti di gassificazione e liquefazione del carbone. 2. Produzione e trasformazione dei metalli 2.1. impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici, compresi i minerali solforati 2.2. impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua, di capacità superiore a 2,5 t all'ora 2.3. impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 t di acciaio grezzo all'ora; b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 chilojoule per maglio e con una potenza calorifica superiore a 20 MW; c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 t di acciaio grezzo all'ora 2.4. fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 t al giorno 2.5. impianti: a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; |
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Allegato G |
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CONTENUTO DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER GLI IMPIANTI IPPC (articolo 20 , comma 1)1. La richiesta per il rilascio dell’autorizzazione per gli impianti IPPC contiene la descrizione: - dell'impianto, del tipo e della portata delle sue attività; - delle materie prime e secondarie, delle sostanze e dell'energia usate o prodotte dall'impianto; - delle fonti di emissione dell'impianto; - dello stato del sito di ubicazione dell'impianto; |
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19/12/2024
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