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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 22/03/1974, n. 381
D. P.R. 22/03/1974, n. 381
- D. Leg.vo 26/09/2023, n. 143
- D. Leg.vo 11/01/2018, n. 9
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- D. Leg.vo 11/11/1999, n. 463
- D. Leg.vo 02/09/1997, n. 320
- D. Leg.vo 16/03/1992, n. 267
- D.P.R. 24/03/1981, n. 227
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Art. 1.Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di urbanistica, di edilizia comunque sovvenzionata, di utiliz |
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Art. 2.Eventuali interventi finanziari dello Stato per opere di competenza regionale o provinciale non comportano deroga alle attribuzioni della regione o delle province in materia di espropriazione per pubblica utilità. In caso di delega alle province di funzioni concernenti la realizzazione di opere pubbliche di competenza statale, le province stesse procederanno alle espropriazioni e |
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Art. 3.Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanz |
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Art. 4.La classificazione come strade statali delle strade locali e provinciali e la sclassificazione delle strade statali sono effettuate dallo S |
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Art. 5.In relazione al trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano del demanio idrico ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, le province stesse esercitano tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità di tale demanio ed in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. N2 |
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Art. 6. |
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Art. 7.1. Co |
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Art. 8.Il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, deve programmare l'utilizzazione delle acque per i diversi usi e contenere le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo, nel reciproco rispetto delle |
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Art. 9.Le concessioni di acque pubbliche che siano scadute prima dell'entrata in vigore del presente decreto senza che gli organi competenti abbiano provveduto in merito al loro rinnovo, o che vengano a scadere nel periodo compreso fra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di inizio dell'efficacia del piano generale di cui al precedente articolo, sono prorogate di diritto fino a tale data, fermo restando per coloro che intendano ottenere il |
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Art. 10.Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di applicarsi nelle province di Trento e di Bolzano le leggi 19 marzo 1952, n. 184 e 25 gennaio 1962, n. 11 ed i piani e programmi |
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Art. 13.Con effetto dall'entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, vien |
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Art. 14.Salvo il disposto del comma successivo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche, si ha riguardo a tut |
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Art. 16.È delegato alle province di Trento e di Bolzano per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative statali già svolte da organi o uffici periferici: |
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Art. 17.Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale di cui all'art. 1 c |
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Art. 18.Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della |
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Art. 19.Salvo quanto disposto dai successivi commi del presente articolo, resta ferma la competenza degli organi statali in ordine: a) alle strade statali; b) alle autostrade che si estendono oltre il territorio della provincia, salva la necessità dell'intesa con la provincia interessata per quelle il cui tracciato interessi soltanto il territorio provinciale e quello di una regione finitima; restano peraltro di esclusiva competenza dello Stato anche per tali autostrade i provvedimenti successivi all'atto di concessione che sia stato emanato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, anche se relativi a varianti, completamenti e prolungamenti del tracciato originario; c) alle costruzioni di linee ferroviarie statali; d) agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere turistico; e) ai lavori pubblici concernenti i servizi statali; f) N13 g) all'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato ed alle opere di prevenzione e soccorso per calamità pubbliche relative alle materie di cui alle lettere precedenti; h) ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici; i) alle modalità di erogazi |
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Art. 20.Ai fini dell'attuazione del piano urbanistico provinciale e dei piani territoriali di coor |
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Art. 21.I piani urbanistici provinciali ed i piani territoriali di coordinamento sono approvati con legge provinciale. I progetti di piano devono essere inviati al Ministero dei lavori pubblici, il quale formula entro termini stabiliti con legge provinciale eventuali osservazioni a scopo di coordinamento, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici anche per il territorio dei comuni di cui al primo comma dell'articolo successivo, per quanto riguarda le esigenze della difesa nazionale. I piani urbanistici di grado subordinato sono approvati secondo le modalità stabilite dalla legge provinciale. N23 In attuazione della compe |
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Art. 22.Con l'entrata in vigore del presente decreto la legge 1° giugno 1931, n. 886 e successive modificazioni, salvo quanto disposto dall'art. 13 della legge stessa per tutto il territorio nazionale, si applica nella provincia di Bolzano al territorio dei seguenti comuni: Curon, Malles, Senale, Moso, Racines, Vipiteno, B |
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Art. 23.Fino a quando non sarà provveduto alla riforma della legislazione concernente le servitù |
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Art. 24.Ferma la competenza delle province in materia di edilizia comunque sovvenzionata ai sensi |
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Art. 25.La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di entrata |
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Art. 26.Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quant |
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Art. 27.Sono trasferiti alla provincia di Trento gli uffici del provveditorato alle opere pubbliche e del genio civile di Trento, con esclusione delle sezioni o servizi cui sono affidate le funzioni rimaste di competenza statale; con la stessa esclusione è trasferito alla provincia di Bolzano l'ufficio del genio civile di Bolzano. Nei casi di sezioni o servizi che espletino contemporaneamente funzioni rimaste di competenza statale e funzioni attribuite alle province, la determinazione delle sezioni o servizi esclusi dal trasferimento sarà effettuata d'intesa fra il Ministero dei lavori pubblici e la provincia interessata entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trova in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici operanti nel Trentino-Alto Adige ha diritto di chiedere il trasferim |
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Art. 28.Agli impiegati della carriera direttiva e di concetto del ruolo organico dei lavori pubbli |
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Art. 29.Il trasferimento alle province degli uffici statali di cui al precedente art. 27, comporta la successione della provincia allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonché al relativo arredamento. Al fine di assicurare la più conveniente sistemazione dei servizi statali e provinciali, potranno essere trasferiti alle province immobili anche solo parzialmente destinati a servizi attribuiti alla competenza provinciale, salva la possibilità di mantenere in proprietà dello Stato altri immobili di pari valore sedi di uffici parzialmente trasferiti alle province, sempre che non vi ostino particolari esigenze di servizio. Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, salva la decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto del termine previsto al secondo comma del predetto articolo. |
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Art. 30.Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui al precedente art. 27, vengono consegnati alla provincia cui l'ufficio viene trasferito. La consegna avvien |
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Art. 31.Il servizio idrografico, già svolto dagli uffici dipendenti dell'Amministrazione statale |
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Art. 32.Gli organismi aventi sede presso gli uffici del genio civile di Trento e di Bolzano, la cui attività sia attinente alle funzioni amministra |
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Art. 33.Nel territorio della regione Trentino-Alto Adige le norme di cui alla legge 8 dicembre 197 |
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Art. 34.Alla dichiarazione di cui all'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed alla nomina d |
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Art. 35.Gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e l'appl |
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Art. 36.Alla disciplina dell'utilizzo coordinato dei mezzi di intervento dello Stato, della provin |
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Art. 37.I Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici, i commissari del Governo, la regione e le |
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Art. 38.I titoli II e VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574 ed il |
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Art. 40.Le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, salvo quanto disposto dai commi successivi. Al fine di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, dei beni culturali, il governo del territorio e il mantenimento e la ricostruzione del tessuto commerciale tradizionale nonché la tutela della vivibilità dei centri storici, le province possono anche prevedere, senza discriminazione tra gli operatori e |
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