N271 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.P. del 19/07/2013 n. 10. La modifica entra in vigore dal 6/10/2013. L’articolo 51 così recitava: “Art. 51 (Procedura contrattuale) - 1. In casi particolarmente motivati gli enti competenti per le aree produttive possono prescindere in tutto o in parte dall’esproprio degli immobili e possono stipulare con i proprietari degli immobili o con coloro che su questi ultimi abbiano un diritto reale di godimento di durata almeno decennale - direttamente o tramite la società Business Location Alto Adige - un contratto di durata decennale. Un analogo contratto può essere stipulato anche fra l’ente competente per le zone produttive, quale proprietario dell’immobile, e l’impresa che si deve insediare.

2. Il contratto disciplina le condizioni fondamentali di utilizzo dell’immobile a tutela del raggiungimento degli obiettivi urbanistici e di politica economica. In particolare esso disciplina:

a) il termine entro il quale dovrà essere iniziata l’attività ammessa in zona produttiva e il proseguimento della stessa;

b) l’eventuale esclusione di determinate attività e l’eventuale obbligo di rispettare particolari limitazioni e standard ambientali e standard per le emissioni;

c) la predisposizione del piano di attuazione e la realizzazione dell’urbanizzazione dell’immobile con l’obbligo di cedere le aree necessarie per la realizzazione delle infrastrutture e di partecipare proporzionalmente ai costi di urbanizzazione;

d) in caso di alienazione, l’obbligo di prevedere nel relativo atto di cessione il subentro dell’acquirente nel contratto in oggetto;

e) le sanzioni pecuniarie in caso di mancato rispetto degli accordi contrattuali;

f) l’opzione d’acquisto ai sensi del comma 3 e il diritto di prelazione di cui al comma 4.

3. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, lettere a) e b), all’ente competente è riconosciuta per la durata del contratto un’opzione di acquisto dell’immobile e degli edifici ivi realizzati. Il prezzo di acquisto corrisponde al valore di mercato stimato, ridotto del 30 per cento a titolo di sanzione.

4. In caso di alienazione dell’immobile e degli edifici ivi realizzati, entro 10 anni dalla sottoscrizione del contratto, all’ente competente spetta un diritto di prelazione. Tale diritto di prelazione viene iscritto nel libro fondiario.”

Dalla redazione