L. P. Bolzano 12/12/2011, n. 14 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. P. Bolzano 12/12/2011, n. 14

Norme in materia di caccia, pesca, foreste, ambiente, usi civici, agricoltura, patrimonio ed urbanistica.
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TITOLO I - Pesca e caccia

 

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Art. 1 - Modifica della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, “Pesca”

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Qualora l'acqua da pesca, per le sue caratteristiche o la sua estensione, non sia adatta ad una coltivazione autonoma, il diritto di pesca può essere concesso a coltivatori di acque da pesca confinanti. Se non ne esistono o se l'acqua da pesca è adatta ad una coltivazione autonoma, per la concessione sono da preferire le associazioni locali di pesca che già coltivano acque da pesca o sono costituite da almeno 3 anni. La costituzione in associazione deve essere comprovata con atto notarile o con atto costitutivo e relativo statuto registrati. I diritti di pesca limitati ad una sola sponda dei corsi d'acqua sono concessi all'acquicoltore della sponda opposta.”.

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“7. Ai fini della protezione delle specie autoctone di pesci e di gamberi e delle relative biocenosi l'uffic

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Art. 2 - Omissis

 

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TITOLO II - Foreste

 

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Art. 3 - Modifica della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, “Norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico”

1. L'articolo 2 della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 2 - Circolazione e parcheggio sui terreni protetti.

1. La circolazione e la sosta con qualsiasi tipo di veicolo a motore su terreni sottoposti ai vincoli di cui all'articolo 1 sono vietate. A tale divieto sono anche soggetti i sentieri, le mulattiere ed i tracciati che, in considerazione delle loro caratteristiche di ampiezza, pendenza o fondo stradale non risultino adatti al transito di autovetture a due ruote motrici e non siano sottoposti ad ordinaria e sistematica manutenzione.

2. In presenza di sufficiente innevamento non è soggetto al divieto di cui al comma 1 l'utilizzo di mezzi meccanici adibiti alla preparazione e manutenzione delle aree sciabili attrezzate, delle piste d

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Art. 4 - Omissis

 

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Art. 5 - Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, recante “Ordinamento forestale”

1. Il comma 7 dell'articolo 5 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è abrogato.

2. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. La Giunta provinciale determina gli interventi di modesta entità e di lieve impatto idrogeologico-forestale ed ambientale non soggetti alla concessione edilizia ed all'autorizzazione di cui al comma 1.”.

3. Il comma 9 dell'articolo 6 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è abrogato.

4. L'articolo 7 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 7 - Prestazione di cauzione.

1. Nella prescrizione delle modalità di esecuzione dei lavori di cui agli articoli 5 e 6 può essere prevista la prestazione di una cauzione per la corretta esecuzione dei lavori.

2. Le modalità di versamento della cauzione nonché i criteri per la determinazione del suo ammontare sono disciplinati nel regolamento di esecuzione alla presente legge.

3. La validità delle autorizzazioni decorre dal momento della prestazione della relativa cauzione.

4. Qualora l'autorizzazione si riferisca a lavori per i quali è concesso un contributo, in sostituzione della cauzione può essere trattenuta una parte del contributo medesimo.”.

5. L'articolo 10 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 10 - Danneggiamento del suolo o soprassuolo.

1. Coloro che tagliano o danneggiano piante o arrecano altri danni al suolo o al soprassuolo in violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel relativo regolamento di esecuzione, soggiacciono alla sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al sestuplo del valore delle piante tagliate o del danno prodotto, con un minimo di 62,00 euro salvo, in ogni caso, l'obbligo dell'esecuzione di misure compensative o di ripristino di cui all'articolo 11.

2. La valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato compete al personale forestale secondo le norme ed i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.”.

6. L'articolo 11 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 11 - Ripristino del danno.

1. Oltre alla comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge per le diverse violazioni, il direttore della Ripartizione provinciale Foreste può imporre, secondo i criteri stabiliti dalla Giunt

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TITOLO III - Ambiente
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Art. 6 - Modifica della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, “La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo”

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 39 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, è inserito il seguente comma:

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Art. 7 - Omissis

 

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Art. 8 - Modifica della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, “Tutela del paesaggio”

1. Il comma 1-bis dell'articolo 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

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TITOLO IV - Usi civici
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Art. 9 - Modifica della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, “Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie, comunità agrarie ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni”

1. L'articolo 5 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 5 - Compartecipanti e loro quote.

1. Se le quote di compartecipazione alle vicinie, interessenze o alle altre comunità e associazioni agrarie, comunque denominate o costituite, non risultano dal libro fondiario, la commissione locale per i masi chiusi competente per territorio, esaminati tutti gli elementi di prova presentati dai singoli interessati, tenta una conciliazione sull'entità delle quote di compartecipazione. La conciliazione è sottoposta all'approvazione dell'assessore provinciale competente in materia. Il relativo decreto costituisce titolo per l'iscrizione tavolare.

2. In caso di mancato accordo fra i compartecipanti delle comunità, la commissione provinciale per i masi chiusi, sentiti - se del caso - un rappresentante della commissione locale per i masi chiusi di cui al comma 1 e i singoli compartecipanti, nonché esaminati tutti i mezzi di prova presentati, fissa le quote di compartecipazione. Il relativo provvedimento costituisce titolo per l'iscrizione tavolare.

3. La normativa contenuta nei commi 1 e 2 trova applicazione anche in sede di determinazione degli stessi compartecipanti.

4. Qualora i compartecipanti alla comunione non siano ancora stati determinati e la comunione stessa non vi provveda, i beni vengono amministrati dalla Giunta comunale.”.

2. L'articolo 8 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 8 - Esame ed approvazione.

1. L'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni nelle singole comunioni di cui all'articolo 1, nonché l'utilizzo delle terre e l'amministrazione di queste comunioni sono regolati da un apposito statuto approvato dalla maggioranza assoluta dei compartecipanti, calcolata secondo le quote da ciascuno possedute.

2. Entro 15 giorni dalla sua approvazione, lo statuto deve essere trasmesso ai fini del controllo sia della sua legittimità che nel merito all'ufficio competente presso la Ripartizione provinciale Agricoltura. L'assessore provinciale competente in materia emana il relativo decreto di approvazione e può modificare lo statuto al fine di garantire l'efficienza dell'organizzazione delle singole comunioni.

3. Alla stessa procedura di cui al comma 2 è soggetto lo statuto delle comunioni che vengono costituite allo scopo di utilizzare terreni soggetti ad uso civico ai sen

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Art. 10 - Modifica della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, “Amministrazione dei beni di uso civico”

1. Il titolo in lingua tedesca della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito: “Verwaltung der Gemeinnutzungsgüter”.

2. All'inizio del testo normativo della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente titolo:

“Titolo I - Organi e modalità di amministrazione”.

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“4-bis. Se l'amministrazione dei beni di uso civico è affidata alla Giunta comunale, il segretario comunale funge da segretario. Egli roga, se richiesto dal sindaco, anche i contratti nei quali è parte l'amministrazione separata e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse di questo ente. Per quanto riguarda i diritti di rogito da incassare, vale la disciplina applicabile ai contratti del comune, e l'aggiornamento e la formazione professionale così finanziati devono comprendere anche la materia dei diritti sui beni di uso civico.”.

4. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito: "I redditi dei beni di uso civico, comprese le entrate derivanti dalla vendita dei beni stessi, e le altre entrate patrimoniali derivanti dall'utilizzo di risorse naturali nel proprio ambito territoriale sono da utilizzare nel seguente ordine di preferenza:".

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“4. Se i beni di uso civico sono stati classificati tali in seguito alla fusione di due comuni e successiva nuova separazione di tali comuni, in casi eccezionali e debitamente motivati i proventi dei beni di uso civico possono, in deroga a quanto stabilito dal comma 2, eccetto la lettera c), essere utilizzati anche per finanziare iniziative comunali.”.

6. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente titolo:

“Titolo II - Acquisto, vendita e altri atti di disposizione concernenti beni di uso civico”.

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TITOLO V - TITOLO VI - Omissis

 

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TITOLO VII - Urbanistica
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Art. 21 - Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”

1. Dopo il primo periodo del comma 2 dell'articolo 22-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: “La Giunta provinciale può, dietro presentazione di un elenco delle priorità da parte del Consiglio dei comuni, prorogare tale termine al massimo di cinque anni.”.

2. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 44-ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:

“c) nelle cooperative di produzione agricola per i prodotti ivi fabbricati e per carne e salumi, la cui materia prima principale proviene da aziende agricole della provincia nonché altri prodotti alimentari fabbricati da aziende agricole nella provincia, che o portano il marchio di qualità o appartengono ai prodotti alimentari tipici locali individuati dalla Giunta provinciale; tale disposizione si applica anche alle società controllate al 100 per cento dalle cooperative di produzione agricola, alle quali possono altresì essere trasferite le attività co

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TITOLO VIII - Abrogazioni
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Art. 22 - Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

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Art. 23 - Omissis

 

 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino U

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