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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.P. Bolzano 28/12/2001, n. 19
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[Premessa] |
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CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESAOmissis |
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CAPO II - ALTRE DISPOSIZIONI |
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Art. 21 - (Modifica della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, recante "Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali")1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche, è così sostituito: |
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Art. 22 - (Modifiche della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, recante "Ordinamento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo")1. Il comma 5 dell'articolo 15 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, è così sostituito: |
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Art. 23 - (Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante "Legge urbanistica provinciale")1. Il comma 1-bis dell'articolo 47 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: "1-bis. Allo scopo di permettere un migliore utilizzo delle zone produttive, l'ente assegnante può provvedere, con il consenso degli interessati, all'assegnazione anche mediante permuta, se del caso con conguaglio |
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Art. 24 - (Modifiche della legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38, recante "Norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici di interesse provinciale")1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38, è così sostituito: |
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Art. 25 - (Modifiche della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, recante "Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici")1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito: "1. Nessuna opera e nessun appalto possono essere artificiosamente suddivisi al fine di sottrarli all'applicazione della presente legge. Le categorie di lavoro previste in base al sistema di qualificazione SOA, nelle quali è suddivisa un'opera, non sono considerate lotti." 2. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito: "1. Fermo restando le attribuzioni delle singole strutture organizzative delle amministrazioni committenti, le stesse nominano un coordinatore unico che: a) garantisce l'elaborazione del programma annuale di cui all'articolo 4 e promuove la realizzazione dello stesso; b) rappresenta l'interlocutore per gli aspetti tecnici ed organizzativi per la realizzazione del programma delle opere pubbliche; c) coordina e impartisce direttive per l'attività dei responsabili di progetto dei singoli interventi; d) assume i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di danni, irregolarità o ritardi nell'esecuzione del programma e delle singole opere; e) verifica la copertura finanziaria degli oneri connessi ai lavori pubblici previsti nel programma annuale; f) propone il nominativo del direttore dei lavori; g) approva il verbale concordante nuovi prezzi che non comportano maggiori spese; h) emette i certificati di pagamento. |
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Art. 29 - (Modifiche della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, recante "Tutela del paesaggio")1. L'articolo 4 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito: "Art. 4 - (Vincolo paesaggistico) 1. Il vincolo paesaggistico è dichiarato con deliberazione della Giunta provinciale. 2. La deliberazione, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e notificata, limitatamente ai beni di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma 2 dell'articolo 1, al proprietario, il quale deve informare il possess |
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Art. 31 - (Modifica della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, recante "Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi")1. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive modifich |
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Art. 32 - (Modifica della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, "Norme per la tutela delle acque da inquinamenti e per la disciplina degli scarichi")1. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 21, comma 1, lettera g) |
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Art. 33 - (Modifiche della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, recante "Valutazione dell'impatto ambientale")1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, è così sostituito: |
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Art. 34 - Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, recante "Nuovo ordinamento del commercio")1. Il comma 6 dell'articolo 22 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è così sostituito: "6. Chiunque esercita il commercio con l'esposizione e la vendita di pr |
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Art. 44 - (Modifica della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, recante "Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica")1. Il penultimo periodo del comma 2-bis dell'articolo 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, |
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Art. 46 - (Modifica della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, recante "Norme per la tutela della qualità dell'aria")1. La lettera b) del punto 18 dell'allegato C, parte II, della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, |
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Art. 47 - (Abrogazioni)1. Sono abrogati: a) la lettera d) del comma 4 dell'articolo 10 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40; |
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Art. 48 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollet |
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