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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 12/07/2016, n. 15
L. P. Bolzano 12/07/2016, n. 15
L. P. Bolzano 12/07/2016, n. 15
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 06/7/2017, n. 8
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TITOLO I |
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Art. 1 - Omissis |
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Art. 2 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: |
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TITOLO II |
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Art. 3 - (Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche”)1. Dopo l’articolo 13 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, è inserito il seguente articolo: “Art. 13/bis (Rinnovo di concessioni per l’imbottigliamento di acqua minerale) — 1. Le concessioni per l’imbottigliamento di acqua minerale vengono nuovamente bandite dopo la loro scadenza. Obiettivo del bando è l’aumento dei quantitativi imbottigliati, una migliore e più ampia commercializzazione e un utilizzo più efficace ed ecologico della risorsa acqua minerale. |
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Art. 4 (Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)1. I commi 1 e 2 dell’articolo 12 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituiti: “1. La proposta del piano di settore, adottata dalla Giunta provinciale previa informazione dei comuni territorialmente interessati, è pubblicata in forma idonea nella rete civica della Provincia e all’albo del comune per un periodo di 30 giorni consecutivi ed esposta al pubblico per lo stesso periodo presso l'amministrazione provinciale e nelle sedi dei comuni della provincia territorialmente interessati. 2. Durante il periodo di pubblicazione nella rete civica chiunque può prendere visione della documentazione e presentare osservazioni e proposte volte al miglioramento del piano di settore ai comuni o alla Giunta provinciale.” 2. Il comma 4 dell’articolo 12 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito: “4. Scaduto il termine perentorio di 60 giorni, il sindaco trasmette immediatamente alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio le osservazioni e le proposte pervenute, compreso l’eventuale parere del Consiglio comunale.” 3. Il comma 6 dell’articolo 12 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito: “6. Il piano di settore è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo all |
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Art. 5 - (Modifiche della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, “Norme in materia di bonifica”)1. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito: “3. La presenza delle opere di bonif |
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Art. 6 - (Norma transitoria)1. Le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1, 2, 4 e 6, all’articol |
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TITOLO III - Omissis |
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TITOLO IV |
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Art. 10 - Omissis |
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Art. 11 - (Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, “Disposizioni sugli appalti pubblici”)1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiunto il seguente comma: “3. Gli importi delle soglie degli appalti pubblici di rilevanza comunitaria previsti dalla presente legge sono da intendersi automaticamente adeguati alle revisioni effettuate dalla Commissione europea, con effetto dalla data di entrata in vigore dei relativi provvedimenti.” 2. Nel testo italiano del comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, la parola: “strade” è sostituita dalla parola: “infrastrutture”. 3. Nel comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: “fino a 207.000 euro” sono sostituite dalle parole: “fino alla soglia UE”. 4. La rubrica dell’articolo 14 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituita: “Indagini geologiche”. 5. Nel comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: “e geognostiche” sono soppresse. 6. Nel comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: “dall’amministrazione aggiudicatrice” sono sostituite dalle parole: “dalla Giunta provinciale o dall’amministrazione aggiudicatrice”. 7. Il comma 10 dell’articolo 16 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito: |
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Art. 12 - (Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali)1. Fermo restando il rispetto della disciplina del patto di stabilità interno, agli |
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Art. 13 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: |
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TITOLO V |
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Art. 14 - (Disposizione finanziaria)1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 1, 5 e 10, la presente legge non comport |
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Art. 15 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblica |
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