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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 21/06/2011, n. 4
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 10/01/2022, n. 1
- Sent. Corte Cost. 10/05/2012, n. 114
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Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove la prevenzione e il contenimento dell’inquinamento luminoso e il conseguente risparmio energetico ai fini della conservazione e valorizzazione dell’ambiente nonché degli equilibri ecologici e della tutela della salute dei cittadini. 2. A tal fine si intende |
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Art. 2 - Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici”1. Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “o per le varianti alle stesse”. 2. Al comma 6 dell’articolo 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Fatto salvo il rispetto del vincolo paesaggistico, non trova applicazione il comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16.” 3. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, è aggiunto il seguente comma: “5. Il concessionario di un impianto di utilizzazione dell’acqua è tenuto a mantenere gli impianti secondo standard tecnologici tali da garantire costantemente il buon funzionamento e la loro tenuta in modo che non possano costituire pericolo.” |
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Art. 3 - Accorpamento di concessioni di derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico1. N1 Ai fini di migliorare lo stato di qualità ambientale dei corsi d’acqua interessati, i titolari di due o più concessioni di derivazioni d� |
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Art. 5 - Modifica della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, “Disposizioni sulle acque”1. N1 Il comma 4 dell’articolo 5 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito: “4. Gli enti locali, anche in forma associata, possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all’esercizio dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione esclusivamente a consorzi, a società a prevalente o totale partecipazione pubblica, alle comunità comprensoriali costituite ai sensi della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e successive modifiche, o al comune sede di impianto. Nel caso di scioglimento di consorzi, la proprietà delle opere e degli impianti di interesse sovracomunale di cui al comma 1, lettera a), va trasferita a titolo gratuito ad una delle forme di collaborazione |
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Art. 6 - Omissis
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Art. 7 - Norma transitoria |
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Art. 9 - Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”1. Dopo la lettera d) del comma 4 dell’articolo 44-ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera: “e) nelle aziende aventi sede legale e principale in Alto Adige, produttrici di articoli di marca con fatturato e quota di esportazione superiore alla media provinciale, che realizzano uno spazio espositivo per inscenare i propri prodotti. La superficie di vendita non può essere superiore a 500 metri quadrati e ad un quinto dell’area espositiva. È consentito il commercio al dettaglio per un prodotto con il marchio dell'azienda ovvero delle aziende associate nonché per prodotti non propri per un massimo del 10%, calcolato sui prodotti dell'offerta merceologica della struttura di vendita.” 2. L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 85 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito: “La sanzione pecuniaria corrisponde al 25 per cento del costo di costruzione per metro cubo di cui all’articolo 73 per le destinazioni d’uso di cui all’articolo 75, comma 2, lettere a), b), c) e g). Per le destinazioni d’uso di cui all’articolo 75, comma 2, lettere d) ed e), nonché per la volumetria sotterranea la sanzione pecuniaria corrisponde al 10 per cento del costo di costruzione di cui all’articolo 73.” 3. Dopo il comma 17 dell'articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma: “17-bis. Nella cubatura dei fabbricati rurali annessi alla sede dell'azienda agricola esistenti al 1° gennaio 2011 il coltivatore diretto può realizzare, nella misura strettamente necessaria, locali esclusivamente per la sistemazione temporanea di lavoratori stagionali. Le relative norme igieniche vanno rispettate. Per i lavori necessari è necessaria la denuncia di inizio di attività edilizia di cui all'articolo 132. Rimane comunque ferma la destinazione originaria del fabbricato aziendale rurale. La Giunta provinciale può prevedere con propria |
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Art. 10 - Art. 12 - Omissis
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