Il comma 2-bis è stato inserito dall’art. 8 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10, poi sostituito dall’art. 15, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3 e successivamente abrogato dalla L.P. del 12/12/2011 n.14. Il comma 2-bis dell’articolo 66 così recitava: “Reti antigrandine possono essere installate senza autorizzazione paesaggistica e senza concessione edilizia, previa denuncia di inizio attività. La denuncia è in ogni caso esente da tasse e imposte. La Giunta provinciale, dopo aver acquisito pareri redatti tenendo conto della tutela del paesaggio e delle esigenze dell’agricoltura, determina i colori delle reti antigrandine ammessi. Chiunque installi reti di colore diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da 5.000 euro a 10.000 euro per ettaro ed è altresì tenuto alla rimozione delle reti entro il termine stabilito dall’autorità competente. In caso di mancata rimozione delle reti entro il termine di cui sopra, il comune territorialmente competente procede d’ufficio addebitando le relative spese all’autore dell’infrazione. L’irrogazione delle sanzioni spetta al sindaco del comune territorialmente competente.”

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