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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 16/07/2007, n. 16
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- L.R. 09/06/2020, n. 13
- L.R. 10/12/2019, n. 22
- L.R. 16/07/2019, n. 13
- L.R. 28/12/2017, n. 39
- L.R. 05/08/2016, n. 21
- L.R. 22/12/2015, n. 40
- L.R. 10/11/2015, n. 38
- L.R. 30/04/2015, n. 10
- L.R. 08/07/2014, n. 19
- L.R. 20/01/2014, n. 1
- L.R. 01/02/2012, n. 1
- L.R. 04/08/2011, n. 12
- L.R. 29/04/2011, n. 7
- L.R. 05/08/2010, n. 13
- L.R. 04/12/2009, n. 26
- Errata corrige in B.U. 15/07/2009, n. 28 Suppl. Ord. n. 1
- L.R. 29/06/2009, n. 10
- L.R. 07/04/2008, n. 13
- L.R. 07/04/2008, n. 12
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TITOLO I - PARCHI REGIONALI E NATURALI |
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CAPO I - PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO |
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Art. 3 - (Delimitazione del parco)1. Il territorio del parco lombardo della valle del Ticino è delimitato dai confini amministrativi dei seguenti comuni: - provincia di Varese: |
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Art. 4 - (Consorzio tra gli enti locali interessati)1. I comuni indicati all'articolo 3, nonché le province di Varese, Milano e Pavia, riuniti in consorzio provvedono alla gestione de |
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SEZIONE II - PARCO NATURALE LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO |
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Art. 6 - (Ente di gestione)1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio preposto alla gestione del parco lombardo della Valle del Ticino, di cui |
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Art. 7 - (Disciplina delle aree a parco naturale)1. A norma dell’articolo 19, comma 2-bis, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e l |
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CAPO II - PARCO DELLE GROANE |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELLE GROANE |
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Art. 8 - (Delimitazione del Parco e consorzio di gestione)1. Nell'ambito del piano generale delle riserve e dei parchi di interesse regionale, il parco delle Groane, istituito con legge regionale 20 agosto 1976, n. 31 (Istituzione del parco di interesse reg |
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Art. 8-bis - (Gestione della riserva naturale Fontana del Guercio) |
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Art. 9 - (Funzioni del consorzio di gestione)1. Il consorzio: a) realizza l'integral |
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Art. 10 - (Piano territoriale del parco)1. Il piano territoriale del parco: a) precisa, mediante azzonamento, le destinazioni delle diverse parti dell'area, in relazione ai diversi usi e funzioni previsti; b) individua le aree in cui la destinazione agricola o boschiva deve essere mantenuta o recuperata; c) detta disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici ed ambientali de |
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Art. 11 - (Zone di protezione esterna) |
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Art. 12 - (Interventi e contributi)1. Gli interventi, i contributi e i programmi regionali per il parco delle Groane sono regolati dalla l |
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Art. 12-bis - (Disposizioni relative all’ampliamento dei confini del parco regionale)1. Nelle aree oggetto di ampliamento, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dal consorzio entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del Parco naturale delle Groane e ampliamento dei confini del Parco regionale” ed è approvata secondo le modalità di cui all’articolo 19 della l.r. 86/1983. |
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Art. 12-bis 1 - (Ulteriori disposizioni relative all’ampliamento dei confini del parco regionale)1. Nelle aree oggetto di ampliamento del parco regionale delle Groane nei comuni di Arese, Cabiate, Cantù, Carimate, Carugo, Cermenate, Cu |
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SEZIONE I-bis - PARCO NATURALE DELLE GROANE |
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Art. 12-ter - (Istituzione, finalità e delimitazione del parco naturale)1. Il Parco naturale delle Groane istituito, ai sensi dell’articolo 16-ter della l.r. 86 |
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Art. 12-quater - (Gestione del parco naturale) |
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Art. 12-quinquies - (Piano per il parco)1. Il perseguimento delle finalità istitutive di cui all’articolo 12 ter, affidato all’ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del |
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Art. 12-sexies - (Regolamento del parco)1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle |
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Art. 12-speties - (Divieti)1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel Parco naturale delle Groane sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato: a) catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché introdurre specie non autoctone, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’ente gestore; |
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Art. 12-octies - (Norme finali)1. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le norme della legge 394/ |
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CAPO III - PARCO DEI COLLI DI BERGAMO |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DEI COLLI DI BERGAMO |
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Art. 13-bis - (Ulteriori disposizioni relative all’ampliamento dei confini del parco regionale)1. Nelle aree in ampliamento del Parco regionale dei Colli di Bergamo nei comuni di Bergamo, Ranica e Valbrembo, ivi comprese, per i comuni di Bergamo e Ranica, aree territoriali già ricadenti, rispett |
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Art. 14 - (Funzioni del consorzio di gestione)1. Il consorzio: a) promuove il recupero del patrimonio storico e monumentale e l'arricchimento del patrimonio naturalistico-ambientale del |
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Art. 15 - (Piano territoriale del parco)1. Il piano territoriale del parco: a) indica le destinazioni delle diverse parti dell'area in relazione agli obiettivi previsti dalla presente legge; b) individua le aree in cui la destinazione agricola o boschiva deve essere mantenuta o recuperata; c) detta disposizioni intese alla salvaguardia dei lavori storici ed ambientali; |
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SEZIONE II - PARCO NATURALE DEI COLLI DI BERGAMO |
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Art. 17 - (Previsione, finalità e delimitazione del parco naturale)1. Il parco naturale dei colli di Bergamo, istituito, ai sensi dell’articolo 16-ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 27 marzo 2007, n. 7 (Istituzione del parco naturale dei Colli di Bergamo), persegue le seguenti finalità: |
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Art. 18 - (Gestione del parco naturale)1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio di cui all'articolo 13. |
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Art. 20 - (Regolamento del parco)1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ed in attuazione dell’articolo 20 della l.r. 86/1983, l'ente gestore del parco approva il regolamento del parco natu |
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Art. 21 - (Divieti)1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale dei Colli di Bergamo sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato: a) catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché introdurre specie estranee all'ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati d |
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CAPO IV - PARCO NORD MILANO |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO NORD MILANO |
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Art. 23 - (Delimitazione del parco e consorzio di gestione)1. Il parco Nord Milano, istituito con legge regionale 11 giugno 1975, n. 78 (Istituzione del parco di interesse regionale Nord Milano), |
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Art. 24 - (Acquisizione delle aree)1. Per consentire l'acquisto da parte del consorzio del parco Nord Milano delle aree comprese nel parco medesimo, da destinare in co |
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Art. 24-bis - (Disposizioni relative all’ampliamento dei confini del parco regionale) |
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Art. 24-ter - (Disposizioni relative all’ampliamento dei confini del Parco regionale per effetto dell’accorpamento del PLIS della Balossa)1. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco |
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SEZIONE II - PARCO NATURALE NORD MILANO |
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Art. 25 - (Finalità e delimitazione del parco naturale)1. Il parco naturale Nord Milano, istituito, ai sensi dell’articolo 16-ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 19 ottobre 2006, n. 23 (Ist |
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Art. 26 - (Gestione del parco naturale)1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio di cui all'articolo 23, comma 2. |
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Art. 28 - (Regolamento del parco)1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 394/1991 ed in attuazione dell’articolo 20 della l.r. 86/1983, l'ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all'app |
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Art. 29 - (Divieti)1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato: a) catturare, uccidere, danneggiare e disturbare le specie animali nonché introdurre specie estranee all'ambiente, fatti salvi eventuali |
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CAPO V - PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE |
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Art. 31 - (Delimitazione del parco)1. Il parco "regionale" N1 della pineta di Appiano Gentile e Tradate, istituito, ai sensi del capo II del titol |
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Art. 32 - (Ente di gestione)1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di Binago, Beregazzo con Figliaro, Castelnuovo Bozzente, Oltrona S |
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Art. 33 - (Statuto del consorzio)1. Lo statuto del consorzio deve prevedere: a) l'affidamento de |
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Art. 34 - (Direttore)1. Il direttore del parco è nominato a norma della legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 (Riorganizzazione degli enti gestori de |
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SEZIONE I-bis - PARCO NATURALE DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE |
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Art. 34-bis - (Istituzione e finalità del Parco naturale)1. Il Parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, istituito ai sensi dell'articolo 16-ter della l.r. 86/1983, con legge regionale recante "Modifiche e integrazioni alla |
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Art. 34-ter - (Gestione del Parco) |
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Art. 34-quater - (Piano per il Parco) |
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Art. 34-quinquies - (Regolamento del Parco)1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 394/1991 ed in attuazione dell'a |
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Art. 34-sexies - (Divieti)1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente legge e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel Parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato: a) catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché |
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Art. 34-speties - (Norme finali)1. Pe |
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CAPO VI - PARCO DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE |
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Art. 35 - (Delimitazione del parco)1. Il parco "regionale" N3 di Montevecchia e della Valle del Curone, istituito, ai sensi del capo II del tito |
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Art. 36 - (Ente di gestione)1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio tra i comuni di Sirtori, La Valletta B |
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Art. 37 - (Statuto del consorzio)1. Lo statuto del consorzio deve prevedere: |
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Art. 38 - (Direttore)1. Il direttore del parco è nominato a norma della legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 (Riorganizzazione degli enti gestori de |
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Art. 38-bis - (Disposizioni relative all'ampliamento dei confini del parco regionale)1. Nelle aree oggetto di ampliamento in Comune di Merate, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dal consorzio entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone e ampliamento dei confini del parco regionale" ed è approvata secondo le modalità di cui all'articolo 19 della l.r. 86/1983. 2. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dallo strumento urbanistico vigente, nelle aree di cui al comma 1, fino alla data di adozione della proposta di piano territoriale e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge recante "Modifiche e integrazioni alla |
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Art. 38-bis 1 - (Disposizioni relative all’ulteriore ampliamento dei confini del parco regionale)1. Nelle aree oggetto di ampliamento del parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone |
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Art. 38-bis 2 - (Ulteriori disposizioni relative all’ampliamento dei confini del parco regionale)1. Nelle aree in ampliamento del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone nei c |
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SEZIONE I-bis - PARCO NATURALE DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE |
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Art. 38-ter - (Finalità e delimitazione del parco naturale) |
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Art. 38-quater - (Gestione del parco naturale) |
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Art. 38-quinquies - (Piano per il parco)1. Il perseguimento delle finalità istitutive di cui all'articolo 38 ter, affidato all'ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell'arti |
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Art. 38-sexies - (Regolamento del parco)1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 394/1991 ed in attuazione dell'a |
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Art. 38-speties - (Divieti)1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato: a) catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché |
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Art. 38-octies - (Norme finali)1. Per qua |
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CAPO VII - PARCO DEL MONTE BARRO |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DEL MONTE BARRO |
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Art. 40 - (Ente di gestione)1. La gestione è affidata al consorzio per la salvaguardia del Monte Barro, con sede in Galbiate, comprendente i comuni di Galbiate |
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Art. 40-bis - (Disposizioni relative all’ampliamento dei confini del parco regionale)1. Nelle aree in ampliamento del Parco regionale del Monte Barro nel comune di |
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Art. 41 - (Statuto del consorzio)1. Lo statuto del consorzio deve prevedere: |
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Art. 42 - (Direttore)1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996. |
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SEZIONE II - PARCO NATURALE DEL MONTE BARRO |
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Art. 44 - (Gestione del parco naturale)1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio di cui all'articolo 40. |
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Art. 45 - (Disciplina delle aree a parco naturale)1. Ai sensi dell’articolo 19, comma 2-bis, della l.r. n. 86/1983, |
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CAPO VIII - PARCO DELL'ADAMELLO |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELL'ADAMELLO |
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Art. 47 - (Ente di gestione)1. La gestione del parco è affidata alla comunità montana Valle Camonica. |
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Art. 48 - (Regolamento del parco)1. Ai fini di garantire strutture e forme per la gestione del parco rispondenti ai contenuti della l.r. 86/1983, la comunità montana Valle Camonica adotta un regolamento |
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Art. 49 - (Direttore)1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996. |
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SEZIONE II - PARCO NATURALE DELL'ADAMELLO |
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Art. 51 - (Obiettivi e finalità del parco naturale)1. Il parco naturale dell'Adamello è istituito per perseguire i seguenti obiettivi: a) tutelare la biodiv |
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Art. 52 - (Gestione del parco naturale)1. La gestione del parco naturale è affidata alla comunità montana Valle Camonica. |
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Art. 53 - (Piano per il parco)1. La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'ente gestore, si attuano attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell’articolo 19, comma 2-bis, della l.r. 86/1983. Il piano definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutel |
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Art. 54 - (Regolamento del parco)1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, allo scopo di garantire |
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Art. 55 - (Divieti)1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat, nel parco naturale dell'Adamello è vietato: a) catturare, uccidere, disturbare le specie animali nonché introdurre specie estranee all'ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi |
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CAPO IX - PARCO DELL'ADDA NORD |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELL'ADDA NORD |
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Art. 58-bis - (Disposizioni relative all'ampliamento dei confini del parco regionale)N21 1. Nelle aree oggetto di ampliamento del parco dell'Adda |
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Art. 59 - (Statuto del consorzio)1. Lo statuto del consorzio deve prevedere: |
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Art. 60 - (Direttore)1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996. |
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Art. 61 - (Comitato di coordinamento)1. Al fine di realizzare un'unitarietà di pianificazione e di gestione con il territorio del parco dell'Adda Sud, è costituito, entro trenta giorni dalla data di costituzione dei relativi consorzi, un comitato di coordinamento composto da: |
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SEZIONE II - PARCO NATURALE DELL'ADDA NORD |
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Art. 62 - (Finalità e delimitazione del parco naturale)1. Il parco naturale dell'Adda Nord, istituito, ai sensi dell’articolo 16-ter della l.r. 86/1983, con |
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Art. 63 - (Gestione del parco naturale)1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio di cui all'articolo 58. |
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Art. 64 - (Piano per il parco)1. Il perseguimento delle finalità istitutive è attuato dall'ente gestore attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell’articolo 19, comma 2-bis, della l.r. 86/1983. Il piano definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diver |
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Art. 65 - (Regolamento del parco)1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 394/1991, e in attuazione dell’articolo 20 della l.r. 86/1983, l'ente gestore approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all'approvazione d |
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Art. 66 - (Divieti)1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale dell'Adda Nord sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato: a) catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché introdurre specie estranee all'ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed |
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CAPO X - PARCO DELL'ADDA SUD |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELL'ADDA SUD |
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Art. 68 - (Delimitazione del parco)1. Il parco “regionale” N29 dell'Adda Sud, istituito, ai sensi del capo II del titolo I |
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Art. 70 - (Statuto del consorzio)1. Lo statuto del consorzio deve prevedere: |
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Art. 71 - (Direttore)1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996. |
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Art. 73 - (Comitato di coordinamento)1. Al fine di realizzare un'unitarietà di pianificazione e di gestione con il territorio del parco dell'Adda Nord, è costituito, entro trenta giorni dalla data di costituzione dei relativi consorzi, un comitato di coordinamento composto da: |
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CAPO XI - PARCO VALLE DEL LAMBRO |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO |
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Art. 75 - (Ente di gestione)1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Albavilla, Albiate, Alserio, Anzano del Parco, Arcore, Arosio, Besana Brianza, Biassono, Bosisio Parini, Briosco, Carate Brianza, Casatenovo, Cassago B |
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Art. 75-bis - (Disposizioni relative all’ampliamento dei confini del parco regionale) |
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Art. 75-ter - (Disposizioni relative all’ulteriore ampliamento dei confini del Parco regionale)1. Nelle aree oggetto di |
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Art. 75-quater - (Disposizioni relative ad un ulteriore ampliamento dei confini del Parco regionale)1. Nelle aree oggetto di ampliamento |
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Art. 76 - (Statuto del consorzio)1. Lo statuto del consorzio deve prevedere: |
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Art. 77 - (Direttore)1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996. |
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Art. 78 - (Riserva naturale "Riva orientale del lago d'Alserio")1. Il consorzio di cui all'articolo 75 gestisce anche la riserva naturale "Riva orientale del lago d'Alserio", istituita ai sensi de |
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SEZIONE II - PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL LAMBRO |
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Art. 79 - (Finalità e delimitazione del parco naturale)1. Il parco naturale della Valle del Lambro, istituito, ai sensi dell’articolo 16-ter della l.r. 86/1983, con |
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Art. 80 - (Gestione del parco naturale)1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio di cui all'articolo 75. |
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Art. 81 - (Piano per il parco)1. Il perseguimento delle finalità istitutive, affidato all'ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell’articolo 19, comma 2-bis, della l.r. 86/1983. Il piano definisce l'art |
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Art. 82 - (Regolamento del parco)1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 394/1991 ed in attuazione dell’articolo 20 della l.r. 86/1983, l'ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all'appr |
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Art. 83 - (Divieti)1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato: a) catturare, uccidere, disturbare le specie animali, nonché introdurre specie estranee all'ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente ges |
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Art. 84 - (Norme finali)1. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le norme della legge 394/1991, del |
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CAPO XII - PARCO CAMPO DEI FIORI |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO CAMPO DEI FIORI |
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Art. 85 - (Delimitazione del parco)1. Il parco regionale Campo dei Fiori, istituito con legge regi |
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Art. 86 - (Gestione)1. La gestione del parco è affidata a un consorzio tra le comunità montane Valceresio, Valcuvia, Valganna e Valmarchirolo, la provincia di Varese e tra i comuni di: - Barasso - Bedero Valcuvia |
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Art. 87 - (Statuto del consorzio)1. Lo statuto del consorzio deve prevedere: |
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Art. 88 - (Direttore)1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996. |
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Art. 89-bis – (Disposizioni relative all’ampliamento dei confini del parco regionale)1. Nelle aree oggetto di ampliamento nei comuni di Casciago, Cunardo, Cuvio, Masciago Primo e Rancio Valcuvia, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dal consorzio entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Ampliamento dei confini del parco regionale Campo dei Fiori” ed è approvata secondo le modalità di cui all’articolo 19 della l.r. 86/1983. 2. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dallo strumento urbanistico vigente, nelle aree di cui al comma 1, fino alla data di adozione della proposta di piano territoriale e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Ampliamento dei confini del parco regionale Campo dei Fiori”, si applicano le norme di salvaguardia di cui ai commi 3 |
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Art. 89-ter - (Disposizioni relative all’ulteriore ampliamento dei confini del Parco)1. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco regionale Campo d |
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Art. 89-quater - (Disposizioni relative all’ulteriore ampliamento dei confini del parco nei comuni di Casciago e Luvinate)1. Nelle aree oggetto di ampliamento del parco regionale Campo dei Fior |
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SEZIONE II - PARCO NATURALE CAMPO DEI FIORI |
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Art. 90 - (Finalità e delimitazione del parco naturale)1. Il parco naturale del Campo dei Fiori, istituito, ai sensi dell’articolo 16-ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 14 novembre 2005, n. 17 (Istituzione del parco naturale del Campo dei Fiori), perse |
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Art. 91 - (Gestione del parco naturale)1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio di cui all'articolo 86. |
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Art. 92 - (Piano per il parco)1. Il perseguimento delle finalità istitutive di cui all'articolo 90, affidato all'ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell’articolo 19 della l.r. 86/1983; il piano definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso |
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Art. 93 - (Regolamento del parco)1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e in attuazione dell’articolo 20 della l.r. 86/1983, l'ente gestore del parco approva il regolamento del parc |
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Art. 94 - (Divieti)1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente legge e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale del Campo dei Fiori sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato: a) catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché introdurre specie estranee all'ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dal |
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CAPO XIII - PARCO DEL MINCIO |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DEL MINCIO |
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Art. 96 - (Delimitazione del parco)1. Il parco regionale del Mincio, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, |
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Art. 98 - (Statuto del consorzio)1. Lo statuto del consorzio deve prevedere: |
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Art. 99 - (Direttore)1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996. |
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Art. 100 - (Riserve naturali e monumento naturale) |
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Art. 100-bis - (Ulteriori disposizioni relative all'ampliamento dei confini del parco regionale)1. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parc |
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CAPO XIV - PARCO DEL SERIO |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCPLINA DEL PARCO DEL SERIO |
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Art. 101 - (Delimitazione del parco)1. Il parco regionale del Serio, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86 |
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Art. 102 - (Ente di gestione)1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Bariano, Calcinate, Casale Cremasco, Castel Gabbiano, Cavernago, Cologno al Serio, Covo, Cre |
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Art. 102-bis - (Ulteriori disposizioni relative all’ampliamento dei confini del parco regionale)1. Nelle aree in ampliamento del Parco regionale del Serio nei comuni di Covo, Pedrengo e |
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Art. 103 - (Statuto del consorzio)1. Lo statuto del consorzio deve prevedere: |
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Art. 104 - (Direttore)1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996. |
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CAPO XV - PARCO DELL'OGLIO SUD |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELL'OGLIO SUD |
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Art. 106 - (Delimitazione del parco)1. Il parco “regionale” N29 dell'Oglio Sud, istituito, ai sensi del capo II del titolo I |
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Art. 107 - (Ente di gestione)1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Ostiano, Pessina Cremonese, Volongo, Isola Dovarese, Casalroma |
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Art. 108 - (Statuto del consorzio)1. Lo statuto del consorzio deve prevedere: a) l'affi |
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Art. 109 - (Direttore)1. Il direttore tecnico del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996. |
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Art. 111 - (Comitato di coordinamento)1. Al fine di realizzare un'unitarietà di pianificazione e di gestione con il territorio del parco dell'Oglio Nord, è costituito, entro trenta giorni dalla data di costituzione dei relativi consorzi, un comitato di coordinamento composto da: |
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CAPO XVI - PARCO DELL'OGLIO NORD |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELL'OGLIO NORD |
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Art. 112 - (Delimitazione del parco)1. Il parco “regionale” N29 dell'Oglio Nord, istituito, ai sensi del capo II del titolo II |
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Art. 113 - (Ente di gestione)1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Sarnico, Villongo, Paratico, Credaro, Castelli Calepio, Caprio |
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Art. 114 - (Statuto del consorzio)1. Lo statuto del consorzio deve prevedere: a) l'affi |
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Art. 115 - (Direttore)1. Il direttore tecnico del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996. |
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Art. 117 - (Comitato di coordinamento)1. Al fine di realizzare un'unitarietà di pianificazione e di gestione con il territorio del parco dell'Oglio Sud, è costituito, entro trenta giorni dalla data di costituzione dei relativi consorzi, un comitato di coordinamento composto da: |
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CAPO XVII - PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE |
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Art. 118 - (Delimitazione, sostegno alle aree e finalità del parco)1. Il parco delle Orobie Bergamasche, istituito nell'ambito del territorio delle Alpi Orobie, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 15 settembre 1989, n. 56 (Istituzione del Parco delle Orobie Bergamasche), comprende le aree delimitate nelle planimetrie in scala 1:25.000 allegate ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative |
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Art. 119 - (Confini)1. I confini del parco sono delimitati, a cura dell'ente gestore del parco di cui all'articolo 120, da tabelle con la scritta "Parco |
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Art. 120 - (Ente gestore)1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio tra: la comunità montana di Valle Brembana, la comunità montana di Valle Seriana Superiore, la comunità montana di Valle di Scalve, la provincia di Bergamo. 2. Il consorzio, per l'esercizio delle funzioni amministrative che possono essere svolte in forma decentrata, nonché per l'attuazione del piano territoriale di coordinamento, si avvale, an |
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Art. 121 - (Comitato di coordinamento)1. Al fine di realizzare un'unitarietà di pianificazione e di gestione con il territorio del confinante parco delle Orobie Valtellinesi, la Giunta regionale costituisce, entro sessanta giorni dalla data di costituzione dei rispettivi consorzi, un comitato di coordinamento composto da: |
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Art. 122 - (Statuto del consorzio e regolamento organico)1. Lo statuto del consorzio deve prevedere: a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore; b) l'istituzione di un comitato scientifico; c) forme e modalità di periodica consultazione - anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea - delle as |
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Art. 123 - (Direttore)1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996. |
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Art. 125 - (Comitato scientifico)1. Il comitato scientifico di cui all'articolo 122, primo comma, lett. b), è nominato dall'assemblea consortile entro sei mesi dal proprio insediamento ed è composto da esperti nelle discipline naturalistiche, paesaggistiche, agro forestali ed economiche, tra cui almeno un geologo, un botanico, uno zoo |
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Art. 126 - (Norme procedurali per la disciplina dei boschi)1. La disciplina dei complessi boscati e vegetazionali, nel territorio del parco è stabilita dalla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 (Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale). 2. Il consorzio del parco, per le competenze ad esso attribuite in materia forestale, può avvalersi, previa convenzione, della collaborazione tecnico-consultiva del corpo forestale dello Stato, ovvero di enti od istituti di ricerca, ovvero dell'ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF). |
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Art. 127 - (Vigilanza)1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui alla presente sezione è esercitata in via primaria dal consorzio del parco, tramite il proprio personale a ciò preposto. |
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CAPO XVIII - PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO OROBIE VALTELLINESI |
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Art. 128 - (Delimitazione, sostegno alle aree e finalità del parco)1. Il parco delle Orobie Valtellinesi, istituito nell'ambito del territorio delle Alpi Orobie, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 15 settembre 1989, n. 57 (Istituzione del Parco delle Orobie Valtellinesi), comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti |
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Art. 129 - (Confini)1. I confini del parco sono delimitati, a cura dell'ente gestore del parco di cui all'articolo 130, da tabelle con la scritta "Parco |
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Art. 130 - (Ente gestore)1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio costituito dalle comunità montane Valtellina di Tirano, Valtellina di Sondrio, Valtellina di Morbegno e dalla provincia di Sondrio. 2. Il consorzio è costituito ai sensi dell’articolo 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 con le modalità previste dall’articolo 31 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 2 |
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Art. 131 - (Comitato di coordinamento)1. Al fine di realizzare un'unitarietà di pianificazione e di gestione con il territorio del confinante parco delle Orobie Bergamasche, la Giunta regionale costituisce, entro sessanta giorni dalla data di costituzione dei rispettivi consorzi, un comitato di coordinamento composto da: |
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Art. 132 - (Statuto del consorzio e regolamento organico)1. Lo statuto del consorzio deve prevedere: a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore; b) l'istituzione di un comitato scientifico; c) forme e modalità di periodica consultazione, anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea, delle asso |
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Art. 133 - (Direttore)1. Il direttore del parco è assunto a norma della l.r. 26/1996. |
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Art. 135 - (Comitato scientifico)1. Il comitato scientifico di cui all'articolo 132, primo comma, lett. b), è nominato dall'assemblea consortile entro sei mesi dal proprio insediamento ed è composto da esperti nelle discipline naturalistiche paesaggistiche, agro forestali, economiche e territoriali tra cui almeno un geologo, |
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Art. 136 - (Norme procedurali per la disciplina dei boschi)1. La disciplina dei complessi boscati e vegetazionali, nel territorio del parco, è stabilita dalla l.r. 9/1977. 2. Il consorzio del parco, per le competenze ad esso attribuite in materia forestale, può avvalersi, previa convenzione della collaborazione tecnico-consultiva del corpo forestale dello Stato. |
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Art. 137 - (Vigilanza)1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui alla presente sezione è esercitata in via primaria dal consorzio del parco, tramite il proprio personale a ciò pr |
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CAPO XIX - PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO |
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Art. 138 - (Delimitazione del parco)1. Il parco dell'Alto Garda bresciano, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1 |
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Art. 139 - (Finalità e funzioni del parco)1. Il parco dell'Alto Garda bresciano è definito dai sistemi naturali e antropici che ne costituiscono il territorio, nonché dall'assetto giuridico-amministrativo in virtù del quale la salvaguardia e lo sviluppo dei sistemi stessi sono disciplinati e promossi in regime di reciproca compatibilità. 2. Le principali finalità del parco dell'Alto Garda bresciano sono costituite dalla continua pia |
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Art. 140 - (Ente gestore)1. La gestione del parco è affidata alla comunità montana Alto Garda bresciano. |
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Art. 141 - (Integrazioni allo statuto della comunità montana e gestione del parco)1. Al fine di garantire risorse umane e strumentali per la gestione del parco rispondenti ai contenuti della l.r. 86/1983, la comunità montana Alto Garda bresciano adotta le necessarie integrazioni e modificazioni al proprio statuto ai sensi dell'articolo 140 e con i contenuti di cui al secondo comma del presente articolo. 2. Le integrazioni allo statuto della comunità montana ai fini della gestione del parco devono prevedere: |
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Art. 142 - (Direttore)1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/2006, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3. |
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Art. 143 - (Il piano territoriale)1. Il piano territoriale di coordinamento definisce: a) la descrizione qualitativa e quantitativa delle risorse naturali e ambientali del territorio; b) lo studio del territorio |
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Art. 146 - (Contenuti del piano di gestione)1. Il piano di gestione del parco definisce periodicamente: a) lo schema dell'org |
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Art. 147 - (Attività del parco)1. Il piano del parco individua le attività connesse alle finalità generali e specifiche del parco, finalizzate al sostegno sociale ed economico delle comunità residenti, attraverso: a) la conser |
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Art. 148 - (Riserva naturale della valle di Bondo)1. A far tempo dal termine e ai sensi del provvedimento di cui al secondo comma, la comunità montana dell'Alto Garda Bresciano gest |
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SEZIONE II - PARCO NATURALE DELL'ALTO GARDA BRESCIANO |
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Art. 150 - (Obiettivi e finalità del parco naturale)1. Il parco naturale dell'Alto Garda Bresciano persegue i seguenti obiettivi: a) tutelare la biodiversit� |
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Art. 151 - (Gestione del parco naturale)1. La gestione del parco naturale è affidata alla comunità montana Alto Garda Bresciano. |
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Art. 152 - (Piano per il parco)1. La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'ente gestore, si attuano attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell’articolo 19 comma 2-bis della l.r. 86/1983. Il piano definisce l'articolazione del territo |
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Art. 153 - (Regolamento del parco)1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco allo scopo di garantire |
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Art. 154 - (Divieti)1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat, nel parco naturale dell'Alto Garda Bresciano è vietato: a) catturare, uccidere, disturbare le specie animali, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore ed immettere esemplari di fauna selvatica alloctona ed autoctona, salvo eventuali reintroduzioni di specie localmente e |
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CAPO XX - PARCO AGRICOLO SUD MILANO |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO |
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Art. 156 - (Delimitazione del parco)1. Il parco regionale di cintura metropolitana denominato ‘Parco Agricolo Sud-Milano’, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con |
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Art. 157 - (Finalità del parco)1. Le finalità del "Parco agricolo Sud-Milano", in considerazione della prevalente vocazione agro-silvo-colturale del territorio a confine con la maggior area metropolitana della Lombardia, sono: |
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Art. 158 - (Ente gestore)1. La gestione del parco è affidata a un en |
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Art. 159 - (Funzioni del consiglio metropolitano) |
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Art. 160 - (Organizzazione del parco)1. L’organizzazione dell’ente gestore del ‘Parco Agricolo Sud-Milano’ è disciplinata dall’articolo 22-ter della l.r. 86/1983, fatto salvo quanto specificamente previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo |
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Art. 161 - (Procedure per la nomina del consiglio direttivo) |
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Art. 162 - (Funzioni del consiglio direttivo) |
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Art. 163 - (Funzioni del presidente del consiglio direttivo) |
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Art. 164 - (Statuto del parco)1. Lo |
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Art. 164-bis - (Sede legale e quota di contribuzione e partecipazione)1. La sede legale del «Parco agricolo Sud-Milano» è ubicat |
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Art. 165 - (Partecipazione sociale) |
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Art. 166 - (Assemblea dei sindaci) |
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Art. 167 - (Pubblicità degli atti) |
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Art. 168 - (Rapporto di gestione) |
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Art. 169 - (Gestione degli interventi di interesse sovracomunale)1. Nell'ambito degli strumenti di pianificazione, gestione e regolamentari del parco e ferme restando le competenze comunali e della Città metropolitana di Milano, l'ente gestore, d'intesa e con l'eventuale concorso dei comuni interessati, può provvedere alla progettazione, realizzazione e gestione di interventi di interesse sovracomunale per il conseguimento delle finalità del parco, nei seguenti settori: |
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Art. 170 - (Strumenti di pianificazione)1. Le finalità del parco sono perseguite attraverso una politica di piano assunta come metodo di intervento. |
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Art. 172 - (Piano di settore agricolo)1. L'ente gestore del parco approva il piano di settore agricolo ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 86/1983. N69 2. Il piano di settore agricolo, tenuto conto delle disposizioni statali e comunitarie in materia, individua criteri operativi e tecniche agronomiche per ottenere: a) produzioni zootecniche, cerealicole, ortofrutticole, di alta qualità al fine di competere sul mercato e avere redditi equi per i produttori agricoli; b) la protezione dall'inquinamento dei suoli, delle acque superficiali e sotterranee, la conservazione |
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Art. 173 - (Compatibilità ambientale) |
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Art. 174 - (Riserve naturali) |
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CAPO XXI - PARCO SPINA VERDE DI COMO |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO SPINA VERDE DI COMO |
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Art. 176 - (Finalità del parco)1. Le finalità del parco, in considerazione dell'importanza della zona per l'equilibrio ecologico delle vicine aree metropolitane, |
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Art. 177 - (Ente di gestione)1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Drezzo, Parè, Cavallasca, San Fermo della Battaglia, Como e l |
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Art. 178 - (Statuto del consorzio)1. Lo statuto del consorzio deve prevedere: a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un dirett |
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Art. 179 - (Direttore)1. Il direttore tecnico del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996. |
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SEZIONE II - PARCO NATURALE SPINA VERDE DI COMO |
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Art. 180 - (Previsione e finalità del parco naturale)1. Il parco naturale Spina Verde di Como, istituito, ai sensi dell’articolo 16-ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 2 maggio 2006, n. 10 (Istituzione del Parco Naturale Spina Verde di Como), persegue le seguenti finalità: |
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Art. 181 - (Gestione del parco naturale)1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio di cui all'articolo 177. |
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Art. 182 - (Piano per il parco)1. La tutela dei valori ambientali nonché il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'ente gestore, si attuano attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell’articolo 19, comma 2-bis, della l.r. 86/1983. Il piano defi |
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Art. 183 - (Regolamento del parco)1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 394/1991 ed in attuazione dell’articolo 20 della l.r. 86/1983, l'ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all'ap |
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Art. 184 - (Divieti)1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato: a) catturare, uccidere, disturbare le specie animali, nonché introdurre specie estranee al |
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CAPO XXII - PARCO DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE |
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Art. 187 - (Finalità del parco)1. Il parco è istituito per perseguire le seguenti finalità: a) la conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni vegetali o di fo |
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Art. 188 - (Confini del parco)1. I confini del parco sono individuati nella planimetria generale in scala 1:25.000, denominata planimetria generale, costituita da n. 1 foglio |
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Art. 189 - (Ente di gestione del parco) |
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Art. 190 - (Strumenti di pianificazione)1. Il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'ente gestore, si attua attraverso i seguenti strumenti di pianificazione del parco, previsti dall’articolo 17 della l.r. 86/1983: a) piano territoriale di coordinamento; b) piano di gestione. 2. Il piano territoriale di coordinamento è adottato “ |
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Art. 191 - (Siti di importanza comunitaria)1. La gestione dei siti di importanza comunitaria denominati "Grigna Settentrionale - IT2030001" e "Grigna Meridionale - IT2030002" |
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Art. 192 - (Norme transitorie) |
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CAPO XXIII - PARCO NATURALE DEL BOSCO DELLE QUERCE |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO NATURALE DEL BOSCO DELLE QUERCE |
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Art. 193 - (Finalità e delimitazione del parco naturale)1. Il parco naturale del Bosco delle Querce, istituito, ai sensi dell’articolo 23 della legge 394/1991 e dell'articolo 1, comma 1, lett. a) della l.r. 86/1983, dalla legge regionale 28 dicembre 2005, n. 21 (Istituzione del Parco |
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Art. 195 - (Piano per il parco)1. Il perseguimento delle finalità istitutive di cui all'articolo 193, affidato all'ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la discipli |
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Art. 196 - (Regolamento del parco)1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 394/1991 ed in attuazione dell’articolo 20 della l.r. 86/1983, l'ente gestore del parco app |
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Art. 197 -(Regime delle aree del parco)1. Nel parco naturale si applicano le disposizioni dell’arti |
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Art. 198 - (Norma finale)1. Per quanto non previsto dal presente capo si applicano le norme della legge 394/1991, del |
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CAPO XXIV - PARCO REGIONALE DEL MONTE NETTO |
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SEZIONE I - PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO |
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Art. 199 - (Delimitazione del parco)1. Il parco regionale del Monte Netto, istituito ai sensi dell’articolo 16-bis della l.r. 86/1983 con legge |
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Art. 200 - (Finalità del parco)1. Il parco regionale del Monte Netto persegue le seguenti finalità: a) la tutela della biodiversità, degli elementi naturalistici di pregio e dell'equilibrio ambientale complessivo del territorio, consolid |
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Art. 201 - (Gestione del parco)1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio tra i Comuni di Capriano del Colle, Flero e Poncarale. 2. Per la costituzione del consorzio e l'approvazione del relativo statuto si applica l� |
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Art. 202 - (Strumenti di pianificazione)1. Il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'ente gestore, si attua attraverso gli strumenti di pianificazione del parco, previsti dall’articolo 17 della l.r. 86/1983: a) il piano territoriale di coordinamento; b) il piano di gestione. |
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Art. 203 - (Norme finali)1. Fino alla data di pubblicazione della proposta di piano territoriale di coordinamento, e comunque per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della l.r. 11/2007 |
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Art. 204 - (Norma finanziaria)1. Alle spese per la gestione del parco di cui al presente capo, nonché per gli investimenti in esso previsti si provvede con le so |
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TITOLO II - NORME ABROGATIVE E FINALI |
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Art. 205 - (Abrogazioni)1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) sono abrogate le seguenti leggi regionali: 1) l.r. 9 gennaio 1974, n. 2 "Norme urbanistiche per la tutela delle aree comprese nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali d'interesse regionale. Istituzione del parco lombardo della Valle del Ticino"; 2) l.r. 15 luglio 1974, n. 42 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2:'Norme urbanistiche per la tutela delle aree comprese nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali d'interesse regionale. Istituzione del Parco lombardo della Valle del Ticinò"; 3) l.r. 14 giugno 1976, n. 15 Integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2 e successive modificazioni:'Norme urbanistiche per la tutela delle aree comprese nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali di interesse regionale - Istituzione del Parco Lombardo della Valle del Ticinò; 4) l.r. 20 agosto 1976, n. 31 Istituzione del parco di interesse regionale delle Groane; 5) l.r. 18 agosto 1977, n. 36 Istituzione del parco di interesse regionale dei colli di Bergamo; 6) l.r. 24 agosto 1977, n. 43 Modifica alla L.R. 20 agosto 1976, n. 31 Istituzione del parco di interesse regionale delle Groane; 7) l.r. 25 agosto 1979, n. 44 Integrazioni e modifiche delle leggi regionali 9 gennaio 1974, n. 2 e 14 giugno 1976, n. 15 ed alle norme urbanistiche riguardanti il parco della valle del Ticino; 8) l.r. 5 dicembre 1979, n. 71 Modifiche alla legge regionale 18 agosto 1977, n. 36 'Istituzione del parco di interesse regionale dei Colli di Bergamò; 9) l.r. 5 settembre 1981, n. 57 Proroga ed integrazioni delle misure di salvaguardia previste dall’art. 7 della l.r. 20 agosto 1976, n. 31 'Istituzione del parco di interesse regionale delle Groané; |
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Art. 206 - (Norme finali)1. I risultati e gli effetti prodotti dalle leggi e dalle disposizioni di cui all'art. 205, nonché gli atti adottati sulla base delle stesse, permangono e restano validi. Tali leggi continuano inoltre ad applicar |
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Art. 206-bis - (Modifiche dei confini dei parchi. Norme di salvaguardia)1. Salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, della l.r. 86/1983, le modifiche dei confini dei parchi regionali e naturali sono approvate con legge regionale, ai sensi degli articoli 16-bis e 16-ter della l.r. 86/1983. 2. La gestione delle aree oggetto di ampliamento, di cui al comma 1, è affidata all’ente gestore del parco i cui confini risultano ampliati. 3. Nel |
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Allegato A - Fonti planimetrie (delimitazione parchi)
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Allegato B - Art. 203I. Disciplina di tutela del parco regionale del Monte Netto 1. L'area del parco regionale del Monte Netto, così come delimitata nella cartografia allegata alla l.r. 11/2007 è suddivisa nelle seguenti unità territoriali, paesistiche ed ecosistemiche (UTPE): a) il complesso del bosco; b) il sistema della coltura specializzata a vigneto; c) il contesto della vite familiare; d) l'ambiente agricolo; e) il sistema fluviale e perifluviale e la rete dei fontanili; f) contesto di riequilibrio ecologico, ambientale e paesistico; g) sistema dei centri storici e delle cascine di carattere storico e documentario; h) gli ambiti insediativi esistenti di iniziativa comunale.
a. Il complesso del bosco 1. Comprende il patrimonio boschivo. Tutti gli interventi dovranno essere orientati alla conservazione e alla valorizzazione dei caratteri peculiari. 2. In tale ambito sono ammessi esclusivamente: a) interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione; b) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione e rimboschimento, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche; c) per le aree non occupate dal bosco, l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, prioritariamente destinata alla viticoltura; d) le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali generali; e) le normali attività silvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali; f) le attività del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesistica.
b. Il sistema della coltura specializzata a vigneto 1. Comprende le aree del comparto vitivinicolo proprie della coltura professionale. 2. In tale UTPE è ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, prioritariamente destinata alla viticoltura, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica agraria e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse. 3. È ammesso il mantenimento delle attività zootecniche esistenti. 4. Esclusivamente per le aziende vitivinicole, è altresì ammessa la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Titolo III, Parte II, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio). Tali interventi dovranno essere realizzati con la massima cura per l'inserimento nel paesaggio e utilizzando materiali e forme proprie della tradizione costruttiva locale. 5. Per l'edificazione di cui al punto 4, alle aree computate ai sensi dell'articolo 59 della l.r. 12/2005, devono concorrere superfici coltivate a vite per una quota non inferiore all'ottanta percento. |
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