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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 15/09/1989, n. 57
L. R. Lombardia 15/09/1989, n. 57
Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 27/05/1985, n. 57
- L.R. 26/09/1992, n. 34
- L.R. 16/02/1993, n. 4
- L.R. 19/01/1996, n. 1
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Art. 1 - Istituzione del Parco1. Nell'ambito del territorio delle Alpi Orobie è istituito il «Parco delle Orobie Valtellinesi», ai sensi del Titolo II, capo II, della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale e successive modificazioni. 2. La Regi |
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Art. 2 - Confini1. Il Parco comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 (allegato 1), che costit |
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Art. 3 - Ente gestore1. La gestione del Parco è affidata ad un Consorzio costituito dalle Comunità montane Valtellina di Tirano, Valtellina di Sondrio, Valtellina di Morbegno e dalla Provincia di Sondrio. N1 |
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Art. 4 - Comitato di coordinamento1. Al fine di realizzare un'unitarietà di pianificazione e di gestione con il territorio del confinante Parco delle Orobie Bergamasche, la Giunta regionale costituisce, entro 60 giorni dalla data di costituzione dei rispettivi Consorzi, un Comitato di coordinamento composto da: |
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Art. 5 - Statuto del Consorzio e regolamento organico1. Lo Statuto del Consorzio deve prevedere: a) l'affidamento della direzione tecnica del Parco ad un Direttore; b) l'istituzione di un Comitato scientifico; c) forme e modalità di periodica consultazione - anche attraverso la partecipazione, su invito del Presidente del Consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'Assemblea - delle associazioni culturali, ambientaliste di cui almeno tre, tra quelle individuate ai sens |
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Art. 6 - Direttore1. Il Direttore del Parco è assunto tra esperti provvisti dei necessari requisiti di professio |
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Art. 7 - Formazione del piano territoriale di coordinamento1. Il piano territoriale di coordinamento del Parco è adottato dal Consorzio entro due anni da |
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Art. 8 - Sub-delega di funzioni amministrative |
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Art. 9 - Comitato Scientifico1. Il Comitato scientifico di cui al precedente art. 5, primo comma, lett. b), è nominato dall'Assemblea consortile entro sei mesi dal proprio insediamento ed è composto da esperti nelle discipline naturalistiche paesaggistiche, agro forestali, economiche e territoriali tra cui alme |
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Art. 10 - Norme di salvaguardia1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti, e fermo restando quanto previsto dal D.L. 27 giugno 1985, n. 312, «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 e dai provvedimenti attuativi relativi, all'interno del perimetro del Parco, fino alla data di pubblicazione della proposta di piano territoriale di coordinamento e comunque per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme di salvaguardia di cui ai successivi commi. 2. In tutto il territorio del Parco sono consentiti gli interventi relativi all'esecuzione di opere di particolare rilevanza pubblica ovvero sociale previsti dai piani e programmi di cui alla legge 19 novembre 1987, n. 470. 3. In tutti i Comuni del Parco, ai fini dell'approvazione di nuovi strumenti urbanistici generali e loro varianti, la Regione deve acquisire il parere dell'Ente gestore del Parco, che deve essere espresso entro 90 giorni dalla data della richiesta regionale; decorso tale termine il parere si intende espresso in modo favorevole. |
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Art. 11 - Norme procedurali per la disciplina dei boschi e norme transitorie1. La disciplina dei complessi boscati e vegetazionali, nel territorio del Parco, è stabilita dalla L.R. 27 gennaio 1977, n. 9 «Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale». 2. Il Consorzio del Parco, per le competenze ad esso attribuite in materia forestale, può avvalersi, previa convenzione della collaborazione tecnico-consultiva del Corpo Forestale dello Stato. |
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Art. 12 - Vigilanza1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui alla presente legge regionale è esercitata in via primaria dal Consorzio del Parco, tramite il proprio personale a ciò p |
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Allegato - CartografiaOmissis |
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