Articolo abrogato dalla L.R. del 29/04/2011 n.7. L’articolo 11 così recitava: “1. Il parco è contornato da zone di protezione specificatamente indicate dalla planimetria richiamata all'articolo 8, idonee a creare un opportuno distacco fra le aree di normale urbanizzazione e quelle sottoposte alla speciale tutela ambientale.

2. Le zone contrassegnate con la lettera X nelle planimetrie possono essere utilizzate per attrezzature e servizi pubblici di livello comunale; quelle contrassegnate con lettera Y per servizi annessi all'industria.

3. Le norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici generali comunali e le domande di permesso di costruire relative a tali zone di protezione sono subordinate al parere favorevole del consorzio del parco, che deve esprimersi entro quaranta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. Nel caso in cui non venga formulato entro il termine sopra indicato, il parere si intende favorevole.

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