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L. R. Lombardia 02/05/2006, n. 10

Istituzione del Parco Naturale Spina Verde di Como.
Abrogata dalla L.R. 16/07/2007, n. 16
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Art. 1 - Istituzione e finalità del parco naturale

1. È istituito il parco naturale Spina Verde di Como ai sensi dell'articolo 16-ter della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).

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Art. 2 - Ente di gestione

1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio, già preposto alla gestione d

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Art. 3 - Piano per il parco

1. La tutela dei valori ambientali nonché il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'ente gestore, si attuano attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell'articolo 19, comma 2-bis, della L.R. n. 86/1983. Il piano definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e

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Art. 4 - Regolamento del Parco

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) ed in attuazione dell'articolo 20 della L.R. n. 86/1983, l'ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il p

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Art. 5 - Divieti

1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente legge e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:

a) catturare, uccidere, disturbare le specie animali, nonché introdurre specie e

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Art. 6 - Norme finali

1. Alla legge regionale 4 marzo 1993, n. 10 (Istituzione del Parco regionale di cintura metropolitana «Parco Spina Verde di Como») sono apportate le seguenti modifiche:

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Art. 7 - Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

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