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L. R. Lombardia 08/06/2007, n. 11

Istituzione del Parco regionale del Monte Netto.
Abrogata dalla L.R. 16/07/2007, n. 16
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Art. 1 - Istituzione del parco

1. È istituito il Parco regionale del Monte Netto, ai sensi dell’articolo 16 bis della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei

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Art. 2 - Finalità del parco

1. Il parco regionale del Monte Netto persegue le seguenti finalità:

a) la tutela della biodiversità, degli elementi naturalistici di pregio e dell’equilibrio ambientale complessivo del te

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Art. 3 - Gestione del parco

1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio tra i Comuni di Capriano del Colle, Flero e Poncarale.

2. Per la costituzione del consorzio e l&

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Art. 4 - Strumenti di pianificazione

1. Il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all’ente gestore, si attua attraverso gli strumenti di pianificazione del parco, previsti dall’articolo 17 della L.R. n. 86/1983:

a) il piano territoriale di coordinamento;

b) il piano di gestione.

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Art. 5 - Norme finali

1. Fino alla data di pubblicazione della proposta di piano territoriale di coordinamento, e comunque per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano nel territorio del parco le prescrizioni e i divieti di cui all’Allegato B alla presente legge, salve le disposizioni più restrittive dettate in materia di tutela ambientale da altre leggi regionali o dagli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi.

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Art. 6 - Norma finanziaria

1. Alle spese per la gestione del parco istituito dalla presente legge, nonché per gli investi

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Art. 7 - Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

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Allegato A - Cartografia

Omissis

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Allegato B (ai sensi dell’art. 5, comma 1)

I. Disciplina di tutela del parco regionale del Monte Netto

1. L’area del parco regionale del Monte Netto, così come delimitata nella cartografia allegata è suddivisa nelle seguenti unità territoriali, paesistiche ed ecosistemiche (UTPE):

a) il complesso del bosco;

b) il sistema della coltura specializzata a vigneto;

c) il contesto della vite familiare;

d) l’ambiente agricolo;

e) il sistema fluviale e perifluviale e la rete dei fontanili;

f) il contesto di riequilibrio ecologico, ambientale e paesistico;

g) il sistema dei centri storici e delle cascine di carattere storico e documentario;

h) gli ambiti insediativi esistenti di iniziativa comunale.

a. Il complesso del bosco

1. Comprende il patrimonio boschivo. Tutti gli interventi dovranno essere orientati alla conservazione e alla valorizzazione dei caratteri peculiari.

2. In tale ambito sono ammessi esclusivamente:

a) interventi di indirizzo e controllo dell’evoluzione spontanea della vegetazione;

b) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione e rimboschimento, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche;

c) per le aree non occupate dal bosco, l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo, prioritariamente destinata alla viticoltura;

d) le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali generali;

e) le normali attività silvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali;

f) le attività del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesistica.

b. Il sistema della coltura specializzata a vigneto

1. Comprende le aree del comparto vitivinicolo proprie della coltura professionale.

2. In tale UTPE è ammessa l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo, prioritariamente destinata alla viticoltura, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica agraria e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.

3. È ammesso il mantenimento delle attività zootecniche esistenti.

4. Esclusivamente per le aziende vitivinicole, è altresì ammessa la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli, con l’osservanza delle disposizioni di cui al Titolo III, Parte II, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio). Tali interventi dovranno essere realizzati con la massima cura per l’inserimento nel paesaggio e utilizzando materiali e forme proprie della tradizione costruttiva locale.

5. Per l’edificazione di cui al punto 4, alle aree computate ai sensi dell’articolo 59 della L.R. n. 12/2005, devono concorrere superfici coltivate a vite per una quota non inferiore all’ottanta percento.

c. Il c

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