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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 02/03/2005, n. 11
L. R. Lombardia 02/03/2005, n. 11
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Art. 1 - Istituzione del Parco regionale della Grigna Settentrionale1. Ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle |
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Art. 2 - Finalità del parco1. Il parco è istituito per perseguire le seguenti finalità: a) la conservazione di specie animali e vegetali, di associazio |
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Art. 3 - Confini del parco1. I confini del parco sono individuati nella planimetria generale in scala 1:25.000, denominata plan |
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Art. 4 - Ente di gestione del parco1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio tra la Comunità montana Valsassina - Valvarrone - Val d'Esino e Riviera e i Comuni di Cortenova, Esino Lario, P |
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Art. 5 - Strumenti di pianificazione1. Il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'ente gestore, si attua attraverso i seguenti strumenti di pianificazione del parco, previsti dall'articolo 17 della L.R. n. 86/1983: a) piano territoriale di coordinamento; b) piano di gestione. 2. Il piano territoriale di coordinamento è adottato dal consorzio entro due anni dal |
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Art. 6 - Siti di importanza comunitaria1. La gestione dei siti di importanza comunitaria denominati «Grigna Settentrionale - IT2030001 |
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Art. 7 - Norme di salvaguardia1. Fino alla data di pubblicazione della proposta di piano territoriale di coordinamento, e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'interno del perimetro del parco si applicano le norme di cui al presente articolo, fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti di pianificazione sovraordinati, dagli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi vigenti o da altre leggi regionali. 2. All'esterno del perimetro dei centri edificati, come definiti negli strumenti urbanistici generali comunali, non sono consentiti: a) l'apertura di nuove cave; |
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Art. 8 - Norme transitorie1. Fino alla costituzione degli organi consortili le funzioni dell'ente gestore sono affidate alla Co |
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Art. 9 - Entrata in vigore1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione |
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Allegato - PlanimetriaOmissis |
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