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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 23/04/1990, n. 24
L. R. Lombardia 23/04/1990, n. 24
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Art. 1 - Istituzione del parco agricolo Sud-Milano1. È istituito il parco regionale di cintura metropolitana denominato «Parco agricolo Su |
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Art. 2 - Finalità del parco1. Le finalità del «Parco agricolo Sud-Milano», in considerazione della prevalente vocazione agro-silvo-colturale del territorio a confine con la maggior area metropolitana della Lombardia, sono: |
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Art. 3 - Delimitazione del parco1. Il «Parco agricolo Sud-Milano» comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 (allegato A) che forma parte integrante della presente legge, e che interessano i seguenti Comuni: Albairate, Arluno, Assago, Bareggio, Basiglio, Binasco, Bubbiano, Buccinasco, Calvignasco, Carpiano, Casarile, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cerro |
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Art. 4 - Ente gestore1. La gestione del parco è affidata alla Provincia di Milano che la esercita secondo le dispos |
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Art. 5 - Funzioni del Consiglio provinciale1. Spetta al Consiglio provinciale la nomina dei membri del Consiglio direttivo a norma dei successivi artt. 6 e 7. 2. Il Consiglio provinciale, su proposta del Consiglio direttivo, delibera inoltre: a) la proposta di regolamento del parco di cui al successivo art. 10; |
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Art. 6 - Composizione e durata del Consiglio direttivo1. Il Consiglio direttivo è composto dal presidente e da dieci membri, di cui due vicepresidenti. 2. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente della Provincia di Milano o dall'assessore delegato. 3. Fanno parte del Consiglio Direttivo: |
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Art. 7 - Procedure per la nomina del Consiglio direttivo1. Ai fini della designazione dei membri del Consiglio direttivo di cui al terzo comma lett. c) del precedente art. 6, il Presidente della Provincia convoca la riunione dell'assemblea dei sindaci dei Comuni facenti parte del parco, o loro delegati, da tenersi entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio provinciale. 2. Le candidature concernenti i membri del Consiglio direttivo di cui al terzo comma lett. d) del precedente art. 6 sono trasmesse alla |
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Art. 8 - Funzioni del Consiglio direttivo1. Il Consiglio direttivo assume tutti gli atti di amministrazione concernenti la gestione del parco. |
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Art. 9 - Funzioni del Presidente del Consiglio direttivo1. Il presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e cura l'attuazione delle deliberazioni de |
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Art. 10 - Regolamento del parco1. Il Consiglio direttivo, entro 90 giorni dalla sua costituzione, trasmette la proposta di regolamento del parco al Consiglio provinciale che lo adotta nei successivi 30 giorni e lo trasmette alla Giunta regionale che lo approva entro i successivi 60 giorni apportandovi eventuali modifiche. 2. Il regolamento disciplina in particolare: a) l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio provinciale per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 5; |
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Art. 12 - Partecipazione sociale1. L'ente gestore assicura l'informazione e la partecipazione delle organizzazioni degli agricoltori, delle forze economiche e sindacali, de |
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Art. 14 - Pubblicità degli atti1. Fermo restando quanto stabilito da altre Leggi Regionali e nazionali i provvedimenti assunti per l |
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Art. 15 - Rapporto di gestione1. L'ente gestore del parco predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal 1991, il rapporto di gestione relativo al precedente esercizio diretto a valutare, con particolare riferimento all'attuazione de |
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Art. 16 - Gestione degli interventi di interesse sovracomunale1. Nell'ambito degli strumenti di pianificazione, gestione e regolamentari del parco e ferme restando le competenze comunali, l'ente gestore, d'intesa e con l'eventuale concorso dei Comuni interessati, può provvedere alla progettazione, realizzazione e gestione di interventi di interesse sovracomunale per il conseguimento delle finalità del parco, nei seguenti settori: a) recupero dei centri storici e nucl |
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Art. 17 - Strumenti di pianificazione1. Le finalità del parco sono perseguite attraverso una politica di piano assunta come metodo di intervento. |
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Art. 18 - Piano territoriale di coordinamento del parco1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dall'ente gestore entro due ann |
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Art. 19 - Piano di settore agricolo1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore del parco approva il «piano di settore agricolo» ai sensi dell'art. 20 primo e secondo comma della L.R. 30 novembre 1983, n. 86. 2. Il piano di settore agricolo, tenuto conto delle disposizioni statali e comunitarie in materia, individua criteri operativi e tecniche agronomiche per ottenere: a) produzioni zootecniche, cerealicole, ortofrutticole, di alta qualità al fine di competere sul mercato e avere redditi equi per i produttori agricoli; b) la protezione dall'inquinamento dei suoli, delle acque superficiali |
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Art. 20 - Norme generali di salvaguardia1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti, da altre leggi regionali e statali, con particolare riferimento alla normativa in materia di difesa dell'ambiente, nonché dalle deliberazioni istitutive delle riserve naturali, fino alla data di pubblicazione della proposta di piano territoriale e comunque per non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge, all'interno del perimetro del parco si applicano le norme di salvaguardia di cui ai successivi commi. 2. Rimangono altresì salve le norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, per quanto riguarda le previsioni di aree a destinazione pubblica finalizzata a: a) gioco, sport, pratica e spettacolo sportivo; b) attività e servizi collettivi; c) servizi speciali. A tal uopo, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le categorie di opere rientranti nei «servizi speciali». 3. Lungo le sponde dei canali Naviglio pavese, Naviglio grande e Naviglio martesana, fatti salvi gli interventi di cui alle lett. b), c) e d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 concernente «Norme per l'edilizia residenziale», è vietata ogni forma di nuova edificazione, nonché l'esecuzione di nuove opere di urbanizzazione, escluse le piste ciclo-pedonali, per una fascia di profondità del limite del demanio di metri 100. 4. I programmi e i progetti attinenti alla realizzazione della rete della viabilità extraurbana e della rete dei trasporti sovracomunali, nonché alla costruzione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e di impianti e servizi tecnologici a carattere sovracomunale o comunale, anche di iniziativa dei singoli Comuni, sono soggetti all'espressione di un parere dell'ente gestore in ordine alla coerenza con le finalità del parco. |
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Art. 21 - Procedura di compatibilità ambientale1. La procedura di compatibilità ambientale è finalizzata a tutelare, anche mediante la partecipazione dei cittadini alle decisioni che riguardano il loro ambiente, la salute dei cittadini e le loro condizioni di vita, le risorse naturali, il paesaggio e il patrimonio culturale, nonché ad assicurare una efficace tutela dell'attività agricola. 2. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale in materia di impatto ambientale, per le opere di competenza regionale, ai fini della espressione del parere previsto dal quarto comma del precedente art. 20, i progetti delle opere di interesse sovraccomunale ivi previste, che non siano soggette a valutazione di compatibilità o impatto ambientale a norma della legislazione vigente, sono accompagnati da una relazione di compatibilità ambientale per la parte insistente sul territorio del parco. 3. La relazione di compatibilità am |
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Art. 23 - Norma transitoria1. Fino alla nomina e all'insediamento del Consiglio direttivo, di cui al precedente art. 6, tutte le funzioni attribuite dalla presente legge al Consiglio direttivo stesso ovvero all'ente gestore del parco sono esercitate dalla Giunta provinciale di |
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Allegato - CartografiaOmissis |
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