1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti o da altre leggi regionali, all'interno del perimetro del parco, fino alla data di pubblicazione della proposta del piano territoriale e comunque per non oltre un anno dall'entrata in vigore della legge regionale 19 settembre 1988, n. 54 N4, si applicano le norme di salvaguardia di cui ai successivi commi.
2. Nelle zone agricole è consentita la costruzione delle sole strutture edilizie strettamente pertinenti la conduzione di fondi agricoli, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 7 giugno 1980, n. 93, limitatamente ad imprese agricole che abbiano le seguenti caratteristiche:
- imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;
- imprese dedite ad allevamento di bovini, equini e ovini, ovvero ad allevamenti avicoli o cunicoli che dispongano per l'attività di al