1. Alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 R (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) alla prima riga del comma 1 dell'articolo 31 la parola "naturale" è sostituita dalla parola "regionale";
b) dopo l'articolo 34 è inserita la seguente Sezione I bis:
"SEZIONE I bis - PARCO NATURALE DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE
Art. 34 bis - (Istituzione e finalità del Parco naturale)
1. Il Parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, istituito ai sensi dell'articolo 16 ter della l.r. 86/1983, con legge regionale recante "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate", si propone le seguenti finalità:
a) tutelare la biodiversità del territorio, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell'area;
b) mantenere e migliorare la presenza delle attività forestali ed agricole tradizionali del territorio mediante la migliore integrazione delle funzioni ecologiche, produttive e protettive del bosco e dei coltivi;
c) conservare i valori paesaggistici del territorio e delle attività tradizionali di utilizzo delle proprietà rurali;
d) promuovere e organizzare la fruizione dell'area ai fini didattici, scientifici, culturali, sociali e ricreativi;
e) difendere e migliorare gli equilibri idrogeologici-forestali;