1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti, all'interno del perimetro del parco, fino alla data di pubblicazione della proposta del piano territoriale e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, si applicano le norme di salvaguardia di cui ai successivi commi.
2. Nelle zone agricole è consentita la costruzione delle sole strutture edilizie strettamente pertinenti la conduzione di fondi agricoli, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 7 giugno 1980, n. 93, limitatamente ad imprese agricole che abbiano le seguenti caratteristiche;
- imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;
- imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, ovvero ad allevamenti avicoli o cunicoli che dispongano per l'attività di allevamento di