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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 29/04/2011, n. 7
L. R. Lombardia 29/04/2011, n. 7
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[Premessa] |
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Art. 1 - (Istituzione del Parco naturale delle Groane)1. È istituito il Parco naturale delle Groane, ai sensi dell’articolo 16 ter della legge |
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Art. 2 - (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del Parco naturale delle Groane e ampliamento dei confini del Parco regionale)1. Alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 R (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) sono apportate le seguenti integrazioni: a) l’articolo 11 è abrogato; b) dopo l’articolo 12 è inserito il seguente: “Art. 12 bis - (Disposizioni relative all’ampliamento dei confini del parco regionale) 1. Nelle aree oggetto di ampliamento, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dal consorzio entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del Parco naturale delle Groane e ampliamento dei confini del Parco regionale” ed è approvata secondo le modalità di cui all’articolo 19 della l.r. 86/1983. 2. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dallo strumento urbanistico vigente, nelle aree di cui al comma 1, fino alla data di adozione della proposta di piano territoriale e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del Parco naturale delle Groane e ampliamento dei confini del Parco regionale”, non sono consentiti: a) l’apertura di nuove cave; b) l’alterazione e la distruzione di zone umide; c) la costituzione di depositi permanenti o temporanei di rifiuti o materiali dismessi; d) l’abbandono di rifiuti; e) l’ammasso anche a carattere temporaneo di materiali di qualsiasi natura all’esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi; f) la captazione o deviazione di acque o attuazione di interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque; g) la chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico, di strade vicinali o consortili, di strade poderali o capezzagne, salvo autorizzazione dell’ente gestore; h) la trasformazione d’uso dei terreni boscati; i) l’eliminazione delle siepi boscate; j) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non nelle aree di pertinenza delle abitazioni e degli insediamenti produttivi o per la tutela di beni di elevato valore economico o ambientale; non possono comunque essere realizzate recinzioni cieche o in elementi prefabbricati in calcestruzzo e simili; |
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Art. 3 - (Planimetria)1. I confini del parco regionale e del Parco naturale delle Groane sono individuati nella planimetria |
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Cartografie allegateomissis |
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