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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 30/11/1983, n. 86
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- L.R. 20/12/2002, n. 32
- L.R. 22/07/2002, n. 15
- L.R. 28/02/2000, n. 11
- L.R. 08/11/1996, n. 32
- L.R. 22/01/1990, n. 5
- L.R. 14/12/1987, n. 42
- L.R. 23/04/1985, n. 41
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TITOLO I - PIANO GENERALE DELLE AREE REGIONALI PROTETTE |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - (Regimi di tutela delle aree protette)1. Ai fini della conservazione, del recupero e della valorizzazione dei beni naturali e ambientali del territorio della Lombardia, tenuto conto degli interessi locali in materia di sviluppo economico e sociale, in attuazione dei principi costituzionali e statutari, la regione, anche in collaborazione con gli enti locali e coordinandone gli interventi definisce con la presente legge il piano generale delle aree regionali protette di interesse naturale ed ambientale; le a |
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Art. 2 - (Individuazione delle aree protette)1. Le aree protette dal piano regionale sono individuate e classificate dall'allegato A della presente legge, che ne costituisce par |
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Art. 3 - (Strumenti di programmazione economico - finanziaria)1. Al fine di favorire l'attuazione degli interventi di protezione ambientale e naturale e di incentivare le iniziative dei comuni compresi nel territorio delle riserve e dei parchi di interesse regionale, agli interventi da effettuare in tali aree, fatte salve le eventuali priorità stabilite dalla legislazione statale di settore, è riconosciuta la priorità nella concessione dei contributi regionali previsti dalla legislazione vigente nei settori dell'agricoltura, della forestazione, della difesa dei boschi dagli incendi, della difesa idrogeologica del suolo, dell'inquinamento dell'aria e dell'acqua, della tutela dell'equilibrio e del ripopolamento faunistico, del recupero dei centri storici e dei nuclei urbani di antica forma |
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Art. 3-bis - (Piano regionale delle aree protette)1. Il piano regionale delle aree protette (PRAP) costituisce atto fondamentale di indirizzo per la gestione e la pianificazione tecnico-finanziaria, nonché atto di orientamento della pianificazione e gestione degli enti gestori delle aree protette. |
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Art. 3-ter - (Rete ecologica regionale)1. La Rete ecologica regionale (RER) è cos |
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Art. 4 - (Difesa, gestione e sviluppo dei boschi e della vegetazione naturale e seminaturale)1. I boschi delle aree protette di cui all'articolo 1 sono disciplinati dalla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e dal presente articolo. I popolamenti arborei, arbustivi ed erbacei naturali e seminaturali, che non costituiscono bosco ai sensi dell'articolo 42 della l.r. 31/2008, sono disciplinati e tutelati in forma coordinata ed integrata. N39 2. I boschi e le strutture minori di vegetazione naturale e seminaturale delle aree protette sono difesi, gestiti e sviluppati per le loro funzioni ecologiche, paesaggistiche, di difesa idrogeologica, sociali e produttive ed a tal fine: a) sono collegati tra loro e con le superfici di verde urbano, secondo i principi e le tecniche delle reti ecologiche; è favorita la presenza e la diffusione delle specie autoctone ed è arricchita la composizione fl |
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Art. 5-bis - (Clausola valutativa)1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenu |
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Capo II - Strumenti organizzativi e promozionali |
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Art. 6 - (Organismi di partecipazione) |
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Art. 8 - (Comitati di proposta)1. Per ciascuna delle aree protette di cui all'allegato A, nelle quali è prevista l'istituzione di un parco naturale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è costituito, ove non sia stata ancora approvata dal Consiglio regionale la legge istitutiva del |
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Art. 9 - (Valorizzazione ambientale e promozione culturale)1. La Giunta regionale promuove e coordina le iniziative volte al riconoscimento dei valori ambientali e alla conoscenza dell'ambiente naturale, ai fini della sua tutela, gestione e fruizione; in particolare promuove studi per: a) il censimento del patrimonio naturale e ambientale; |
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Art. 10 - (Formazione professionale e istruzione)1. Nei programmi regionali di formazione professionale di cui all'art. 64 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95 e successive modificazioni e integrazioni sono previsti corsi di formazione e aggiornamento del personale addetto alla gestione dei parchi e delle r |
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TITOLO II - REGIME DELLE AREE REGIONALI PROTETTE |
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Capo I - Regime delle riserve naturali |
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Art. 11 - (Classificazione delle riserve naturali)1. Le riserve naturali sono classificate, in relazione al rispettivo regime di protezione, nelle seguenti categorie: a) riserve naturali integrali, istituite con lo scopo di proteggere e conservare integralmente e globalmente la natura e l'ambiente e nelle quali è vietata ogni attività diversa dalla ricerca scientifica e dalle relative |
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Art. 12 - (Procedura per l'istituzione e delimitazione delle riserve naturali)1. Le riserve naturali di interesse regionale sono istituite, anche al di fuori delle aree individuate nell'allegato A alla presente legge, con deliberazione del Consiglio regionale “previa consultazione delle province, delle comunità montane e dei comuni interessati, ai sensi dall’articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 394/1991” N43; a tal fine la Giunta regi |
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Art. 13 - (Gestione delle riserve naturali)1. La gestione delle riserve è affidata alla provincia o alla comunità montana o ai comuni, singoli o associati, competenti per territorio, ovvero a “un ente di diritto pubblico, disciplinato ai sensi degli articoli 22, 22-bis, 22-ter e 22-quater”. N21 1-bis. Sulla base delle caratteristiche territoriali, ambientali, di conservazione e di complessità gestionale, la Giunta regionale, per le riserve naturali di cui all’articolo 8, comma 5, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale)) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi), ha facoltà, con propria deliberazione, di designare il direttore dell’ente gestore, dandon |
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Art. 14 - (Piano della riserva naturale)1. Per ciascuna riserva naturale è formato un piano la cui approvazione spetta alla Giunta regionale, che: a) determina le opere necessarie a migliorare la qualità dell’ambiente e a tutelare la biodiversità, evidenziando le aree particolarmente meritevoli dal punto di vista naturalistico da sottoporre a maggior tutela e le azioni necessarie alla conservazione e al ripristino ambientale; b) regolamenta le attività antropiche consentite; c) individua eventuali attività antropiche non coerenti con gli obiettivi di conservazione, prescrivendone la cessazione o prevedendo, ove possibile, misure di compatibilizzazione; |
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Art. 14-bis - (Procedure per l’approvazione dei piani delle riserve naturali)1. Il provvedimento di adozione del piano della riserva e delle relative varianti è pubblicato a cura del gestore della riserva negli albi pretori dei comuni e delle province interessate per trenta giorni consecutivi, dandone ulteriore avviso sul BURL, sul sito istituzionale della Regione e su almeno due quotidiani |
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Art. 15 - (Norme di salvaguardia)1. La proposta istitutiva della riserva stabilisce, motivandoli in relazione alla situazione dell'area interessata, quali fra i divieti di cui al successivo comma si applichino nella riserva e nella relativa area di rispetto a far tempo dalla notifica della proposta medesima ai comuni interessati, fino all'entrata in vigore della deliberazione istitutiva, e comunque per non oltre due anni. N3 2. I divieti sono stabiliti in relazione alle caratteristiche di ciascuna riserva, specificandoli tra i seguenti: |
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Capo II - Regime dei parchi regionali |
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Art. 16 - (Classificazione dei parchi regionali)1. I parchi regionali sono classificati, in allegato A, lettera a) della presente legge, in relazione alle specifiche finalità, conseguenti ai rispettivi caratteri ambientali e territoriali, in una o più delle seguenti categorie: a) parchi fluviali, istituiti per tutelare gli ambienti rivieraschi dei principali corsi d'acqua della regione nei loro tratti planiziali e pedemontani, con speci |
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Art. 16-bis - (Istituzione dei parchi regionali) |
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Art. 16-ter - (Individuazione dei parchi naturali)1. "Previa consultazione dei comuni, delle comunità montane e delle pr |
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Art. 17 - (Strumento di pianificazione del parco)1. Per ogni parco regionale “viene formato” N34: a) un piano territoriale di coordinamento, avente effetti di piano paesistico coordinato, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 con i contenuti paesistici del piano territoriale di coordinamento provinciale; tale piano, in attuazione dell'articolo 25 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) reca, in apposita sua parte, avente altresì effetti di piano territoriale regionale, le previsioni di cui all'articolo 16-ter, comma 2, per le zone di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), qualora individuate nell'ambito del parco regionale; |
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Art. 18 - (Rapporti con altri strumenti di pianificazione territoriale)1. Le previsioni contenute in piani territoriali di coordinamento comprensoriale, ove formati, o in piani urbanistici delle Comunità montane, che riguardino aree comprese nei parchi regionali, debbono essere adeguate alle esigenze di rispetto delle finalità del Parco, e demandano al piano territoriale del Parco, nell'ambito degli indirizzi generali da essi definiti, la disciplina del territorio che vi è compreso per gli aspetti previsti dal precedente art. 17. N114 2. Sui piani territoriali di coordinamento comprensoriale e sui piani urbanistici delle Comunità montane e sulle relative modifiche, che interessino aree comprese nei parchi regionali di interesse regionale, deve essere acquisito, prima della loro adozione, il parere dell'ente che gestisce il Parco. N114 3. Il piano del parco può individuare zone riservate ad autonome scelte di pianificazione comunale; per queste zone il piano detta orientamenti e criteri generali per il coordinamento delle previsioni dei singoli strumenti urbanistici. 4. Le previsioni urbanistiche del piano del parco sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urba |
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Art. 19 - (Procedure per l'approvazione dei piani dei parchi regionali)1. Il provvedimento di adozione del piano territoriale di coordinamento o delle relative varianti è pubblicato, a cura dell’ente gestore, negli albi pretori dei comuni e della Città metropolitana o della provincia territorialmente interessata per trenta giorni consecutivi, dandone ulteriore avviso sul BURL e su almeno due quotidiani con l’indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi elaborati; chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i successivi sessanta giorni. Ferma restando la disciplina statale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di incidenza, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni di cui al primo periodo, nell’ambito dell’ente gestore del parco l’autorità competent |
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Art. 19-bis - (Piano del parco naturale) |
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Art. 20 - (Piani di settore e regolamenti dei parchi regionali)1. Il piano territoriale di coordinamento del parco può prevedere la formazione di regolamenti che disciplinano l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determinano la localizzazione e g |
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Art. 21 - (Compiti dell'ente gestore)1. L'ente gestore del parco: a) adotta la proposta del piano territoriale N65, approva i piani attuativi di settore ed i regolamenti d'uso del parco; b) esprime parere, nei casi previsti dalla legge, agli organi della Regione ed agli enti locali su provvedimenti che riguardino il territorio del parco; c) promuove l'acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree individuate nel piano territoriale come necessarie al conseguimento delle finalità del parco; |
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Art. 22-bis - (Istituzione e organizzazione degli enti. Approvazione dello statuto)1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva del parco regionale, il Presidente della Giunta regionale o l’assessore regionale competente in materia di aree protette, se delegato, convoca in conferenza gli enti locali individuati nella legge istitutiva, per la predisposizione dello statuto. |
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Art. 22-ter - (Organizzazione degli enti parco)1. Sono organi dell’ente: a) il presidente; b) il consiglio di gestione; c) la comunità del parco; d) il revisore dei conti. 2. Il presidente, il consiglio di gestione e il revisore dei conti restano in carica per cinque anni. 3. Il presidente, eletto dalla comunità del parco, è il rappresentante legale del parco, convoca e presiede il consiglio e la comunità del parco, stabilendo l’ordine del giorno e dirigendone i lavori; conferisce, inoltre, sentito il consiglio di gestione, l’incarico al direttore e vigila sull’esecuzione delle deliberazioni del consiglio di gestione e della comunità del parco. 4. "Il consiglio di gestione è composto dal presidente e da due o quattro membri, uno dei quali nominato dalla Giunta regionale; i restanti membri sono eletti dalla comunità del parco. I componenti del consiglio di gestione sono scelti tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del terri |
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Art. 22-quater - (Direttore, personale e supporto tecnico-scientifico) |
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Art. 23 - (Coordinamento fra parchi contigui)1. Al fine di coordinare l'elaborazione dei piani e la programmazione e l'attuazione degli interventi nei parchi regionali i cui amb |
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Capo III - Regime dei monumenti naturali e delle zone di rilevanza ambientale |
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Art. 24 - (Monumenti naturali)1. I monumenti naturali sono individuati, anche al di fuori delle aree di cui all'allegato A della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i comuni, le comunità montane e le province interessate. 2. La relativa deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e ad essa è allegata la cartografia, in scala 1: 2000, qualora la tutela si estenda anche all'area circostante il monumento. 3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al precedente comma, |
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Art. 25 - (Zone di particolare rilevanza naturale e ambientale)1. Nelle zone di particolare rilevanza naturale e ambientale di cui alla lettera d) del primo comma del precedente art. 1, individuate nell'allegato A della presente legge, le Commissioni provinciali o consorziali per l'ambient |
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TITOLO II-bis - APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE EUROPEE HABITAT E UCCELLI |
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Art. 25-bis - (Rete Natura 2000)1. In attuazione degli obiettivi fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), il presente Titolo disciplina l’adozione delle misure di salvaguardia della biodiversità mediante la gestione della rete ecologica europea Natura 2000. 2. Ai fini del presente Titolo si intendono per siti: le zone di protezione speciale (ZPS), individuate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, i siti di importanza comunitaria (SIC), i proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) e le zone speciali di conservazione (ZSC), individuati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che costituiscono la Rete Natura 2000. 3. La Regione: a) concorre alla definizione della Rete Natura 2000 in ambito regionale, anche emanando indirizzi e misure generali di conservazione per la gestione, la conservazione e il monitoraggio dei siti, degli habitat e delle specie di interesse comunitario; b) provvede alla gestione della Rete Natura 2000 individuando, con deliberazione della Giunta, gli enti gestori dei siti e le procedure riguardanti la valutazione di incidenza di piani, programmi e interventi, nonché quelle per l’approvazione dei piani di gestione di cui all’articolo 4, comma 2, del d.P.R. 357/1997; c) effettua la valutazione di incidenza dei piani territoriali, urbanistici e di settore e dei programmi di livello regionale, provinciale e metropolitano, ad eccezione dei casi di cui al comma 6-bis del pres |
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TITOLO III - SANZIONI AMMINISTRATIVE |
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Art. 26 - (Vigilanza)1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente nei parchi, nelle riserve e nei monumenti naturali, è esercitata dagli enti che gestiscono le rispettive aree protette, tramite il proprio personale a ciò preposto. “Nei siti di Rete Natura 2000 la vigilanza è esercitata dai rispettivi enti g |
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Art. 27 - (Sanzioni amministrative)1. Sono perseguite con le sanzioni amministrative di cui al successivo comma, le violazioni ai divieti ed alle prescrizioni obbligatorie stabiliti: a) dai provvedimenti istitutivi delle singole aree protette e dai relativi provvedimenti di attuazione; |
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Art. 28 - (Danno ambientale con possibilità di ripristino)1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale con possibilità di ripristino, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio e il triplo del profitto derivante dalla trasgressione e comunque non inferiore a L. 1.000.000. Il profitto si determina con riferimen |
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Art. 29 - (Danno ambientale senza possibilità di ripristino)1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale senza possibilità di ripristino, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa fra il triplo e il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione e c |
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Art. 30 - (Danno ambientale di minima entità)1. In caso di violazioni che comportino danno ambientale di minima entità, per il quale non si ritenga opportuna l'ingiunzione di r |
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Art. 31 - (Competenza per l'irrogazione delle sanzioni)1. La competenza all'irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti artt. 27, 28, 29 e 30, spetta, limitatamente alle violazioni commesse nelle aree protette ai sensi della presente legge: a) nei parchi regionali, all'ente gestore del parco; |
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TITOLO IV - ALTRE DISPOSIZIONI E NORME FINANZIARIE |
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Art. 33 - (Interventi sostitutivi e scioglimento degli organi)1. In caso di imminente pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale nei parchi, nelle riserve e nei monumenti naturali e di inerzia dell'ente competente, la Giunta regionale adotta, anche in via sostitutiva, i provvedi |
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Art. 34 - (Parchi locali di interesse sovracomunale)1. I parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) sono aree comprendenti strutture naturali ed eventualmente aree verdi periurbane, anche in connessione con parchi regionali, riserve e monumenti naturali, di interesse sovracomunale per il loro valore naturale, paesistico e storico-culturale, anche in relazione alla posizione e al potenziale di sviluppo in contesti paesisticamente impoveriti, urbanizzati o degradati. I PLIS non possono essere individuati all’interno dei parchi naturali o regionali e delle riserve naturali. |
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Art. 35 - (Norme per la provincia di Sondrio)1. Per il territorio della provincia di Sondrio, eventuali proposte di modifiche al piano delle aree protette di cui al precedente a |
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Art. 36 - (Riserve naturali locali istituite ex L.R. 17 dicembre1973, n. 58)1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono classificate come riserve naturali di interesse regionale le seguenti riserve naturali locali, istituite ai sensi della L.R. 17 dicembre 1973, n. 58: |
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Art. 37 - (Biotopi, e geotopi individuati ex L.R. 27 luglio 1977 n. 33)1. I biotopi e geotopi già individuati con deliberazione del Consiglio regionale ai sensi del titolo II della L.R. 27 luglio 1977, n. 33 |
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Art. 38 - (Parchi locali di interesse sovracomunale già costituiti) |
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Art. 38-bis - (Disposizioni transitorie sui parchi di cintura metropolitana) |
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Art. 39 - (Termini per l'istituzione dei parchi naturali)1. Nell'ambito delle aree classificate a parco naturale di cui al precedente art. 1, lett. a), la Regione istituisce i singoli parchi con legge regionale ai sensi del precedente |
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Art. 40 - Art. 41 - Omissis
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Art. 41-bis - (Contributo annuale) |
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Art. 43 - (Norma di raccordo)1. Restano ferme le disposizioni di cui alla L.R. 22 marzo 1980, n. 33 per quanto riguarda il parco naturale della Valle del Ticino. |
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Allegato A - Omissis
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