Articolo modificato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 25/03/2021, n. 3 e, successivamente, abrogato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 13/12/2022, n. 29, così recitava

"Art. 168 - (Rapporto di gestione)

1. L'ente gestore del parco predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal 1991, il rapporto di gestione relativo al precedente esercizio diretto a valutare, con particolare riferimento all'attuazione del piano di gestione di cui all’articolo17 della l.r. 86/1983:

a) i risultati conseguiti in termini fisici e finanziari, relativi alle leggi e agli interventi gestiti, evidenziando fattori positivi e negativi che ne hanno condizionato l'efficacia e l'efficienza;

b) l'attività amministrativa svolta, le risorse amministrative utilizzate e i costi sostenuti, anche in relazione ai progetti elaborati.

2. Abrogato".

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