N15 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 41, comma 2, della L.R. 01/02/2012, n. 1; dall'art. 15, comma 1, della L.R. 09/06/2020, n. 13 e, successivamente, abrogato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 13/12/2022, n. 29, così recitava:

"Art. 161 - (Procedure per la nomina del consiglio direttivo)

1. Ai fini della designazione dei membri del consiglio direttivo di cui al terzo comma, lett. c) dell'articolo 160, il sindaco metropolitano convoca la riunione dell'assemblea dei sindaci dei comuni facenti parte del parco, o loro delegati, da tenersi entro quarantacinque giorni dall'insediamento del consiglio metropolitano.

2. Le candidature concernenti i membri del consiglio direttivo di cui al terzo comma, lett. d) dell'articolo 160 e la nomina di cui alla lett. d-bis) del medesimo comma sono trasmesse al sindaco metropolitano dalle organizzazioni e dalle associazioni di cui all'articolo 165, nonché dalla Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dall'insediamento del consiglio metropolitano.

3. Nei trenta giorni successivi al termine di cui ai commi precedenti il consiglio metropolitano provvede alla nomina di tutti i membri del consiglio direttivo con esclusione del membro nominato dalla Giunta regionale.

4. In caso di cessazione dalla carica del sindaco metropolitano o dei consiglieri metropolitani, il consiglio metropolitano provvede alla sostituzione degli stessi all'interno del consiglio direttivo entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza.

5. In caso di cessazione dall'incarico dei membri di cui al terzo comma, lett. c), e d), dell'articolo 160 si provvede mediante surroga del primo dei non eletti; in carenza di soggetti surrogabili, l'assemblea di cui al comma 1 e il consiglio metropolitano provvedono, rispettivamente, alle sostituzioni di loro competenza.

5-bis. In caso di cessazione dell'incarico del membro di cui alla lett. d-bis) del comma 3 dell'articolo 160, la Giunta regionale provvede a una nuova nomina entro i successivi sessanta giorni.

6. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di metà più uno dei membri, compreso il presidente, si procede entro i sessanta giorni successivi al rinnovo dell'intero consiglio direttivo con l'osservanza delle modalità di cui ai commi 1, 2 e 3.

7. Abrogato."

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