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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 02/02/2010, n. 6
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- L.R. 30/03/2016, n. 8
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- L.R. 24/09/2015, n. 25
- L.R. 24/09/2015, n. 24
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- L.R. 06/05/2015, n. 11
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- L.R. 19/12/2014, n. 34
- L.R. 03/04/2014, n. 14
- L.R. 21/10/2013, n. 8
- L.R. 27/06/2013, n. 4
- L.R. 18/04/2012, n. 7
- L.R. 27/02/2012, n. 3
- L.R. 22/11/2011, n. 19
- L.R. 21/02/2011, n. 3
- Avviso di rettifica in B.U. 12.2.2010, n. 6 Suppl. Ord. n. 2
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TITOLO I - OGGETTO DEL TESTO UNICO |
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Art. 1 - (Oggetto)1. |
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TITOLO II - DISCIPLINA DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ COMMERCIALI |
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CAPO I - Commercio al dettaglio |
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SEZIONE I - Commercio in sede fissa |
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Art. 2 (Finalità)1. La Regione disciplina l’attività di commercio al dettaglio perseguendo le seguenti finalità: a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri “la qualità dei servizi da rendere ai consumatori e la qualità della vita della popolazione, nonché la migliore produttività del sistema”; N27 |
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Art. 3 - (Ambiti territoriali)1. Ai fini della programmazione della rete distributiva il territorio della Regione Lombardia è suddiviso in ambiti territoriali, tenendo |
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Art. 4 - (Programmazione regionale)1. “Il Consiglio regionale al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 2, su proposta della Giunta regionale, approva, garantendo il giusto bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale quali l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sicurezza stradale, la sanità pubblica, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, la lotta alla frode, la tutela dell’ambiente e dell’ambiente urbano incluso l’assetto territoriale in ambito urbano e rurale, la sostenibilità ambientale, sociale e di vivibilità, la conservazione del patrimonio storico ed artistico, la politica sociale e la politica culturale, i seguenti atti:” N27 a) il programma pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale; b) gli indirizzi generali per la p |
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Art. 4-bis - (Programmazione comunale)1. Al fine di migliorare la funzionalità e la produttività del sistema dei servizi concernenti le attività commerciali, nonché consentire uno sviluppo sostenibile, i comuni, valutate le caratteristiche della distribuzione commerciale ed in coerenza con gli indirizzi regionali di cui all’articolo 4, adottano, sentite le associazioni dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, un atto di programmazione, avente durata quadriennale, che disciplina le modalità di applicazione, con riguardo alle zone da sottoporre a tutela, dei criteri qualitativi individuati dalla programmazione regionale in riferimento all’insediamento delle nuove attività commerciali, ivi comprese quelle che somministrano alimenti e bevande, “e che sono autorizzate all’installazione di apparecchi per il gioco lecito o che sono destinate a sala da gioco,” N40 nonché quelle che vendono direttamente, in locali adiacenti a quelli di produzione, gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato di cui alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell’azienda), tenendo conto delle diverse caratteristiche del proprio territorio e della differente incidenza degli esercizi secondo il settore e la |
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Art. 5 - (Distretti del commercio) |
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Art. 5-bis - (Correlazione tra il procedimento commerciale e quello edilizio per le medie strutture di vendita) |
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Art. 6 - (Autorizzazioni per le grandi strutture di vendita)1. L’apertura, l’ampliamento ed il trasferimento di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, a seguito della conferenza di servizi di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). 2. Le domande sono valutate in ordine cronologico e, tra domande concorrenti, la priorità è attribuita a quelle che richiedono minore superficie di vendita di nuova previsione. La precedenza o la concorrenza tra le domande è accertata su base regionale in relazione al mese di calendario in cui risultano pervenute alla Regione. 3. Costituiscono elementi essenziali della domanda: a) le dichiarazioni di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del d.lgs. 114/1998; b) la relazione illustrativa concernente la conformità e la compatibilità dell’insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e con i criteri regionali di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, nonché con le disposizioni della presente sezione; c) la valutazione dell’impatto occupazionale netto; d) lo studio dell’impatto sulla rete commerciale esistente e del contesto sociale; e) lo studio dell’impatto territoriale ed ambientale, fatto comunque salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di valutazione di impatto ambientale. 4. La trasmissione della copia della domanda da parte del comune alla provincia ed alla Regione è condizione di validità della prima riunione della conferenza di servizi. 5. La conferenza di servizi è indetta dal comune e la prima riunione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla presentazione della domanda, previ accordi con la Regione e la provincia; la conferenza di |
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Art. 6-bis - (Sostenibilità delle grandi strutture di vendita)1. La Giunta regionale definisce linee guida relative alle misure e alle contribuzioni finanziarie di cui al programma pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale e alle relative modalità attuative finalizzate ad assicurare la sostenibilità socio-economica, territoriale e ambientale degli insediamenti di grandi strutture di vendita. |
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Art. 6-ter - (Utilizzo di energie sostenibili nelle medie e grandi strutture di vendita)1. La G |
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Art. 6-quater - (Azioni di riduzione dei rifiuti attuate nelle medie e grandi strutture di vendita) |
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Art. 7 - (Autorizzazioni di grandi strutture di vendita non attivate)1. L’autorizzazione all’apertura o alla modificazione di |
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Art. 8 - (Subingresso)1. Il subentrante per causa di morte in una attività commerciale può svolgere l’attività del dante causa qualora non si trovi in una delle condizioni previste |
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Art. 10 - (Procedure telematiche)1. |
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Art. 11 - (Formazione professionale e imprenditoriale)1. Le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui “all’art |
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Art. 12 - (Centri di assistenza tecnica alle imprese)1. Al fine di sviluppare processi di ammodernamento della rete distributiva commerciale, in applicazione dell’articolo 23 del d.lgs. 114/1998, la Regione autorizza, secondo le modalità di cui al presente testo unico, l’attività dei centri di assistenza tecnica alle imprese costituit |
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Art. 13 - (Centri di assistenza tecnica alle imprese)1. "La segnalazione certificata di inizio attività" N45 |
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Art. 14 - (Finanziamenti per le attività dei centri di assistenza tecnica alle imprese)1. Le attività svolte dai centri di assistenza sono finanziate con il fondo di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l’economia). |
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Art. 14-bis - (Disposizioni transitorie per grandi strutture di vendita)1. Al fine di aggiornare la programmazione regionale per lo sviluppo del settore commerciale, fino all’approvazione dei provvedimenti amministrativi di disciplina del settore commerciale relativi a criteri e modalità di valutazione delle grandi strutture di vendita di cui all’articolo 4, comma 4, e com |
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SEZIONE II - Vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici |
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Art. 15 - (Vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici)1. Per l’avvio della attività di vendita di prodotti al dettaglio di qualsiasi genere per mezzo di apparecchi automatici deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuo |
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SEZIONE III - Commercio su aree pubbliche |
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Art. 16 - (Ambito di applicazione e definizioni)1. La presente sezione disciplina l’esercizio del commercio su aree pubbliche nel rispetto della normativa europea e statale. 2. Ai fini della presente sezione si intendono per: a) commercio su aree pubbliche: l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte; b) aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gra |
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Art. 17 - (Funzioni regionali)1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce, con cadenza triennale, gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle aree mercatali N73 tenendo conto dell |
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Art. 18 - (Riconoscimento e valorizzazione delle fiere, delle sagre e dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche) |
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Art. 18-bis - (Calendario regionale delle fiere e delle sagre)1. La Giunta regionale pubblica il calendario regionale dell |
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Art. 18-ter - (Sagre)1. I comuni, sulla base di linee guida deliberate dalla Giunta regionale, predispongono un regolamento delle sagre con il quale definiscono: a) le modalità di svolgimento e la durata delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea; |
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Art. 19 - (Forme di consultazione delle parti sociali)1. Nei comuni con popolazione residente superiore ai 15.000 abitanti è istituita una commissione consultiva presieduta dallo stesso sindaco o da un suo delegato composta dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dai rappresentanti delle “associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche” N75 e dai rappresentanti del comune interessato. 1-bis. Nei comuni di cui al comma 1 che sono suddivisi in municipalità o zone di decentramento amministrativo, è istituita una commissione consultiva per ogni zona o municipalità. N78 1-ter. Nelle unioni di comuni che abbiano popolazione residente |
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Art. 20 - (Requisiti per lo svolgimento dell’attività)1. Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione coloro che: a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella prepar |
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Art. 21 - (Modalità di esercizio dell’attività)1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto con le seguenti modalità: a) su posteggi dati in concessione per un periodo stabilito dal comune, compreso tra i nove e i dodici anni, tenuto conto dell’investimento effettuato; b) su qualsiasi altra area purché in forma itinerante. N145 2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie. È fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell’arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza, fatti salvi i comuni montani come classificati dalla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) e successivi provvedimenti attuativi, che possono disciplinare la materia sulla base delle proprie esigenze. Chiunque violi i divieti di cui al presente comma è punito con la sanzione di cui all’articolo 27, comma 6-bis. N146 |
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Art. 22 - (Condizioni e limiti all’esercizio dell’attività)1. L’attività del commercio sulle aree pubbliche è subordinata al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal comune in conformità ai criteri ed agli indirizzi previsti dalla presente sezione e dalle disposizioni attuative di cui all’articolo 17. 2. Il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. 3. |
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Art. 23 - (Autorizzazioni su posteggi dati in concessione)1. L’autorizzazione su posteggi e la relativa concessione nei mercati e nelle fiere è rilasciata dal comune sede del posteggio previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente sezione per lo svolgimento dell’attività "e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1-bis"N131. N82 1-bis. La Giunta regionale, sentiti i comuni e le associazioni di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l), definisce con deliberazione da pubblicare nel BURL i criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggi nei mercati e nelle fiere, al fine di rendere omogenee sul territorio regionale le selezioni relative all'assegnazione dei suddetti posteggi.N132 2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, il comune provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione. |
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Art. 24 - (Autorizzazioni per il commercio in forma itinerante)1. L’autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività. N3 2. In caso di cambiamento dei dati anagrafici presenti sull’autorizzazione, l’operatore ne dà immediata comunicazione al comune che l’ha rilasciata, il quale provvede al suo aggiornamento. N82 |
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Art. 25 - (Subingresso e reintestazione dell’autorizzazione)1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda o di un ramo d’azienda per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell’autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell’attività sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20. 2. |
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Art. 26 - (Attività con il sistema del battitore)1. Gli operatori che esercitano l’attività con il sistema del battitore occupano i posteggi a loro riservati, a titolo di assegnazione, secondo un programma di turnazioni concordato con i comuni interessati. |
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Art. 27 - (Sospensione e revoca dell’autorizzazione. Sanzioni)1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni “di presenza sul posteggio o, per il commercio in forma itinerante, di esercizio dell’attività.” N125 2. Si considerano di particolare gravità: a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali; b) l’abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata; c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo. c-bis) |
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Art. 28 - (Affidamento per la gestione dei servizi mercatali) |
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SEZIONE III-bis - Altre tipologie di attività |
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Art. 29-bis - (Disciplina delle cessioni a fini solidaristici)1. La presente sezione disciplina le attività occasionali di cessione a fini solidaristici da parte di enti non commerciali di fiori, piante, frutti o altri generi, alimentari e non, effettuate sul suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico, aventi come scopo principale la beneficenza e il sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche e di ricerca. 2. Le amministrazioni comunali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della |
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Art. 29-ter - (Sanzioni) |
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Art. 29-quater - (Attività occasionali di vendita in manifestazioni temporanee organizzate da soggetti senza fini di lucro)1. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni per |
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SEZIONE IV - Esercizio abusivo del commercio su aree pubbliche |
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Art. 30 - (Finalità)1. |
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Art. 31 - (Occupazioni abusive)1. Le occupazioni con l’esposizione e la vendita o lo scambio delle merci in spazi e aree pubbliche e private di cui il comune abbia la disponibil |
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Art. 32 - (Comitato regionale consultivo sulle problematiche dell’abusivismo)1. Presso la Giunta regionale è costituito il Comitato regionale consultivo sulle problematiche dell’abusivismo composto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese del commercio, |
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Art. 33 - (Confisca)1. Nei casi in cui la Sezione III del Capo I, Titolo II prevede la confisca delle merci e delle attrezzature, l’agente o l’ufficiale accertatore procede al sequestro cautelare delle stesse e trasmette immediatamente il verbale di accertamento e il verbale di sequestro all’autorità competente, dandone copia al trasgressore. |
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CAPO II - Commercio all’ingrosso |
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Art. 34 - (Commercio nei mercati all’ingrosso)1. |
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Art. 37 - (Istituzione e gestione dei mercati all’ingrosso)1. L’iniziativa per l’istituzione dei mercati all’ingrosso dei prodotti di cui all’articolo 34 può essere assunta: a) dai comuni e dalle comunità montane; b) da consorzi costituiti fra enti locali territoriali; c) da consorzi, società e altre forme associative costituite tra enti locali territoriali e altri soggetti pubblici o privati. N127 |
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Art. 37-bis - (Ampliamento dei mercati all’ingrosso)1. I mercati al |
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Art. 38 - (Progettazione dei mercati all’ingrosso)1. I progetti tecnici relat |
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Art. 40 - (Compiti della commissione regionale per i mercati) |
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Art. 42 - (Regolamenti di mercato)1. Con regolamento comunale sono definite le disposizioni riguardanti: a) i criteri e le modalità per la concessione dei punti di vendita e le relative adiacenze e pertinenze; b |
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Art. 43 - (Commissione di mercato)1. Presso ciascun mercato è costituita una commissione, nominata dall’ente istitutore del mercato; essa è presieduta dal sindaco del comune ove ha sede il mercato, o da un suo delegato; o da uno dei sindaci, qualora si tratti di consorzio, ed è composta: a) da tre consiglieri comunali del comune ove ha sede il mercato dei quali uno per la minoranza, in caso di comune singolo; oppure da cinque consiglieri comunali dei quali almeno due per la minoranza; qualora l’ente gestore del mercato sia un consorzio i cinque consiglieri comunali, dei quali almeno due per la minoranza, rappresentano la maggioranza e la minoranza di tutti i comuni consorziati; |
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Art. 44 - (Compiti della commissione di mercato)1. La commissione di mercato ha il compito di: a) deliberare o ratificare i provvedimenti di cui all’articolo 60, comma 1, lettere d) ed e); |
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Art. 45 - (Direttore di mercato)1. |
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Art. 46 - (Servizio igienico-sanitario e annonario)1. Nei mercati all’ingrosso dei prodotti alimentari è istituito un servizio di vigilanza igienico-sanitaria e di controllo qualitativo, per l’accertamento della commestibilità e qualità dei prodotti e dell’idoneità delle strutture. |
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Art. 47 - (Rilevazioni statistiche e prezzi)1. Le rilevazioni statistiche da effettuare in conformità alle disposizioni dell’istituto centrale di statistica riguardano sia le quantità sia i prezzi di vendita dei prodotti contrattati in ogni mercato. 2. La rilevazione statistica delle quantità è basa |
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Art. 48 - (Servizi bancari e di tesoreria)1. |
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Art. 49 - (Facchinaggio)1. Le operazioni di facchinaggio e di trasporto all’interno del mercato pos |
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Art. 50 - (Canoni e tariffe)1. |
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Art. 51 - (Servizi ausiliari)1. L’ente gestore che provvede di regola direttamente a tutti i servizi svolti all’interno dell’area di mercato può affidare mediante procedura ad evidenza pubblica: |
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Art. 52 - (Venditori e compratori)1. Sono ammessi al mercato i seguenti operatori interessati alle negoziazioni: a) per le vendite: 1) i commercianti all’ingrosso, i commissionari, i mandatari e gli astatori; 2) le organizzazioni dei produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622 (Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli); |
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Art. 53 - (Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente)1. I produttori singoli od associati possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci ed agli stessi deve essere riservato un adeguato numero di punti di vendita. 2. I commercianti gro |
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Art. 54 - Assegnazione e revoca dei punti di vendita)1. I punti di vendita per attività a carattere continuativo sono assegnati, su domanda, dall’ente gestore, ai soggetti elencati nell’articolo 52, comma 1, lettera a). I punti di vendita a carattere occasionale sono invece assegnati, secondo le norme stabilite dal regolamento di mercato, dal direttore del mercato previo accertamento dei requisiti prescritti. 2. L’assegnazione del punto di vendita a |
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Art. 55 - (Cessazione delle assegnazioni)1. Le assegnazioni cessano: |
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Art. 56 - (Gestione dei punti di vendita)1. Il punto di vendita deve essere gestito dall’intestatario dell’assegnazione che può, previa autorizzazione del direttore, farsi rap |
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Art. 57 - (Vendita all’asta)1. La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica, fermo restando il disposto dell’articolo 52, comma 3. |
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Art. 58 - (Commercializzazione dei prodotti)1. Per la qualificazione, la calibrazione, le tolleranze, l’imballa |
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Art. 59 - (Vendite per conto)1. Ai commissionari ed ai mandatari che svolgono le rispettive attività secondo le norme di legge è consentita |
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Art. 60 - (Sanzioni disciplinari e amministrative)1. Le infrazioni alle disposizioni del presente capo e del regolamento di mercato comportano, salva ogni diversa azione civile o penale, sanzioni amministrative così graduate secondo la gravità dell’infrazione e la recidività: a) diffida verbale o scritta; |
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CAPO III - Somministrazione di alimenti e bevande |
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Art. 61 - (Finalità)1. Il presente capo disciplina l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa comunitaria, delle disposizioni legislative dello Stato e nel quadro delle competenze concorrenti, al fine di garantire: a) lo sviluppo e l’innovazione della rete dei pubblici esercizi i |
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Art. 62 - (Ambito di applicazione)1. Il presente capo si applica all’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande definita all’articolo 64, comma 1, lettera a), e inoltre all’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata: a) mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività; |
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Art. 63 - (Tipologia dell’attività)1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione. |
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Art. 64 - (Definizioni)1. Ai fini del presente capo si intende: a) per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli a |
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Art. 65 - (Requisiti morali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande)1. Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che: a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in |
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Art. 66 - (Requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande)1. L’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso, in capo al titolare dell’impresa individuale o suo delegato o, in caso di società, associazione od organismi collettivi al legale rappresentante, o ad altra persona preposta all’attività commerciale, di uno dei seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministra |
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Art. 67 - (Disposizioni per i cittadini dei Paesi non europei e dell’Unione europea)1. Il comune al quale viene richiesto il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande accerta il possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66 anche per il periodo di residenza in Italia dei: a) cittadini e delle società dei Paesi non appartenenti all’Unione europea (UE) che possono esercitare l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel rispetto delle normative internazionali e degli indirizzi di programmazione regionale. Nel caso di società l’accertamento dei requisiti di cui agli articoli 65 e |
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Art. 68 - (Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)1. La Giunta regionale, sentito il parere delle rappresentanze degli enti locali, delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale e sentita la commissione consiliare competente, definisce gli indirizzi di carattere generale sulla base dei quali i comuni stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 2. Gli indirizzi di cui al comma 1 “, avuto riguardo dei motivi imperativi d’interesse generale di cui all’articolo 4,” N28 contengono indicazioni per i comuni relative: a) al procedimento concerne |
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Art. 69 - (Funzioni autorizzatorie dei comuni)1. Il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente capo e degli atti connessi è di competenza del comune competente per territorio. 2. In coerenza con l’atto di programmazione di cui all’articolo 4-bis e gli indirizzi di cui all’articolo 68, i comuni stabiliscono, sentito il parere della commissione di cui all’articolo 78, i criteri relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni. N155 2-bis. Ferma restando l’esigenza di garantire sia l’interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività, nei criteri di cui al comma 2 i comuni, al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, adottano, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, provvedimenti di regolamentazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. Tale regolamentazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi ed indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all’apertura di nuovi esercizi di somministrazioni limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell’esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione. |
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Art. 70 - (Limitazioni all’esercizio dell’attività)1. La somministrazio |
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Art. 71 - (Ampliamento degli esercizi)1. |
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Art. 72 - (Attività temporanea di somministrazione)1. Lo svolgimento dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione delle sagre di cui all’articolo 16, co |
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Art. 73 - (Disposizioni per i distributori automatici)1. L’installazione d |
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Art. 74 - (Esercizio di attività accessorie)1. L’autorizzazione di cui all’articolo 69 |
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Art. 75 - (Subingresso)1. Il subingresso in proprietà o in gestione dell’attività è soggetto a comunicazione al comune in cui |
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Art. 76 - (Decadenza ed altri effetti sui titoli abilitativi)1. L’autorizzazione decade o, nei casi di attività soggette alla SCIA, l’attività si considera svolta in mancanza della medesima segnalazione nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti ipotesi: a) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, |
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Art. 77 - (Pubblicità dei prezzi)1. Il titolare dell’esercizio di somministrazione deve indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo. |
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Art. 78 - (Commissioni comunali)1. I comuni o le unioni di comuni istituiscono una commissione consultiva, presieduta da un rappresentante del comune, composta da rappresentanti delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle associazi |
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Art. 79 - (Coordinamento con le altre norme che regolano la somministrazione)1. |
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Art. 80 - (Sanzioni)1. Chiunque eserciti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo abilitativo o, quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell’attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, ovvero quando il titolo autorizzatorio o abilitativo sia sospeso o decaduto, ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 65 e 66, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall’ |
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CAPO IV - Vendita dei carburanti per uso di autotrazione |
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Art. 81 - (Finalità e competenze della Regione)1. Il presente capo disciplina l’installazione degli impianti e l’esercizio dell’attività di distribuzione dei carburanti nel rispetto della normativa comunitaria, delle disposizioni legislative dello Stato e nel quadro delle competenze concorrenti, al fine di garantire: a) la razionalizzazione, la qualificazione e l’ammodernamento della rete; |
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Art. 82 - (Definizioni)1. Ai fini dell’applicazione del presente capo e dei provvedimenti attuativi di cui all’articolo 83 si intende per: a) carburanti: le benzine, le miscele di benzine e olio lubrificante, il gasolio per autotrazione, il GPL per autotrazione, il gas metano, l’idrogeno, le miscele metano-idrogeno e i bio-carburanti indicati nell’Allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 (Attuazione della Direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti) e ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione dell’autoveicolo (CUNA); |
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Art. 83 - (Provvedimenti di attuazione)1. La Giunta regionale, sentita la consulta regionale carburanti di cui all’articolo 98 e previ studi di scenario affidati all’ “Istituto superiore per la ricerca la statistica e la formazione (EUPOLIS Lombardia)”N48, trasmette per l’approvazi |
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Art. 84 - (Sistema informativo)1. La Regione rileva, attraverso un apposito sistema informatico, l’evoluzione della rete d |
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Art. 85 - (Competenze dei comuni)1. I comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti: a) il rilascio delle autorizzazioni per l’installazione degli impianti e l’esercizio dell’attività di distribuzione carburanti, comprese le concessioni di impianti autostradali; b) il rilascio delle autorizzazioni alle modifiche degli impianti, nei casi in cui sono richieste; c) il rilascio dell’autorizzazione per la rimozione dell� |
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Art. 86 - (Localizzazione impianti)1. I nuovi impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione sono realizzati in conformità ai provvedimenti di cui all’articolo 83. 2. I comuni individuano i criteri di inquadramento territoriale, i requisiti e le caratteristiche urbanistiche delle aree private sulle quali possono essere installati i nuovi impianti di distribuzione carburanti, o realizzate le ristrutturazioni totali degli impianti esistenti, anche in relazione ad attività commerciali integrative. Contestualmente i comuni stabiliscono le |
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Art. 87 - (Nuovi impianti)1. L’autorizzazione per l’installazione di nuovi impianti stradali di carburanti è di competenza del comune ed è subordinata esclusivamente alle seguenti verifiche di conformità a: a) disposizioni degli strumenti urbanistici comunali; b) prescrizioni fiscali; c) prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale; d) disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici; e) provvedimenti di cui all’articolo 83; |
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Art. 87-bis - (Apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato)1. Gli impianti di distribuzione carbu |
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Art. 87-ter - (Attività commerciali)1. Al fine di incrementare la conco |
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Art. 89 - (Misure per il completamento della rete distributiva di metano e di GPL e per lo sviluppo della rete di erogatori di elettricità per veicoli, nonché per la dotazione del prodotto idrogeno)1. Per perseguire le finalità di cui all’articolo 81, comma 1, lettera d), e al fine di assicurare un’adeguata ed equilibrata copertura della rete distributiva di metano e di GPL, la Regione stabilisce il numero minimo di impianti di carburante a metano e di GPL per la rete autostradale e, per ciascun bacino di utenza, per la rete ordinaria. N176 |
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Art. 89-bis - (Obblighi di dotazione del prodotto metano e di erogatori di elettricità per veicoli per impianti esistenti)1. È fatto obbligo per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti stradali situati sulla rete ordinaria già esistenti al 31 dicembre 2015, che hanno erogato nel corso del 2015 un quantitativo complessivo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite di concentrazioni di PM10 per almeno due anni su sei negli anni da |
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Art. 90 - (Impianti autostradali)1. Il comune rilascia il provvedimento di concessione relativo all’installazione e all’esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti ubicati lungo le autostrade e i raccordi autostradali secondo le specifiche modalità previste dai provvedimenti di cui all’articolo 83, che disciplinano anche i trasferimenti di titolarità delle concessioni e le modifiche degli impianti. 2. La concessione ha validità di diciotto anni ed è soggetta a rinnovo. 3. Per le concessioni iner |
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Art. 91 - (Impianti di distribuzione ad uso privato)1. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili composte da erogatore collegato a serbatoio interrato, oppure da contenitori-distributori fuori terra, completi di erogatore, di tipo omologato ai sensi della normativa vigente, ubicate in spazi all’interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, di proprietà o in uso esclusivo, destinate al rifornimento di automezzi, o mezzi targati e non targati, di proprietà o oggetto di contratto di leasing in uso al titolare dell’autorizzazione, con esclusione delle attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo. Per questa tipologia di impianti vige il divieto di cessione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito. N20 2. |
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Art. 92 - (Impianti per natanti e aeromobili)1. Gli impianti per il rifornimento di natanti e quelli per il rifornimento di aeromobili ad uso pubblico e le loro modifiche sono a |
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Art. 93 - (Requisiti soggettivi del richiedente)1. Il richiedente l’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di un impianto stradale di distribuzione carburanti per autotrazione deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) aver compiuto diciotto anni; |
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Art. 94 - (Collaudo ed esercizio provvisorio)1. Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio, i nuovi impianti, “ad esclusione di quelli di gasolio ad uso privato costituiti da contenitori-distributori rimovibili approvati secondo la normativa vigente e rispondenti alle direttive europee vigenti in materia,” N15 gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL devono essere col |
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Art. 95 - (Sospensione volontaria dell’attività)1. L’esercizio degli impianti stradali di distribuzione carburanti può essere sospeso con le modalità individuate dalla Giunta regionale per un periodo non superiore a dodici mesi prorogabili di ulteriori dodici mesi solo per documentati motivi, che devono essere c |
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Art. 96 - (Trasferimento di titolarità dell’autorizzazione)1. Le parti interessate comunicano al comune, alla Regione, al comando dei vigili del fuoco e all’ |
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Art. 97 - (Comunicazione agli utenti) |
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Art. 98 - (Consulta regionale carburanti)1. È istituita, senza o |
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Art. 99 - (Vigilanza)1. |
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Art. 100 - (Revoca, sospensione e decadenza dell’autorizzazione)1. Le autorizzazioni relative agli impianti di distribuzione di carburanti sono revocate dal comune in caso di: a) sospensione dell’esercizio dell’attività dell’impianto con modalità non conformi a quanto previsto dal provvedimento di cui all’articolo 95, comma 1, previa diffida alla riapertura entro un termine compreso fra un minimo di quindici giorni ed un massimo di sessanta definito dal comune; N56 b) cessione di carburanti a terzi a titolo oneroso o gratuito negli impianti ad uso privato di cui all’articolo 91; |
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Art. 101 - (Sanzioni amministrative)1. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro e alla sanzione accessoria della confisca del prodotto e delle attrezzature non autorizzate chiunque installi impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico o eserciti l’attività di distribuzione senza la preventiva autorizzazione. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 8.000 euro e alla confisca delle attrezzature chiunque realizzi modifiche agli impianti ad uso pubblico espressamente soggette ad autorizzazione, senza la preventiva autorizzazione. N152 |
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Art. 102 - (Norma transitoria in materia di localizzazione degli impianti)1. All’entrata in vigore del presente testo unico continuano ad applicarsi i piani urbanistici di localizzazione di cui all’articolo 86, comma 2, già adottati dai comuni in applicazi |
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TITOLO III - REGOLAZIONE DELLA CONDOTTA |
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CAPO I - Orari |
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Art. 104 - (Sanzioni delle violazioni della disciplina degli orari)1. Le violazioni delle disposizioni in materia di obbligo di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa di cui all’articolo 103 nelle giornate domenicali e festive sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria |
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Art. 105 - (Clausola valutativa) |
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Art. 106 - (Provvedimenti di attuazione in materia di orari e turni degli impianti di distribuzione carburanti)1. |
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Art. 107 - (Disposizioni in materia di orari e turni di servizio degli impianti di distribuzione carburanti)1. Le variazioni degli orari di servizio, all’interno della fascia consentita, richieste dai gestori |
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Art. 108 - (Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, compresi quelli nei quali vengono svolte |
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Art. 109 - (Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)1. Il titolare dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico comunica al sindaco |
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Art. 110 - (Sanzioni)1. |
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Art. 111 - (Indirizzi in materia di orari per il commercio su aree pubbliche)1. Il comune nello stabilire gli orari per il commercio su aree pubbliche si attiene ai seguenti indirizzi: |
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Art. 112 - (Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di orari per il commercio su aree pubbliche)1. |
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CAPO II - Vendite straordinarie |
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Art. 113 - (Oggetto ed ambito di applicazione)1. Il p |
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Art. 114 - (Vendite di liquidazione)1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di esaurire in breve tempo tutte le proprie merci a seguito di: a) cessazione dell’attività commerciale; b) trasferimento in gestione o cessione in proprietà di azienda; c) trasferimento dell’azienda in altro locale; d) trasformazione o rinnovo dei locali. 2. Tutte le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque periodo dell’anno, salvo quanto disposto dal comma 5. 3. Le vendite di liquidazione di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere effettuate per la durata massima di tredici settimane. |
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Art. 115 - (Vendite di fine stagione)1. Le vendite di fine stagione sono ef |
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Art. 116 - (Vendite promozionali)1. Le vendite promozionali sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita. |
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Art. 117 - (Informazione e tutela del consumatore)1. Nelle vendite straordinarie è esposto obbligatoriamente il prezzo normale di vendita iniziale e lo sconto o il ribasso espresso in percentuale. 2. È facoltà del venditore indicare anche il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso, nel rispetto dei commi 6 e 7. 3. È vietato all’operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto dai commi 1 e 2. |
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Art. 118 - (Sanzioni per le violazioni della disciplina delle vendite straordinarie)1. |
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Capo II-bis - Consumo sul posto di alimenti senza somministrazione |
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Art. 118-bis - (Consumo immediato di alimenti negli esercizi di vicinato) |
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CAPO III - Modalità di vendita della stampa quotidiana e periodica |
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Art. 119 - (Sanzioni per la violazione delle modalità di vendita della stampa quotidiana e periodica)1. |
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TITOLO IV - MANIFESTAZIONI FIERISTICHE |
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Art. 120 - (Finalità)1. |
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Art. 121 - (Definizioni)1. Ai fini del presente titolo si intendono per: a) “manifestazioni fieristiche”, le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione e la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo ed in idonei complessi espositivi, di beni e servizi, destinate a visitatori generici e ad operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti. Tra le manifestazioni fieristiche si individuano le seguenti tipologie: |
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Art. 122 - (Ambito di applicazione)1. Le esposizioni universali restano disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata dal protocollo internazional |
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Art. 123 - (Qualificazione delle manifestazioni fieristiche)1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi dell’iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori. |
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Art. 124 - (Comunicazione dello svolgimento di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali)1. L’esercizio delle attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche viene svolto dai soggetti pubblici e privati appartenenti a Paesi dell’Unione Europea secondo i criteri definiti, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria, dal presente titolo. I soggetti pubblici e privati dei Paesi non appartenenti all’Unione Europea possono esercitare l’attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche in Lombardia nel rispetto delle normative internazionali e degli indirizzi di programmazione regionale. 2. I soggetti pu |
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Art. 125 - (Coordinamento interregionale e internazionale delle manifestazioni)1. La Giunta regionale, nel rispetto della legislazione n |
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Art. 126 - (Calendari fieristici)1. Entro il “15 dicembre” N125 di ogni anno, è pubblicato il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche comunicate dagli organizzatori per l’anno successivo. 2. Il calendario ha anche una proie |
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Art. 127 - (Quartieri fieristici)1. |
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Art. 128 - (Elenco degli enti fieristici) |
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Art. 129 - (Commissione regionale consultiva per il settore fieristico)1. Presso la Giunta regionale è costituita la commissione regionale consultiva per il settore fieristico, nominata con decreto del direttore generale competente per materia e composta da rappresentanti della medesima direzione, delle autonomie locali e funzionali, degli |
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Art. 130 - (Sanzioni)1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche che non corrispondano alla normativa regionale vigente in materia di fiere ovvero in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle comunicate, l’autorità competente a ricevere la comunicazione dello svolgimento della manifestazione dispone nei confronti dei soggetti responsabili l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 5 euro ad un massimo di 50 euro per ciascun metro quadrato di superficie netta, nonché la revoca della qualifica e l’esclusione dal calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica per un periodo compreso da due a cinque anni. |
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Art. 131 - (Regolamento di attuazione)1. Anche sulla base di intese tra le regioni, la Regione stabilisce con regolamento: |
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Art. 132 - (Disposizioni in materia di promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo)1. La Regione può organizzare manifestazioni fieristiche, direttamente o per mezzo di enti o aziende dipendenti di cui all’articolo 48 dello Statuto, previa approvazione del relativo regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto. |
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TITOLO V - PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI |
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CAPO I - Disposizioni particolari per determinate aree |
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Art. 133 - (Disposizioni in materia di commercio e distribuzione)1. |
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Art. 134 - (Disposizioni particolari)1. |
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Art. 135 - (Nuovi impianti di distribuzione carburanti)1. |
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CAPO II - Contributi |
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Art. 136 - (Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali)1. La Regione Lombardia, al fine di favorire una razionale evoluzione e lo sviluppo della rete distributiva regionale, promuove, nell’ambito delle proprie competenze, anche attraverso azioni dirette, interventi a favore delle piccole e |
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Art. 137 - (Aree di intervento)1. Gli interventi regionali di cui all’articolo 136 sono in particolare volti a: a) favorire lo sviluppo delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi, costituiti fra imprenditori commerciali mediante la concessione di contributi destinati alla formazione ed integrazione del fondo rischi di cui all’articolo 141 al fine di fornire ai soci garanzie per l’accesso al credito finalizzate per gli interventi e gli scopi del presente capo; b) favorire l’acquisizione e l’ammodernamento delle strutture immobiliari e l’adeguame |
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Art. 138 - (Soggetti beneficiari)1. Possono accedere ai benefici del presente capo: |
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Art. 139 - (Contributi regionali)1. Per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 137, comma 1, lettere b) e d), la Regione concede contributi in conto capitale sull’ammontare attualizzato degli interessi relativi a finanziamenti concessi a soggetti pubblici e privati da istituti di credito convenzionati direttamente con la Regione o per il tramite di Finlombarda S.p.A. |
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Art. 140 - (Programma triennale degli interventi)1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il programma triennale degli interventi a favore della micro, piccola e media impresa, di cui al presente capo. |
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Art. 141 - (Fondo rischi)1. La Regione per le finalità di cui all’articolo 137, comma 1, lettera a), concede altresì contributi in conto capitale alle cooperative di garanzia ed ai consorzi fidi, costituti prevalentemente da micro, piccole e medie imprese commerciali, per la formazione e per l’incremento dei fondi rischi, al fine di fornire ai soci garanzie e migliori condizioni per l’accesso al credito. 2. I contributi per la formazione e l’integrazione del fondo rischi sono concessi: a) nella misura |
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Art. 142 - (Finanziamenti per le attività dei centri di assistenza tecnica alle imprese)1. Le attività svolte dai centri di assistenza sono finanziate con il fondo di cui alla l. 266/1997. |
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Art. 143 - (Norme in materia di carburanti)1. La Regione promuove interventi diretti allo sviluppo della rete distributiva di gas metano al fine di prevenire ed abbattere emissioni inquinanti derivanti dal traffico veicolare. |
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Art. 144 - (Sviluppo dell’offerta di carburanti eco-compatibili)1. La Regione stipula accordi per lo sviluppo dell’offerta di prodotti eco-compatibili, anche media |
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Art. 145 - (Disposizioni per la valorizzazione del commercio nei centri storici)1. I comuni possono individuare, limitatamente al centro |
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Art. 146 - (Promozione delle attività commerciali nei centri urbani)1. |
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Art. 147 - (Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale)1. La Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi strategici delineati negli strumenti di programmazione regionale individuati dall’articolo 3 della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, può concorrere finanziariamente alla promozione e allo sviluppo sul mercato nazionale e sui mercati esteri del sistema fieristico regionale. 2. Al fine di programmare la promozione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo, la Giunta istituisce |
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Art. 148 - (Piano regionale di sviluppo dei mercati all’ingrosso)1. |
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CAPO II-bis - Valorizzazione delle attività storiche e di tradizione |
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Art. 148-bis - (Finalità e definizione)1. Il presente capo intende valorizzare le attività che, grazie all’impegno nel tempo, alle capacità organizzative, di passaggio generazionale e di adattamento a nuovi stili e consumi, contribuiscono allo sviluppo e alla identità dell’economia locale e region |
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Art. 148-ter - (Riconoscimento delle attività storiche e di tradizione ed elenco regionale) |
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Art. 148-quater - (Misure di sostegno)1. La Regione promuove interventi a favore delle attività storiche e di tradizione diretti a: a) sostenere il passaggio generazionale e la trasmissione di impresa per favorire la conti-nuità della gestione e il rilancio occupazionale, nonché l’inserimento lavorativo dei giovani; b) favorire l’associazionismo locale per la promozione della cultura d’impresa; c) difendere e sostenere il patrimonio storico e di tradizione attraverso la valorizzazione delle attività che ne mantengono integra la memoria; d) |
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Art. 148-quater - (Revoche) |
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TITOLO VI - DISCIPLINA URBANISTICA DEL COMMERCIO |
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CAPO I - Pianificazione urbanistica del commercio |
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Art. 149 - (Programmazione regionale)1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva “avuto riguardo dei motivi imperati |
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Art. 150 - (Programmazione urbanistica riferita al settore commerciale dei comuni e delle province)1. I comuni definiscono i contenuti attinenti agli insediamenti commerciali nei propri piani urbanistici e negli strumenti di programmazione commerciale tenuto conto delle finalità di cui al titolo II, capo I, sezione I e capi II e III del presente testo unico, della l.r. 8/2009 e delle indicazioni stabilite nel programma pluriennale ed indirizzi di cui all’art. 4 e nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui all’art. 149. In particolare i comuni possono individuare: a) i criteri qualitativi per l’insediamento delle nuove attività commerciali, comprese quelle che somministrano alimenti e bevande, e delle attività di vendita delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell’azienda, tenendo conto delle diverse caratteristiche del proprio territorio e della differente incidenza degli esercizi secondo il settore merceologico di appartenenza; b) le zone da sottoporre a tutela, tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d’uso dei locali, “della presenza di unità locali sedi di attività storiche e di tradizione riconosciute ai sensi dell’articolo 148-ter,” |
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CAPO II - Disciplina urbanistica dei centri integrati all’ingrosso non alimentare |
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Art. 151 - (Finalità)1. |
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Art. 152 - (Definizione di centro commerciale all’ingrosso non alimentare)1. |
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Art. 153 - (Requisiti del centro commerciale all’ingrosso non alimentare)1. Il centro commerciale all’ingrosso non alimentare, per poter fruire della disciplina urbanistica dettata dall’articolo 154, oltre a quanto previsto nell’articolo 152, deve: |
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Art. 154 - (Disciplina urbanistica)1. La Regione definisce con regolamento i criteri e gli indirizzi per la localizzazione, la distribuzione territoriale e l’inserimento ambientale dei centri commerciali all’ingrosso non alimentari. |
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Art. 154-bis - (Clausola valutativa)1. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti dalle azioni messe in campo per regolare, sostenere, sviluppare e valorizzare il settore del commercio in Lombardia. A tal fine, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione biennale che descrive quanto realizzat |
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TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI |
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Art. 155 - (Abrogazioni e disposizioni finali)1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti leggi: a) la legge regionale 22 gennaio 1975, n. 12 (Ristrutturazione dei mercati all’ingrosso); b) la legge regionale 29 agosto 1988, n. 45 (Promozione e disciplina dei centri integrati all’ingrosso non alimentare); c) la legge regionale 14 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”); d) la legge regionale 21 marzo 2000, n. 13 (Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali); e) la legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche); f) la legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi co |
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Art. 156 - (Norma finanziaria)1. Alle spese di parte corrente derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con le risorse stanziate alla missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, programma 1 “Industria e PMI e artigianato” e programma 2 “Commercio, reti distributive e tutela dei consumatori” - Titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018. N82 2. Alle spese per investimenti derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con le risorse stanziate alla missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, programma 1 “Industria e PMI e artigianato” e programma 2 “Commercio, reti distributive e tutela dei consumatori” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018. N82 3. Alle stesse spese derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede altresì con le risorse provenienti dalle assegnazioni della UE, dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati, che saranno previste a bilancio. 3-bis. Alle spese in conto capitale derivanti dall’attuazione delle finalità di cui all’articolo 17, comma 2, e all’articolo 18-bis, quantificate in euro 146.000,00 per l’anno 2016, si provvede con le risorse disponibili alla missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, programma 1.08 “Statistica e sistemi informativi” - Titolo II “Spese in conto capitale” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018. N78 3-ter. Alle spese derivanti dalla gestione ordinaria (comprensiva della manutenzione, gestione e assistenza dei servizi applicativi) del sistema informativo regionale di cui all’articolo 24, comma 2-bis, stimate in euro 38.000,00, si provvede, per ciascun anno del triennio 2016-2018, con le risorse disponibili alla missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, programma 1.08 “Statistica e sistemi informativi “ - Titolo I “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018. N78 |
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