Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 23/07/2024, n. 12, così recitava:

“Art. 39 - (Commissione regionale per i mercati)

1. È costituita presso la Regione una commissione consultiva per i mercati, presieduta dall’assessore competente e composta:

a) da due rappresentanti di Unioncamere Lombardia;

b) da tre rappresentanti dell’Associazione Nazionale Comuni Italiano (ANCI);

c) da un rappresentante dell’Unione delle Province Lombarde (UPL);

d) da tre rappresentanti dei produttori agricoli designati dalle

associazioni regionali di categoria, di cui due per le associazioni più rappresentative dei coltivatori diretti;

e) da cinque rappresentanti dei commercianti designati dalle associazioni regionali di categoria, di cui tre per le associazioni più rappresentative;

f) da tre rappresentanti del movimento cooperativo designati dalle associazioni regionali di categoria più rappresentative;

g) da un rappresentante dell’industria di trasformazione designato dall’associazione regionale di categoria;

h) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali del lavoro designati dalle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative;

i) da un rappresentante dei facchini liberi esercenti associati;

l) da un rappresentante di istituti di credito a carattere regionale o nazionale designato dall’istituto bancario tesoriere della Regione.

2. Il presidente della commissione può chiamare a partecipare alle sedute gli assessori competenti per materia a seconda degli argomenti all’ordine del giorno.

3. La commissione, nominata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.”

Dalla redazione