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Delib. G.R. Lombardia 21/12/2020, n. XI/4063

Indicazione delle modalità per l'espressione della posizione univoca e vincolante del rappresentante unico della Regione (RUR) nelle conferenze di servizi per l'autorizzazione all'apertura o alla modifica delle grandi strutture di vendita sottoposte a via regionale nonché definizione dei criteri e delle modalità per l'affiancamento al RUR del dirigente regionale competente in materia di commercio, ai sensi dell'articolo 6, comma 21 bis, della l.r. 6/2010, in attuazione dell'articolo 4, comma 3, della l.r. 20/2020.
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LA GIUNTA REGIONALE


Visti:

- il decreto-legge n. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020 e, in particolare, gli articoli 12, 13 e 50, recanti, rispettivamente, modifiche alla legge 241/1990, misure di accelerazione del procedimento in conferenza di servizi decisoria e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA);

- i decreti legislativi n. 127/2016 e n. 104/2017, con i quali sono state, tra l’altro, disciplinate nuove procedure relative alla conferenza di servizi decisoria di cui alla legge 241/1990, in particolare per progetti sottoposti a VIA di competenza non statale, nell’ottica di una maggiore semplificazione e dell’accelerazione dei procedimenti amministrativi;

- il decreto legislativo n. 114/1998, recante riforma della disciplina del settore del commercio e, in particolare, l’articolo 9 sulla procedura di rilascio dell’autorizzazione per l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di grandi strutture di vendita;

Viste le seguenti leggi regionali:

- l.r. n. 20/2020 recante «Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socioeconomica del territorio lombardo» e, in particolare, gli articoli 2 (Misure di ulteriore semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale mediante ricorso alla conferenza di servizi decisoria) e 4 (Semplificazione dei procedimenti relativi a opere e interventi soggetti a VIA di competenza non statale), quest’ultimo recante anche modifiche all’articolo 6 della l.r. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio) mediante inserimento, tra l’altro, di un nuovo comma 21 bis, ai sensi del quale: «21 bis. Ove l’intervento necessiti della valutazione di impatto ambientale, si applica quanto previsto all’articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e gli atti di assenso, comunque denominati, necessari al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, sono acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 27 bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006. Il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale è subordinato, in relazione al titolo abilitativo commerciale, al parere favorevole del rappresentante della Regione, ai sensi dell’

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Allegato A - Indicazione delle modalità per l'espressione della posizione univoca e vincolante del Rappresentante Unico della Regione (RUR) nelle conferenze di servizi per l'autorizzazione all'apertura o alla modifica delle grandi strutture di vendita sottoposte a VIA regionale nonché definizione dei criteri e delle modalità per l'affiancamento al RUR del dirigente regionale competente in materia di commercio, ai sensi dell'articolo 6, comma 21-bis, della L.R. 6/2010, in attuazione dell'articolo 4, comma 3, della L.R. 20/2020

Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 21-bis, della L.R. 6/2010 introdotto dall'art. 4, comma 3, della L.R. 20/2020, i progetti per l'apertura e la modifica delle Grandi Strutture di Vendita di cui all'art. 9 del D.Lgs. 114/1998, ove l'intervento necessiti della Valutazione di Impatto Ambientale regionale di cui alla L.R. 5/2010 e al reg. reg. 2/2020, sono approvati nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui dall'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006.

La valutazione degli aspetti commerciali (oltre alle valutazioni sull'adeguatezza e completezza della documentazione presentata dal proponente, la valutazione integrata d'impatto e la valutazione di sostenibilità) si svolge secondo i principi e gli obiettivi definiti dalle norme e dalla programmazione regionale di settore vigenti.

Sono di seguito specificate (per punti) le modalità operative per l'allineamento delle procedure di cui alla Delib.G.R. X/1193/2013 con il procedimento per l'adozione del PAUR anche in relazione all'individuazione dei termini per lo svolgimento della procedura per il rilascio del titolo abilitativo commerciale da comprendere nel PAUR.

Nei passaggi procedurali di seguito elencati sono indicate, anzitutto, le modalità per l'affiancamento del dirigente regionale competente in materia di commercio al rappresentante unico della Regione (RUR) nel procedimento per il rilascio del PAUR e per consentire l'espressione, da parte del RUR, della posizione univoca e vincolante regionale in conferenza di servizi.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente allegato, si rinvia alle determinazioni di cui alla Delib.G.R. X/7844 del 12 febbraio 2018 (Prime determinazioni per la definizione dei criteri di individuazione del rappresentante unico della Regione, di cui all'articolo 14-ter, comma 3, della legge 241/1990, e delle modalità per l'espressione della posizione univoca e vincolante regionale in conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 36/2017), ove compatibili.

Con riguardo alle modalità per l'affiancamento al RUR da parte del dirigente regionale competente in materia di commercio, tale affiancamento potrà avvenire anche in apposite eventuali riunioni istruttorie preventive, convocate dal RUR (anche nell'ambito dei lavori della Commissione istruttoria regionale per la VIA disciplinata dall'articolo 7 del Reg. reg. 2/2020), in casi di particolare complessità, per l'acquisizione preliminare dei pareri dei dirigenti delle altre strutture regionali interessate.

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