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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 22/11/2011, n. 19
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[Premessa] |
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Art. 2 - (Modifiche alla l.r. 6/2010, in materia di vendita dei carburanti per uso di autotrazione)1. Alla l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera c) comma 1 dell’articolo 82 dopo la parola “autotrazione,” sono inserite le seguenti “con i relativi serbatoi”; b) alla lettera f) comma 1 dell’articolo 82 dopo la parola “assistito” è inserita la seguente “(ghost)” e le parole “ubicato esclusivamente nelle zone svantaggiate e prive di impianti” sono soppresse; c) alla lettera i) comma 1 dell’articolo 82 dopo le parole “rifacimento dell’impianto” sono inserite le seguenti “così come definito alla lettera c)”; d) alla lettera j) comma 1 dell’articolo 82 dopo la parola “bevande” sono inserite le seguenti “anche da asporto”; e) dopo la lettera j) comma 1 dell’articolo 82 sono aggiunte le seguenti: “j bis) erogatori di elettricità per veicoli: punti destinati alla ricarica di veicoli elettrici; j ter) collaudo: accertamento inerente la funzionalità, la sicurezza e l’idoneità tecnica delle attrezzature installate, nonché la generale conformità dell’impianto al progetto presentato con la domanda di autorizzazione.”; f) dopo la lettera o) comma 1 dell’articolo 85 è aggiunta la seguente: “o bis) il rilascio di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico con erogatori di elettricità per veicoli.”; g) al comma 4 dell’articolo 86 dopo la parola “impianti” sono inserite le seguenti “e di erogatori per la ricarica dei veicoli elettrici”; h) dopo il comma 4 dell’articolo 86 è inserito il seguente: “4 bis) I comuni individuano altresì i criteri per l’installazione di erogatori per la ricarica dei veicoli elettrici anche in altre aree, pubbliche o private, nel rispetto delle norme in materia di occupazione del suolo pubblico.”; i) il comma 4 dell’articolo 87 è sostituito dal seguente: “4. Qualora il Comune, previa richiesta scritta da effettuarsi entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, raccolga nei successivi quarantac |
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