N171 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 23/07/2024, n. 12, così recitava:

“Art. 41 - (Funzionamento della commissione regionale per i mercati)

1. La commissione regionale per i mercati, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, può suddividersi in sezioni specialistiche per i settori di cui all’articolo 34.

2. La composizione delle sezioni assicura l’adeguata rappresentanza delle categorie particolarmente interessate ai singoli problemi settoriali.

3. Il funzionamento della commissione e delle sezioni è disciplinato con regolamento interno, approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

4. Il presidente della commissione regionale coordina l’attività delle diverse sezioni.

5. Ai lavori della commissione o delle sue sezioni possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, esperti designati dal presidente della commissione.

6. Le funzioni di segretario della commissione e delle sezioni sono assicurate dalla competente direzione generale.”

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