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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 30/09/2020, n. 20
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La presente legge contiene misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi volte ad accelerare la ripresa socio-economica del terri |
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Art. 2 - (Misure di ulteriore semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale mediante ricorso alla conferenza di servizi decisoria. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 1/2012)1. Al fine di garantire livelli ulteriori di semplificazione dell’attività amministrativa e consentire maggiore Scelerità istruttoria, nei procedimenti amministrativi conclusi mediante conferenza di servizi decisoria, regolati ai sensi delle leggi regionali o comunque di competenza della Regione, si applica la seguente disciplina: a) la conferenza di servizi si svolge esclusivamente in forma semplificata e in modalità asincrona con le modalità di cui all’articolo 14 bis, commi da 1 a 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, è ridotto a trenta giorni, fatto salvo diverso termine previsto dalla normativa statale in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza; N1 b) laddove l’amministrazione procedente ai sensi della lettera a) ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte unicamente apportando modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza, dispone, entro la data di scadenza del termine per l’adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza, fermo restando l’obbligo di rispettare il |
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Art. 3 - (Semplificazione della conferenza di servizi per progetti infrastrutturali)1. Nei casi di conferenza di servizi per l’approvazione dei progetti relativi alla realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui agli articoli 19 e 19 bis della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale): a) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti non può essere superiore a dieci giorni; b) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione ogg |
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Art. 4 - (Semplificazione dei procedimenti relativi a opere e interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale di competenza non statale. Modifiche alla l.r. 6/2010)1. Nel provvedimento autorizzatorio unico di cui all’articolo 4, comma 3 bis, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) sono ricompresi, oltre al provvedimento di valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, anche di competenza statale, necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’opera in progetto, da acquisire nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 14, comma 4, della legge 241/1990. 2. Al fine di garantire, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), livelli ulteriori di accelerazione e semplificazione dell’attività amministrativa nei procedimenti regolati ai sensi delle leggi reg |
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Art. 5 - (Disciplina regionale degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità e delle varianti non sostanziali a fini sismici. Indirizzi per l’uniforme applicazione delle linee guida ministeriali di cui all’articolo 94 bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001)1. In attuazione e nel rispetto di quanto disposto ai sensi dell’articolo 94 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e della normativa tecnica volta a tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica, sono esclusi dall’ambito di applicazione della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche) gli interventi dichiarati dal progettista abilitato, con il supporto di idonei elaborati tecnici e nel contesto dell’asseverazione che accompagna il titolo abilitativo all’intervento edilizio, privi di rilevanza nei riguardi della pubblica |
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Art. 7 - (Semplificazione dei procedimenti edilizi per la rigenerazione urbana)1. Al fine di elevare i livelli di efficienza amministrativa in materia edilizia e perseguire l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile, mediante semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai titoli abilitativi e fatta salva la competenza statale per la definizione delle categorie degli interventi edilizi, alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 8 - (Promozione dell’economia circolare mediante procedure semplificate di recupero dei rifiuti)1. Al fine di promuovere l’economia circolare e un uso più efficiente delle risorse nell’ambito delle procedure semplificate per le operazioni di recupero dei rifiuti, la Giunta regionale, a tutela della salute pubblica e nel rispetto di quanto previsto ai sensi della |
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Art. 9 - (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 24/2006, come modificato dall’articolo 19 della l.r. 11/2020, in applicazione del principio di leale collaborazione)1. All’articolo 8, comma 2 quater, della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emi |
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Art. 10 - (Modifiche alla l.r. 1/2012)1. Alla legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4 dell’articolo 31, dopo le parole «della Regione» sono inserite le seguenti: «e de |
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Art. 11 - (Modifiche alla l.r. 11/2014)1. Alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 dell’articolo 6 sono inseriti i seguenti: «1.1 Per le procedure di insediamento produttivo, di modifica o di ampliamento delle attività imprenditoriali di valore pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del d.lgs. 50/2016, la Regione istituisce |
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Art. 12 - (Riduzione fino alla metà dei termini di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte) |
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Art. 13 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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