N170 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 23/07/2024, n. 12, così recitava:

Art. 40 - (Compiti della commissione regionale per i mercati)

1. La commissione regionale per i mercati:

a) collabora con la Giunta nella predisposizione del piano regionale di sviluppo dei mercati all’ingrosso di cui all’articolo 35;

b) esprime pareri su questioni, riguardanti il commercio nei mercati all’ingrosso, che l’amministrazione regionale o gli enti pubblici interessati per il tramite della Regione ritengono di sottoporre al suo esame;

c) può proporre alla Giunta regionale specifiche iniziative volte a realizzare il coordinamento operativo dei mercati e coadiuvare la Giunta nelle funzioni di vigilanza sul buon andamento dei mercati stessi;

d) esercita ogni altro compito previsto dal presente capo.”

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