Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 23/07/2024, n. 12, così recitava:

“Art. 36 - (Autorizzazione)

1. Sono sottoposti ad autorizzazione:

a) l’istituzione di nuovi mercati all’ingrosso;

b) l’ampliamento dei mercati esistenti e tutti gli ammodernamenti che comportino l’utilizzazione di nuove superfici.

2. La Giunta regionale rilascia l’autorizzazione, sulla base degli indirizzi definiti dal piano di cui all’articolo 35, sentiti la commissione regionale per i mercati e gli enti locali territoriali compresi nell’area di influenza del mercato.

3. Gli ampliamenti e gli ammodernamenti di cui al comma 1, lettera b), possono essere autorizzati anche prima dell’approvazione del piano.

4. Nelle more dell’approvazione del piano l’istituzione di nuovi mercati è autorizzata dal Consiglio regionale.”

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