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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 103 - (Orari delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa)
1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e dei criteri adottati dai comuni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale, anche in raccordo con le indicazioni del piano territoriale degli orari di cui alla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 28 (Politiche regionali per il coordinamento e l’amministrazione dei tempi delle città), ove approvato.
2. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico nei giorni feriali dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tale fascia oraria l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite di tredici ore giornaliere. L’osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa.
3. I comuni, con le modalità di cui al comma 1 e fermo restando il limite delle tredici ore giornaliere, possono:
a) estendere la fascia oraria di apertura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa tra le ore cinque e le ore ventiquattro;
b) autorizzare, per particolari esigenze di servizio al cittadino, specifiche deroghe all’orario di apertura mattutino di cui alla lettera a).
4. Salvo deroghe motivate da parte dei comuni interessati, non è consentita la vendita di pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate domenicali e festive.
5. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, nel corso dell’anno solare e nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 14, possono restare aperti al pubblico:
a) nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre;
b) nell’ultima domenica di uno dei mesi di maggio, agosto o novembre;
c) nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre;
d) in altre cinque giornate domenicali e festive scelte dai comuni in relazione alle esigenze locali.
6. I comuni, su proposta degli esercenti e sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individuano le giornate di cui al comma 5, lettera d), entro il 30 novembre di ogni anno.
7. Entro il termine di cui al comma 6 e fermo il disposto dei commi 5 e 13, lettera d), il comune può autorizzare l’apertura domenicale e festiva fino a un massimo di ulteriori dieci giornate annue per:
a) i comuni capoluogo di provincia, limitatamente alle zone diverse dal centro storico, previo accordo con le organizzazioni di cui al comma 1;
b) gli esercizi, organizzati anche in forma unitaria, aventi superficie di vendita non inferiore a 10.000 metri quadrati, denominati factory outlet center, specializzati nella vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare al fine di esitare esclusivamente articoli invenduti di fine serie, fallati, collezioni di anni precedenti e prodotti campionari, previo accordo con le organizzazioni di cui al comma 1.
8. La Giunta regionale può autorizzare, per gli ambiti di cui al comma 7, lettera b), un ulteriore incremento di giornate di apertura domenicale e festiva a seguito di motivata richiesta del comune interessato e previo accordo dello stesso con le organizzazioni delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale più rappresentative a livello provinciale, sentite le associazioni dei consumatori; limitatamente alle organizzazioni delle imprese, in caso di mancato accordo a livello provinciale, con quella più rappresentativa a livello regionale.
9. Il comune può autorizzare, per gli ambiti territoriali di cui all’articolo 5, un incremento di giornate di apertura domenicale e festiva delle attività commerciali ulteriore rispetto a quello di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, concordate con le organizzazioni delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale più rappresentative a livello provinciale interessate dal distretto.
10. I comuni, nel valutare le ulteriori aperture di cui ai commi 8 e 9, tengono conto in particolare degli impegni assunti dalle imprese commerciali interessate per la salvaguardia e, ove possibile, la crescita del livello occupazionale, nonché in materia di responsabilità sociale di impresa, con particolare riferimento a specifiche azioni di conciliazione famiglia/lavoro.
11. Nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 14, l’apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive è consentita, con riferimento all’intero anno solare, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 250 metri quadrati.
12. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, nei comuni nei quali si svolgono i mercati domenicali o festivi a valenza storica o di particolare pregio di cui all’articolo 18, è consentita l’apertura al pubblico degli esercizi commerciali limitatamente alle giornate e agli orari in cui si svolgono tali mercati.
13. Nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 14, l’apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive è consentita negli ambiti territoriali a forte attrattività, così individuati:
a) i comuni montani che siano sedi di impianti sciistici;
b) i comuni rivieraschi dei laghi lombardi di cui all’allegato A della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), con esclusione dei capoluoghi di provincia e limitatamente ai laghi nei quali è presente un servizio pubblico di navigazione di linea per il trasporto di persone e cose;
c) i comuni sedi di stabilimenti termali riconosciuti ai sensi della disciplina regionale vigente;
d) i centri storici dei comuni capoluogo di provincia, come delimitati dagli strumenti urbanistici;
e) i comuni sui quali insiste il sedime degli aeroporti di Malpensa, Linate, Orio al Serio e Montichiari, entro un raggio di 500 metri in linea d’aria a partire dagli accessi al pubblico allo scalo, esclusivamente per le strutture di vendita a supporto dello sviluppo aeroportuale.
14. Salvo non coincida con la festa patronale e salvo deroghe motivate da parte dei comuni, non è consentita l’apertura al pubblico delle attività di vendita nelle seguenti giornate domenicali o festive:
a) 1° gennaio;
b) Pasqua;
c) 25 aprile;
d) 1° maggio;
e) 15 agosto;
f) 25 dicembre pomeriggio;
g) 26 dicembre.
15. Salvo che non coincidano con la giornata di sabato, nel caso di deroga ad una o più delle festività di cui al comma 14, le stesse sono computate tra quelle di cui al comma 5, lettera d).
16. L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
17. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione del comma 16 e degli articoli 104 e 105, non si applicano alle seguenti tipologie di attività, purché esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l’80 per cento della superficie di vendita dell’esercizio:
a) rivendite di generi di monopolio;
b) rivendite di giornali, riviste e periodici;
c) gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;
d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, materiali audiovisivi, opere d’arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;
e) esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali.
18. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell’utenza e alle particolari caratteristiche del territorio, l’esercizio dell’attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.”
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