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Delib. G.R. Lombardia 06/07/2020, n. XI/3338

Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1 bis della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e sostituzione della d.g.r. 27 giugno 2016, n. 5345.
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Testo del documento


LA GIUNTA REGIONALE


Vista la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle leggi in materia di commercio e fiere», ed in particolare:

- l’articolo 17, comma 2 che stabilisce: «La Giunta regionale fornisce indicazioni per l’individuazione e lo spostamento delle aree mercatali e fieristiche e provvede, nel rispetto delle competenze degli enti locali, agli ulteriori adempimenti di disciplina del commercio su aree pubbliche e al monitoraggio della rete distributiva attraverso apposito sistema informatico accessibile direttamente dai comuni»;

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Allegato A - Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1-bis della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)

1. Oggetto

1. Il presente atto fornisce indicazioni per l'individuazione delle aree mercatali e fieristiche, prevede disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), detta indicazioni in ordine all'ottenimento e alla gestione della carta di esercizio e dell'attestazione annuale e disciplina, ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis della suddetta L.R. 6/2010, i criteri e le modalità per l'assegnazione dei posteggi per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.


2. Indicazioni ai comuni per l'individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche

1. I comuni, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della L.R. 6/2010, individuano le aree da destinare al commercio su aree pubbliche tenendo conto delle seguenti indicazioni:

a) favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore valorizzando la funzione commerciale su aree pubbliche al fine di assicurare un servizio anche nelle zone o nei quartieri più degradati e nei comuni montani o rurali non sufficientemente serviti dalla rete distributiva esistente e a massimizzare la sinergia con le altre forme di distribuzione commerciale e di servizi urbani esistenti;

b) considerare l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;

c) salvaguardare e riqualificare i centri storici e le aree urbane mediante la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, nonché gli ambiti a vocazione turistica in relazione anche all'andamento turistico stagionale;

d) salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie favorendo i mercati in sede propria rispetto a quelli su strada;

e) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:

- un facile accesso ai consumatori;

- sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;

- la conciliazione delle esigenze degli operatori con quelle della popolazione residente;

- la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed in particolare quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti urbanistici, igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;

- un riequilibrio dei flussi di domanda qualora fossero diretti principalmente verso le aree più congestionate.

2. Nell'individuare le aree, il comune tiene conto:

a) delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;

b) dei vincoli per determinate zone od aree urbane di cui alla disciplina europea, statale e regionale vigente, a tutela dei valori storici, artistici, architettonici ed ambientali;

c) delle limitazioni e dei vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere, nonché delle limitazioni o dei divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;

d) delle caratteristiche socio-economiche del territorio;

e) della densità della rete distributiva esistente.


3. Disposizioni concernenti i Mercati


3.1 Istituzione e ampliamento dei mercati

1. L'istituzione e l'ampliamento dei mercati sono decisi dal comune, con deliberazione di Consiglio comunale, sentita la commissione di cui all'articolo 19 della L.R. 6/2010.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'aumento di posteggi entro la disponibilità di cui all'articolo 17, comma 1 della L.R. 6/2010, è soggetto al preventivo nulla osta rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di commercio su aree pubbliche, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lett. l) della L.R. 6/2010.

3. Il comune, in sede di istituzione o ampliamento del mercato, stabilisce:

a) la localizzazione e l'ampiezza complessiva delle aree mercatali;

b) la periodicità di svolgimento del mercato;

c) il numero complessivo dei posteggi con la relativa identificazione e superficie, nonché il settore merceologico di riferimento;

d) i posteggi riservati ai produttori agricoli e i criteri di assegnazione degli stessi.

4. Le richieste di nulla osta preventivo di cui al comma 2 devono essere effettuate direttamente dai Comuni mediante l'applicativo informatico "MERCap" presente nella piattaforma informatica "Procedimenti" (www.procedimenti.servizirl.it).

5. Il comune mette a disposizione degli operatori una planimetria del mercato costantemente aggiornata, anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.


3.2 Posteggi mercatali

1. I comuni possono individuare i posteggi in relazione:

a) alle esigenze di allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria;

b) alla osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte;

c) alla diversa superficie dei posteggi medesimi;

d) alla tipologia merceologica delle merci vendute.

2. Nell'ambito dei settori merceologici alimentare e non alimentare, i comuni possono, altresì, determinare le tipologie merceologiche di ogni posteggio (determinandole per macrocategorie) in relazione alle esigenze dei consumatori, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 19 della L.R. 6/2010.

3. L'operatore commerciale ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione, nonché delle eventuali disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche dei posteggi.

4. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se ciò non sia possibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

5. I soggetti già concessionari, preliminarmente all'avvio della procedura di assegnazione di posteggi liberi nello stesso mercato, possono chiedere al comune di cambiare il proprio posteggio con uno di quelli da assegnare. Tale modificazione comporta la correlativa rinuncia alla concessione del posteggio di cui il soggetto è già titolare. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del comune.

6. Per finalità di pubblicità notizia, i comuni trasmettono alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative copia dei bandi relativi all'assegnazione dei posteggi e, comunicano le informazioni sui bandi disponibili per ciascun mercato, attraverso apposita funzione presente nell'applicativo informatico MERCap (informazioni che saranno consultabili in formato "Open" sul portale OpenData di Regione Lombardia - www.dati.lombardia.it).


3.2.1 Criteri per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nei mercati

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