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L. R. Lombardia 29/04/2016, n. 10

Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere).
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Art. 1 - (Modifiche alla l.r. 6/2010)

1. Al Titolo II, Capo I, Sezione III (Commercio su aree pubbliche) della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 R (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

“Art. 16 - (Ambito di applicazione e definizioni)

1. La presente sezione disciplina l’esercizio del commercio su aree pubbliche nel rispetto della normativa europea e statale.

2. Ai fini della presente sezione si intendono per:

a) commercio su aree pubbliche: l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;

c) posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale;

d) mercato: l’area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi;

e) mercato straordinario: l’edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;

f) fiera: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);

g) sagra: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all’aggregazione comunitaria in cui sia presente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);

h) calendario regionale delle fiere e delle sagre: l’elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;

i) presenze in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l’operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività;

j) presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività in tale manifestazione;

k) attrezzature: i banchi e i trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all’esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;

l) associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche: le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello provinciale ai sensi della l. 580/1993, oppure presenti a livello regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro.

3. Le attività commerciali, anche a carattere temporaneo, svolte su area privata di cui il comune non ha la disponibilità, sono disciplinate dalle norme in materia di commercio al dettaglio in sede fissa. Devono comunque essere garantite la conformità urbanistica delle aree utilizzate, nonché, qualora necessaria ai sensi della normativa vigente, la conformità edilizia degli edifici.”;

b) all’articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 1, le parole “e del commercio esercitato in forma itinerante” sono soppresse;

2. al comma 2, dopo la parola “individuazione” sono inserite le seguenti: “e lo spostamento” e le parole “avvalendosi anche delle CCIAA, con apposita convenzione, con oneri a carico della Regione” sono sostituite dalle seguenti: “attraverso apposito sistema informatico accessibile direttamente dai comuni.”;

c) all’articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1. alla rubrica dopo la parola “Riconoscimento” sono inserite le seguenti: “e valorizzazione delle fiere, delle sagre e”;

2. al comma 1, dopo la parola “mercatali” sono inserite le seguenti: “delle fiere, delle sagre”;

3. alla lettera a) del comma 2, dopo la parola “riconoscimento” sono inserite le seguenti: “e la valorizzazione delle fiere, delle sagre e”;

4. al comma 3, dopo la parola “svolgono” sono inserite le seguenti: “le fiere, le sagre e”;

d) dopo l’articolo 18 sono inseriti i seguenti:

“Art. 18 bis - (Calendario regionale delle fiere e delle sagre)

1. La Giunta regionale pubblica il calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui all’articolo 16, comma 2, lettera h).

2. A tal fine i comuni fissano un termine congruo entro il quale gli organizzatori delle fiere e delle sagre devono depositare la relativa istanza e, entro il 30 novembre di ogni anno, redigono l’elenco annuale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell’anno successivo.

3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce le procedure per l’eventuale integrazione nel calendario di ulteriori eventi non previsti e non prevedibili in sede di programmazione annuale.

4. I comuni provvedono a trasmettere l’elenco di cui al comma 2 e le eventuali integrazioni alla Regione per l’inserimento nel calendario.


Art. 18 ter - (Sagre)

1. I comuni, sulla base di linee guida deliberate dalla Giunta regionale, predispongono un regolamento delle sagre con il quale definiscono:

a) le modalità di svolgimento e la durata delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma tempora

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