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Sent. C. Cass. S.U. civ. 12/06/1999, n. 333

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Violazione norme di legge o strumenti urbanistici - Controversie fra privati - Giurisdizione A.G.O. - Diritto alla riduzione in pristino - Costruzione realizzata in base a concessione edilizia - Irrilevanza - Preventiva decisione del giudice amministrativo sulla legittimità della concessione - Non occorre.

1. Nelle controversie tra privati derivanti dalla esecuzione di opere edilizie non conformi alle prescrizioni di leggi o degli strumenti urbanistici viene sempre e soltanto in rilievo la lesione di diritti soggettivi attribuiti ai privati dalle norme medesime, anche se trattasi di norme non integrative di quelle dettate dal Codice civile in materia di distanze fra le costruzioni, mentre la rilevanza giuridica della concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra l'Amministrazione e il richiedente, con la conseguenza che ove dette norme siano state violate, il diritto del vicino alla riduzione in pristino (o al risarcimento del danno) non trova deroga per il fatto che la costruzione sia stata realizzata in base a concessione edilizia e resta tutelabile davanti al giudice ordinario senza necessità di una preventiva decisione del giudice amministrativo in ordine alla legittimità o meno del provvedimento di concessione e senza che occorra neppure una deliberazione di detto provvedimento, in via meramente incidentale, da parte del giudice ordinario.

1a. (DIST.9) Conf. Cass. 16 giugno 1990 n. 6078. Sulla violazione delle norme sulle distanze e le relative conseguenze ved. Cass. 19 febbraio 1999 n. 1411R (In caso di violazione delle norme sulle distanze è ammissibile, su istanza di arretramento e riduzione in pristino, la sentenza di condanna alla demolizione); Cass. 15 febbraio 1999 n. 1272R e 17 dicembre 1997 n. 12739 (Il pregiudizio all'economia nazionale di cui all'art. 2933, 2° comma, Cod. civ., che osta alla distruzione delle costruzioni erette in violazione delle norme sulle distanze, si riferisce a particolari costruzioni); Cass. 22 gennaio 1999 n. 601R (Il privato ha un interesse legittimo e non un diritto soggettivo al rispetto, da parte del costruttore confinante, della normativa sulle distanze disposta dal piano di fabbricazione per la relativa zona); Cass. 28 novembre 1998 n. 12105R e 2 dicembre 1995 n. 12459R e Cass. 27 febbraio 1995 n. 2294R (Il giudice non può derogare, con una propria valutazione, alle norme sulle distanze dell'art. 873 Cod. civ. o dei regolamenti comunali integrativi); Cass. 10 giugno 1998 n. 5719R (Mezzi di tutela del privato contro le violazioni di leggi e regolamenti secondo la distinzione operata dagli artt. 871 e 872 Cod. civ.); Cass. 22 maggio 1998 n. 5143R (La normativa sulle distanze di cui all'art. 872, 2° comma, Cod. civ. ed alle norme integrative ammettono la richiesta, oltre che del risarcimento del danno, anche della riduzione in pristino); Cass. 25 marzo 1998 n. 3147R (Obbligo di osservanza, per le costruzioni, delle distanze stabilite da piano regolatore); Cass. 20 marzo 1998 n. 2975R; Cass. 11 febbraio 1998 n. 1658 e 9 dicembre 1996 n. 10935R (Le norme dei regolamenti edilizi comunali sui cortili interni, intese a disciplinare le distanze di costruzioni su fondi finitimi appartenenti a diversi proprietari, sono norme integrative del Codice civile cosicché la loro violazione dà luogo non solo al risarcimento dei danni ma anche alla riduzione in pristino); Cass. 9 gennaio 1998 n. 141R; Cass. 24 maggio 1997 n. 4639R (La demolizione della costruzione che viola la norma dell'art. 873 Cod. civ. deve essere ordinata fino al punto in cui i fabbricati in questione si fronteggiano); Cass. 24 maggio 1997 n. 4639R (Conseguenza dell'inosservanza del rispetto delle distanze in caso di demolizione e ricostruzione di edificio costruito in violazione della stessa normativa sulle distanze); Cass. 19 maggio 1997 n. 4438R (In caso di violazione della normativa sulle distanze non è applicabile la sanatoria edilizia di cui all'art. 31 L. 28 febbraio 1985 n. 47R, la quale opera soltanto nei rapporti fra chi ha costruito e la pubblica Amministrazione); Cass. 15 gennaio 1997 n. 342R (Controversia fra privati per costruzione in violazione di norme sulle distanze. Irrilevanza della legittimità degli atti inerenti all'eseguita costruzione) e Cass. 16 luglio 1994 n. 6695R (Irrilevanza dell'avvenuto rilascio della concessione edilizia) e Cass. 20 aprile 1994 n. 3737R (Irrilevanza della rilasciata concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 13 L. 28 febbraio 1985 n. 47R); Cass. 19 dicembre 1996 n. 11373R (Condizioni per l'esonero dall'obbligo di rispetto delle distanze prescritte in forza dell'esistenza di via pubblica); Cass. 17 dicembre 1996 n. 11259R (Diritto al solo risarcimento danni in caso di violazione di norme sulle distanze dei regolamenti comunali che disciplinano solo l'altezza in sé degli edifici); Cass. 9 agosto 1996 n. 7365R (Presupposti per la domanda di arretramento della costruzione eseguita in violazione della normativa sulle distanze); Cass. 29 marzo 1996 n. 2891R (Le azioni esperibili dal proprietario di un immobile in caso di inosservanza da parte del vicino delle distanze stabilite dal Codice civile o dai regolamenti locali sono, a sua scelta: l'azione petitoria, l'azione possessoria e, per provvedimenti immediati, il procedimento di "nuova opera e danno temuto" di cui agli artt. 688 ss. Cod. proc. civ.); Cass. 29 aprile 1995 n. 4754R (In mancanza di norme urbanistiche sulle distanze nelle costruzioni si applicano gli artt. 873 ss. Cod. civ.); Cass. 24 febbraio 1995 n. 2132R (La rinuncia del proprietario di un immobile al diritto di pretendere l'osservanza delle distanze legali per una nuova costruzione di altri richiede, ai sensi dell'art. 1350 Cod. civ., la forma scritta); Cass. 24 dicembre 1994 n. 11163R (Richiesta e riconoscimento di danni per minore visualità e soleggiamento causato da immobile costruito in violazione delle norme sulle distanze e di prescrizioni comunali); Cass. 15 dicembre 1994 n. 10775R (Le norme dei regolamenti edilizi comunali e dei piani regolatori sono integrative del Codice civile se dettate nelle materie di cui agli artt. 873 ss. Cod. civ., intese a disciplinare - nel pubblico interesse - i rapporti di vicinato; mentre non lo sono quelle a tutela di interessi generali urbanistici, come le limitazioni di volume, altezza e densità di edifici, le esigenze di igiene e viabilità, la conservazione dell'ambiente); Cass 7 dicembre 1994 n. 10500R; Cass. 2 dicembre 1994 n. 10351R e Cass. 6 marzo 1992 n. 2703R (L'illegittimità dell'opera costruita in violazione delle norme sulle distanze sussiste anche in mancanza di danno o pericolo); Cass. S.U. 25 luglio 1994 n. 6940R (Sulle controversie fra privati per violazione di norme del piano regolatore generale integrative del Codice civile ha giurisdizione l'A.G.O.); Cass. S.U. 14 luglio 1994 n. 6582R (Diritto soggettivo, di chi è danneggiato dalla violazione delle norme sulle distanze del Codice civile e dei Regolamenti edilizi locali, al risarcimento del danno ed alla riduzione in pristino oppure alla demolizione della costruzione e alla sua costruzione alla distanza prescritta, con l'unica eccezione (teorica) - per quest'ultimo provvedimento - del caso previsto dall'art. 2933, Cod. civ. in cui la demolizione dell'immobile è di pregiudizio dell'economia nazionale); Cass. 2 dicembre 1993 n. 11948R; Cass. 16 agosto 1993 n. 8725R (La riduzione in pristino ordinata dal giudice è obbligatoria anche se incide su parti regolari dell'edificio); Cass. 24 marzo 1993 n. 3692; Cass. 23 marzo 1993 n. 3414R (Per la determinazione del danno da risarcire per la violazione di norme sulle distanze, in mancanza della prova del pregiudizio può essere ammissibile la valutazione equitativa); Cass. 27 novembre 1992 n. 12691R (Nel caso di violazione delle norme sulle distanze di cui all'art. 41 quinquies della legge urbanistica L. 17 agosto 1942 n. 1150R in Comune sprovvisto di strumenti urbanistici ciascun condomino di uno stabile in condominio direttamente prospettante la costruzione abusiva è legittimato ad agire per il rispetto delle distanze); Cass. 25 novembre 1992 n 12557R (Caso di inapplicabilità dell'art. 2933 Cod. civ); Cass. 17 ottobre 1992 n. 11423R (Sulla violazione di norme sulle distanze, sul carattere integrativo del Codice civile che ha la disciplina urbanistica e sulla facoltà di ordinare la riduzione in pristino); Cass. 11 aprile 1992 n. 4472R (Possibilità di abbassamento dell'opera costruita in violazione delle norme sulle distanze, al fine del rispetto di queste); C. Stato V 3 gennaio 1992 n. 9R (Sulla giurisdizione ordinaria ed amministrativa per controversie su violazione di norme sulle distanze).

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