Sent. C. Cass. 29/03/1996, n. 2891 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 29/03/1996, n. 2891

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Violazione - Azioni esperibili.
1. Il proprietario di un immobile, in caso di inosservanza da parte del vicino delle distanze minime nelle costruzioni dettate dal Codice civile o dai regolamenti locali, ha facoltà di esperire, a sua scelta, l'azione petitoria, l'azione possessoria e, ove intenda ottenere provvedimenti immediati, il procedimento di nuova opera di cui agli artt. 688 e segg. Cod. proc. civ., senza essere tenuto ad osservare alcun ordine di priorità nella scelta degli indicati strumenti processuali.

1a. Come nota 1a. a Cass. 16 gennaio 1996 n. 304.R Codice civile Art. 948 (Azione di rivendicazione). - Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a ricuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno. Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa. L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione.
Cod. civ. artt. 948 , 1170 , 1171 e 1172

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