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Sent. C. Cass. 27/02/1995, n. 2294

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Prescritte da regolamento edilizio - Violazione - Conseguenze - Inesistenza di danno per il fondo vicino e suo eventuale carattere edificatorio - Irrilevanza. 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Regolamento edilizio che prevede la misurazione delle distanze dal confine - Criterio della prevenzione - Inapplicabilità - Limite - Ammissibilità della costruzione in aderenza.
1. In tema di rispetto delle distanze tra costruzioni, ove le stesse siano prescritte da un regolamento edilizio, nessuna indagine deve essere svolta per accertare se dalla violazione della norma dello strumento urbanistico sia o meno derivato un danno per il fondo del vicino e se questo sia o meno edificabile, in quanto le disposizioni in materia di distacco delle costruzioni dal confine non lasciano al giudice alcun margine di valutazione in ordine ai pregiudizi prodotti dalla loro inosservanza, avuto riguardo alle finalità di natura pubblicistica cui dette disposizioni si ispirano. 2. Il criterio della prevenzione di cui all'art. 873 C.c., è derogato dal regolamento comunale edilizio nel caso in cui questo fissi la distanza non tra le costruzioni, ma delle stesse dal confine, tranne che, pur prevedendo siffatto metodo di misurazione, consenta anche le costruzioni in aderenza, in quanto, in tale ultima ipotesi, il primo costruttore ha la scelta tra il costruire alla distanza regolamentare dal confine e l'erigere la propria fabbrica sino ad occupare l'estremo limite del confine medesimo.

1. Conf. Cass. 24 ottobre 1989 n. 4322[R=W24O894322]. 2. Conf. Cass. 11 ottobre 1980 n. 5449 [R=W11O805449] e 29 settembre 1994 n. 7944R. 1a. e 2a. Come nota 2a. a Cass. 23 gennaio 1995 n. 724R.
Cod. civ. artt. 869, 872 e 873

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