Sent. C. Cass. 29/04/1995, n. 4754 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 29/04/1995, n. 4754

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Mancanza di norme urbanistiche - Applicabilità degli artt. 873 e segg. Cod. civ. - Applicabilità - Conseguenze - Violazione del divieto di costruire - Diritto al solo risarcimento dei danni. 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Distanze minime tra pareti finestrate - Art. 9 D.M. 2 aprile 1968 - Ambito di operatività - Previsione del regolamento edilizio di divieto di ogni attività costruttiva in una certa zona - Esclusione.
1. La mancanza, in uno strumento urbanistico, di prescrizioni sulle distanze per una determinata zona del territorio, a causa della scelta del Legislatore locale di vietare in tale zona qualsiasi attività costruttiva, lungi dal creare lacune nella regolamentazione dei rapporti di vicinato, fa sì che resti applicabile ad esso, la disciplina dettata dagli artt. 873 e segg. Cod. civ., con la conseguenza che, in caso di violazione del divieto di costruire, il privato proprietario che ne abbia subìto danno ha diritto, ai sensi dell'art. 872 Cod. civ., di esserne risarcito, ma non può pretendere la riduzione in pristino, ove non risulti contemporaneamente trasgredito l'obbligo di rispettare le distanze previste dalle norme codicistiche. 2. La disposizione dell'art. 9 D.M. 2 aprile 1968, attuativo dell'art. 41 quinquies L. 17 agosto 1942 n. 1150, che prevede distanze minime tra pareti finestrate solo per i nuovi edifici ricadenti in zone diverse dalla A ed, in particolare, nelle zone C, mentre, per le zone A, si limita a prescrivere che la distanza tra edifici per operazioni di risanamento conservativo e per eventuali ristrutturazioni non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, si rivolge al Legislatore locale per imporgli dei limiti inderogabili cui attenersi nella pianificazione del territorio comunale e non è, quindi, operante quando lo strumento urbanistico non detti, per una certa zona, delle regole da seguire nella realizzazione delle opere edilizie, ma vieti in essa qualsiasi attività costruttiva, così da non assumere alcun carattere integrativo delle disposizioni del Codice civile sulle distanze.

1. Conf. Cass. 12 novembre 1983 n. 6743[R=W12N836743]. 2. Ved. in particolare Cass. 11 gennaio 1992 n. 249 R, e 27 maggio 1982 n. 3213[R=W27MA823213]. 1a. e 2a. Come nota 1a. a Cass. 12 aprile 1995 n. 4195R.
Cod. civ. artt. 872, 873, ss. ; L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 quinquies R; D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 art. 9

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