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Sent. C. Cass. civ. 06/03/1992, n. 2703

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Tra costruzioni - Computabilità di sporti ed aggetti - Condizioni. 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Violazione - Illegittimità ex se dell'opera - Condizione.

1. Nel calcolo delle distanze fra costruzioni non deve tenersi conto di quegli sporti che non siano idonei a determinare intercapedini dannose o pericolose, consistendo in sporgenze di limitata entità con funzione meramente decorativa o di rifinitura, mentre vengono in considerazione le sporgenze costituenti per il loro carattere strutturale e funzionale e veri e propri aggetti implicanti perciò un ampliamento dell'edificio in superficie e volume, come appunto i balconi formati da solette aggettanti anche se scoperti di apprezzabile profondità, ampiezza e consistenza e sviluppate lungo il fronte di tutto o di parte dell'edificio.

2. In considerazione del fatto che le distanze fra costruzioni sono predeterminate, con carattere cogente in via generale ed astratta soprattutto in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza, al giudice non è lasciato alcun margine discrezionale per una valutazione in concreto del carattere intrinsecamente dannoso o pericoloso dell'opera edilizia, la quale pertanto, per il solo fatto della realizzazione senza il rispetto della distanza legale o regolamentare finché tale situazione permane, versa in stato di illegittimità una volta cioè il giudice del merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale di accertamento, abbia attribuito correttamente all'opera di carattere di costruzione ai sensi dell'art. 873 Cod. civ.

1. Conf. Cass. 27 maggio 1981 n. 3481; Cass. 6 luglio 1976 n. 2502; Cass. 6 giugno 1974 n. 1665.
2. Conf. Cass. 13 luglio 1984 n. 4116; Cass. 29 ottobre 1983 n. 6444.


C.c. art. 873

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