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Sent. C. Cass. 15/01/1997, n. 342

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Violazione - Controversie tra privati - Legittimità degli atti inerenti all'eseguita costruzione - Irrilevanza. 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Costruzione con sporgenze e rientranze rispetto al confine - Legittimità - Proprietario confinante - Costruzione in aderenza anche alle parti arretrate - Diritto - Condizioni. 3. Edilizia ed urbanistica - Muro di cinta - Computo ai fini delle distanze - Esclusione.
1. In considerazione del fatto che nelle controversie tra privati aventi ad oggetto la costruzione di opere edilizie, viene in discussione soltanto la lesione di diritti soggettivi - la cui tutela è assicurata mediante la demolizione dell'opera costruita contra legem o mediante il risarcimento del danno, a seconda che le norme violate siano o meno integrative di quelle sulle distanze dettate dal Codice civile e dai regolamenti locali - ai fini della loro decisione resta irrilevante l'esistenza o la legittimità degli atti inerenti all'esercizio dello ius aedificandi, i quali lo condizionano sul piano del diritto pubblico, nonché la conformità delle costruzioni a tali atti. 2. In considerazione del fatto che le norme di cui agli artt. 873, 875 e 877 Cod. civ. non vietano di costruire con sporgenze e rientranze rispetto alla linea di confine, il proprietario del fondo finitimo può costruire in aderenza sia alla parte di costruzione esistente sul confine, sia a quella arretrata rispetto ad esso, pagando in quest'ultimo caso il valore del suolo da occupare e la metà del valore del muro, se diviene comune. 3. Il muro di cinta, che ha le caratteristiche previste dall'art. 878 Cod. civ., non è considerato costruzione ai fini delle distanze legali tra edifici; perciò esse vanno calcolate come se tale muro non esistesse.

3. Sul muro di cinta ved. Cass. 13 febbraio 1996 n. 1083 R (Nozione), 11 luglio 1995 n. 7594 R (Requisiti), 24 dicembre 1994 n. 11162 R (Illegittima edificazione sul muro di cinta; presunzione di sua comproprietà; esistenza in esso di sporti), 29 settembre 1994 n. 7944 R (Limiti alla facoltà di appoggio sul muro di cinta), 7 luglio 1994 n. 6407 [R=W7L946407] (Servitù di veduta dal muro di cinta).
Cod. civ. artt. 873 ss.

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